Trib. Savona, sentenza 02/12/2024, n. 856
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alberto PRINCIOTTA Presidente
Dott.ssa Erica PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa Daniela MELE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1911 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), e , nata Parte_1 C.F._1 Parte_2
a Savona il 04 dicembre 1978 (C.F.: ), quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla C.F._2
figlia minore (C.F.: , nata a [...] il [...], rappresentata e Persona_1 C.F._3
difesa dall'Avv. NASUTI GIANFRANCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA P.
PALEOCAPA, 9/8 17100 SAVONA, giusto mandato in atti
PARTE ATTRICE
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato su autorizzazione dell'Ufficio del G.T. in data 07/10/2024, e Parte_1 Pt_2
, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , hanno
[...] Persona_1
dedotto che “sin dall'infanzia, il figlio…pur essendo un individuo di sesso bio-logico femminile, manifestava interesse per giochi ed attività tipicamente maschili e mostrava, negli anni, una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile. Già a partire dal 2020 il minore regolarmente si identificava come ragazzo, chiedendo di essere chiamato »”. Hanno rappresentato e provato che la figlia si è Per_2
sottoposta ad un percorso psicoterapico e neuropsichiatrico e, quindi, a valutazione endocrinologica presso
Per_ l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Gli specialisti dai quali è seguita hanno accertato una
Per_ disforia di genere per effetto della quale a casa e a scuola viene già identificata con il nome maschile prescelto ( ) ed ha già avviato a scuola il percorso alias. I genitori ricorrenti hanno riferito e provato Per_2
anche che la terapia ormonale è già stata avviata, in assenza di controindicazioni, con effetti irreversibili e che la figlia vorrebbe modificare anche le risultanze anagrafiche per armonizzarle con la trasformazione avvenuta prima dell'inizio del percorso universitario, in modo da concludere un periodo della sua esistenza ed iniziarne un altro con un'identità completa.
Tanto dedotto, parte attrice ha chiesto al Tribunale di Savona di “disporre la rettifica del sesso anagrafico da femminile in maschile del figlio minore , nato a [...] il [...] (C.F.: Persona_1 [...]
e ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Albisola Superiore (SV) e/o comunque, C.F._4
all' Ufficiale di Stato civile del Comune dove fu compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettifica nel relativo registro e negli atti riguardanti il minore con variazione del genere da femminile in maschile e relativa
Per_ modifica del nome da in e di provvedere ai consequenziali adempimenti”. Per_2
Per la Procura della Repubblica nessuno si è costituito né è comparso.
Il Giudice all'udienza del 29.11.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha autorizzato le parti a precisare le proprie conclusioni e, quindi, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente giova precisare che la presente controversia è stata correttamente radicata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, previa autorizzazione da parte del competente
Giudice Tutelare. A tal proposito, infatti, si osserva che la persona minore di età con disforia di genere deve essere ammessa all'azione di rettificazione tramite rappresentante, pur trattandosi di atto personalissimo, poiché la rappresentanza legale implica un dovere di agire nell'esclusivo interesse del minore. La manifestazione della volontà in questi casi è quindi configurabile come atto complesso, costituito dalla espressione della volontà del minore e dei genitori. Nel caso in esame l'istruttoria svolta nel corso del giudizio ha evidenziato come le domande proposte dai genitori siano state avanzate allo scopo di garantire il benessere psicofisico e comunque assecondando la volontà della minore, la quale – ormai diciassettenne
– ha confermato al Giudice relatore, con piena maturità, la sua scelta di voler adeguare il sesso anagrafico
(attualmente femminile) alla sua percezione interna ed al suo aspetto esteriore (allo stato già connotato da caratteri maschili, acquisito anche a seguito delle cure ormonali alle quali la minore si è sottoposta, sempre sotto controllo medico e psichiatrico).
Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso vada accolto.
L'art. 1 della legge 14.04.1982 n. 164, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale
passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, mentre il menzionato art. 31 D. Lgs.
01.09.2011 n. 150 recita, al 4° comma, “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico‐chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Ora, come noto, il sesso anagrafico viene attribuito al momento della nascita in base a un esame morfologico degli organi genitali. Tale accertamento avviene ai sensi degli art. 28 e seg. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), ove viene stabilito che l'atto di nascita riporta “il sesso del bambino”, facendo così coincidere il sesso anagrafico col sesso
“biologico”.
Tuttavia, se per la maggior parte degli individui tale attribuzione rispecchia fedelmente tutte le componenti sessuali, possono verificarsi ipotesi nelle quali questa coincidenza non sussiste o cessa ed in questi casi, in cui la componente psicologica si discosta dal dato biologico, l'attribuzione di sesso si atteggia a pura finzione, essendovi una dissociazione tra il sesso e il genere. In questi casi si parla di transessualismo;
infatti, secondo la dottrina medico legale, transessuale è il soggetto che, presentando i caratteri genotipici di un determinato genere sente in modo profondo di appartenere all'altro genere, del quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere riconosciuto.
Il legislatore non ha disciplinato tutti gli aspetti del transessualismo, ma solo i profili attinenti alla rettificazione dell'attribuzione di sesso, trascurando tutti gli altri. Anzi sembra che la legge non guardi immediatamente alla realtà del transessualismo, ma si preoccupi della mancata corrispondenza tra il sesso attribuito ad una persona con l'atto di nascita e quello che, a causa di “intervenute modificazioni” possa essere stato riscontrato in una fase successiva.
In proposito, appare significativo che l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico‐chirurgico va autorizzato dal Tribunale quando “lo ritenga necessario”, sicché il legislatore ha rimesso esclusivamente al Giudice tale valutazione, trascurando di specificare i presupposti e di esaminare le peculiarità della situazione del transessuale, anche se il controllo da parte del giudice sulla necessità del trattamento non può certamente risolversi in una valutazione circa l'opportunità o la convenienza in sé dell'intervento, ma va effettuato in ragione della necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali.
È stata, invero, la Corte costituzionale con l'ordinanza del 24 maggio 1985, n. 161, ad effettuare una lettura
“personalistica” della legge n. 164 del 1982, definendola come espressione di “una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità”, strumento per la “ricomposizione
dell'equilibrio tra soma e psiche” del transessuale.
Orbene, il conflitto tra vissuto personale e sociale ed identità esteriore non sempre necessariamente sfocia nella scelta di sottoporsi ad un intervento chirurgico di adeguamento.
Emerge, nondimeno, chiaramente, dalla lettera della legge, che il diritto alla rettificazione dell'attribuzione di sesso è riconosciuto nei limiti dell'“intervenuta modificazione dei caratteri sessuali”, requisito che la giurisprudenza maggioritaria ha interpretato come necessità dell'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso, sebbene dalla lettera della legge non si ricavi immediatamente quali debbano essere i caratteri sessuali da
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi