Trib. Avellino, sentenza 30/01/2025, n. 116

TRIB Avellino
Sentenza
30 gennaio 2025
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TRIB Avellino
Sentenza
30 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avellino, sentenza 30/01/2025, n. 116
Giurisdizione : Trib. Avellino
Numero : 116
Data del deposito : 30 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 242/2023, introdotta
DA
IN ON (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
DOMENICO NASO;

-ricorrente-
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania (C.F. 80039860632), in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal Dirigente dott. VINCENZO ROMANO
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.01.2023 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per
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gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e di condannare, dunque, il Ministero resistente a provvedere in tal senso con assegnazione della somma complessiva di € 2.500,00. A fondamento delle proprie domande, il ricorrente ha rappresentato di essere al momento del deposito del ricorso, un docente assunto a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s.
2021/2022 ed attualmente in servizio presso l'I.C. M. Pironti di Montoro (AV) e di aver prestato precedentemente servizio alle dipendenze del Ministero convenuto in forza di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. In particolare, dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha prestato servizio:
- per l'anno scolastico 2016/2017, dal 17.11.2016 al 30.06.2017 presso la Scuola di Primo
Grado - S.m.s. Clusone – Clusone (BG);

- per l'anno scolastico 2017/18, dal 22.09.2017 al 31.08.2018, presso la Scuola di Primo
Grado -Sec. Chiuduno "Papa G. XXIII" – Chiuduno (BG);

- per l'anno scolastico 2018/19, dal 20.09.2018 al 31.08.2019, presso la Scuola di Primo
Grado - S.m.s. "Signorelli" Grumello - Grumello del Monte, Bergamo (BG);

- per l'anno scolastico 2019/20, dal 16.09.2019 al 31.08.2020, presso la Scuola di Primo
Grado - S.m.s. "Signorelli" Grumello - Grumello del Monte, Bergamo (BG);

- per l'anno scolastico 2020/2021, dal 23.09.2020 al 31.08.2021, presso la Scuola di Primo
Grado - "Cristoforo Colombo" di San Giorgio di Piano (BO).
Il ricorrente rileva di essere stato escluso dalla possibilità di usufruire del beneficio economico di €
500 annui previsto dall'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 a fini di formazione professionale, la c.d. carta docenti, in quanto assunta a tempo determinato.
In particolare, la parte ricorrente ha esposto che l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 (c.d. Buona
Scuola) ha previsto espressamente che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
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mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
La parte ricorrente ha poi chiarito che il successivo comma 122 della Legge suddetta ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”, che il Ministero resistente, dunque, diramava alcune indicazioni operative per le modalità di assegnazione ed utilizzo della suddetta
Carta attraverso il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e che in tal sede venivano previsti come destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che tanto veniva ribadito dalla nota M.I.U.R. di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015. Parte ricorrente ha esposto che in tali circostanze tale importo non veniva corrisposto agli insegnanti assunti dall'Amministrazione resistente con contratto a tempo determinato, sebbene il profilo professionale e le mansioni svolte da questi ultimi fossero pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
La parte ricorrente ha rappresentato, difatti, che per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, non ha usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), pur avendo svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo sottoposta agli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti.
La stessa ha dedotto, pertanto, che il diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è privo di qualsiasi ragione oggettiva, in quanto gli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e che una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70/CE, così come rilevato di recente dal Consiglio di Stato, da una serie di pronunce di merito dei giudici italiani e dalla Corte di Cassazione.
Si costituiva l'Amministrazione resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'avverso ricorso perché infondato in fatto e diritto.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
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Innanzitutto, deve rigettarsi l'eccezione sollevata dall'Amministrazione resistente circa il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Sul punto, va richiamato il principio da ultimo affermato dalla S.C., secondo cui: “nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se, in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto
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