Trib. Palermo, sentenza 17/05/2024, n. 2199

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 17/05/2024, n. 2199
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 2199
Data del deposito : 17 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG nr 8275/2022, al quale è riunita RG n. 11170/2022, vertente
TRA
Lo SC NO, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]), residente in Partinico C.da Margi Sottana snc ed elettivamente domiciliato in Partinico - Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 36 presso lo studio dell'avv. Gianluca Marino, che lo rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
CONTRO
Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri, in persona del Presidente
e legale rappresentante pro-tempore, geom. Diego Buono, con sede in Roma,
Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4, c.f. 80032590582/p.iva 02115531002, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Harald Bonura, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Valentina Bonadonna, in Palermo, via
Santorre di Santa Rosa, 1
Resistente
Oggetto: Opposizione cartella di pagamento.
All'udienza del 17 maggio 2024 ha pronunziato - ai sensi dell'art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA Munita di
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta i ricorsi;

Compensa tra le parti le spese di lite.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 22.08.2022 e 04.11.2022, successivamente riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, Lo SC
NO proponeva opposizione rispettivamente alle cartelle nn.
29620170016827036 e 29620200092338029000 chiedendone l'annullamento atteso che egli non aveva chiesto l'iscrizione alla Cassa non svolgendo l'attività di geometra, illegittima essendo l'iscrizione d'ufficio.
Rappresentava che non era sufficiente l'iscrizione all'Albo professionale atteso che l'attività dalla quale ricavava il reddito esulava dai compiti del geometra, essendo stato dapprima, dal 2.04.2007 al 05.02.2014, dipendente della società
Ricem s.r.l. con la qualifica di “impiegato d'archivio” e dal 03.01.2014 amministratore della stessa, divenendone socio 30.12.2013 per successione del padre Lo SC ES.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la Cassa Geometri che contestava quanto dedotto, chiedendo il rigetto dell'opposizione stante che
l'infondatezza del ricorso, citando la giurisprudenza di merito e di legittimità più recente.
Le cause, riunite per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, senza alcuna attività istruttoria ad eccezione dei
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