Trib. Verbania, sentenza 06/07/2024, n. 156
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Testo completo
N. 377/2023 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 377/2023 R.G. Lav. promoSA da:
NT AN (c.f. [...]), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. AleSAndro Andreucci e dall'avv. Valeria
Panetta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andreucci sito in Milano,
Via Lattuada, 16, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con sede in Roma, Ufficio scolastico regionale per il
Piemonte, Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis 1° comma c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D. Lgs 31 marzo 1998 n. 89 e successive modificazioni, dalla dott.SA Carmela De Matteis, legalmente domiciliata presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Novara, Via Mario Greppi n.7, pro tempore
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“ACCERTARE E DICHIARARE, alla luce della narrativa che precede e per quanto ci si riserva di dedurre a prova contraria rispetto alle deduzioni avversarie, la nullità, e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del provvedimento prot. Nr 6789/2023 del 25 settembre 2023, comunicato all'odierna esponente in data 4 settembre 2023, e per l'effetto - ANNULLARE e/o REVOCARE il provvedimento impugnato disponendo la riassegnazione della ricorrente D.SA NT alle classi precedentemente assegnate nel corso dell'anno scolastico 2022/2023;
- in alternativa DISPORRE la riassegnazione della D.SA NT per la materia della matematica alla classe 1E LS e la riassegnazione della D.SA NT alla classe 1A LS (attualmente concesse ad un supplente), per le ragioni esposte nella narrativa in fatto che precede
- in subordine DISPORRE la riassegnazione della D.SA NT alla classe 1FLS con 7 ore di docenza (attualmente concesse ad un supplente), per l'insegnamento di matematica e fisica, DISPONENDO che la ricorrente NON mantenga la riassegnazione alle classi 1c ite,1d ite,3g osa. IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Parte resistente:
“In via principale rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132
c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi
i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 6.11.2023, NT AN premesso di essere insegnante di ruolo dall'anno scolastico 2018/19 nelle materie di matematica e fisica e di prestare servizio presso l'Istituto NR FE di Arona (plesso scolastico sorto nell'anno scolastico 2009/2010 dall'unione delle scuole superiori di Arona e comprendente, quindi, il Liceo Classico, il Liceo Scientifico e l'Istituto Tecnico Economico) e precisato, altresì, di avere svolto attività di docenza sin dall'inizio del suo rapporto d'impiego con l'Istituto
FE e sino al corrente anno scolastico 2023/2024, unicamente presso il Liceo Scientifico, riferiva che:
- in data 20/6/2023, al termine dell'anno scolastico 2022/2023, le era stato inviato dalla
Coordinatrice di Dipartimento dott.SA Laura Malaspina, il prospetto con la proposta di assegnazione delle cattedre di matematica e fisica per l'anno scolastico 2023/2024, nel quale alla ricorrente venivano confermate le seguenti classi: 2B (matematica e fisica), 5G
(matematica e fisica) e assegnate 1E e 2E (Fisica), tutte presso il liceo scientifico.
- in data 1/9/2023 si teneva il Collegio dei Docenti che ratificava i criteri di assegnazione già deliberati e decisi dalla coordinatrice;
- con provvedimento del 5 settembre 2023, invece, il Dirigente Scolastico, disponeva la riassegnazione della dott.SA NT anche a due prime classi dell'Istituto Tecnico
Economico del medesimo plesso, in luogo della quinta Liceo Scientifico.
Fatte queste premesse di fatto, sosteneva che il provvedimento del Dirigente Scolastico si ponesse, arbitrariamente, in contrasto con i criteri di assegnazione dei docenti alle classi dettati dal regolamento dell'Istituto e difettasse, quindi, dei neceSAri requisiti di giustificatezza, obiettività, trasparenza e ragionevolezza.
Lamentava in conseguenza di aver subito, senza alcun giustificato motivo, una sostanziale dequalificazione professionale, stante la riassegnazione all'Istituto Tecnico del medesimo plesso, per un numero di 2 classi su 6 (4 ore su 18), dopo molti anni in cui la medesima aveva insegnato al Liceo Scientifico, senza che insorgesse alcuna problematica, né disciplinare, né di profitto, in relazione al suo ruolo di docenza presso il Liceo Scientifico e comunque, senza che vi fosse alcuna obiettiva esigenza organizzativa, da parte dell'Istituto, di ridistribuire le classi ad altri docenti.
Individuava la ragione del provvedimento nell'ostilità manifestatasi nei suoi confronti dall'anno scolastico 2020/2021, caratterizzato dall'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus covid 19, in relazione alla sua scelta personale di non sottoporsi all'obbligo vaccinale. Riferiva, altresì, che in data 4.9.2023 durante un colloquio (cui era stata chiamata senza preavviso e senza che le fosse comunicato il motivo) con il Dirigente
Scolastico e la madre di un alunno che la accusava di essere la responsabile della bocciatura del figlio, il Dirigente Scolastico le aveva preannunciato che le avrebbe tolto tutte le classi in cui aveva insegnato nell'anno scolastico 2022/2023, che l'avrebbe spostata dalle classi quinte al biennio e che le avrebbe fatto insegnare quasi esclusivamente fisica e non anche matematica, senza fornire giustificazione oggettiva di tale propositi.
Su queste premesse, svolgeva quindi domanda ex art. 700 cpc e, nel merito, chiedeva dichiararsi la nullità, l'illegittimità o l'inefficacia del provvedimento del Dirigente
Scolastico.
Si costituiva il Ministero dell'istruzione e del merito, con memoria difensiva depositata il
10.12.2023, concludendo per il rigetto del ricorso.
Riproducendo le ragioni espresse dal Dirigente Scolastico a sostegno del provvedimento, osservava che l'unica variazione rispetto al prospetto formulato dalla Coordinatrice era
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 377/2023 R.G. Lav. promoSA da:
NT AN (c.f. [...]), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. AleSAndro Andreucci e dall'avv. Valeria
Panetta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andreucci sito in Milano,
Via Lattuada, 16, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con sede in Roma, Ufficio scolastico regionale per il
Piemonte, Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis 1° comma c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D. Lgs 31 marzo 1998 n. 89 e successive modificazioni, dalla dott.SA Carmela De Matteis, legalmente domiciliata presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Novara, Via Mario Greppi n.7, pro tempore
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“ACCERTARE E DICHIARARE, alla luce della narrativa che precede e per quanto ci si riserva di dedurre a prova contraria rispetto alle deduzioni avversarie, la nullità, e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del provvedimento prot. Nr 6789/2023 del 25 settembre 2023, comunicato all'odierna esponente in data 4 settembre 2023, e per l'effetto - ANNULLARE e/o REVOCARE il provvedimento impugnato disponendo la riassegnazione della ricorrente D.SA NT alle classi precedentemente assegnate nel corso dell'anno scolastico 2022/2023;
- in alternativa DISPORRE la riassegnazione della D.SA NT per la materia della matematica alla classe 1E LS e la riassegnazione della D.SA NT alla classe 1A LS (attualmente concesse ad un supplente), per le ragioni esposte nella narrativa in fatto che precede
- in subordine DISPORRE la riassegnazione della D.SA NT alla classe 1FLS con 7 ore di docenza (attualmente concesse ad un supplente), per l'insegnamento di matematica e fisica, DISPONENDO che la ricorrente NON mantenga la riassegnazione alle classi 1c ite,1d ite,3g osa. IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Parte resistente:
“In via principale rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132
c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi
i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 6.11.2023, NT AN premesso di essere insegnante di ruolo dall'anno scolastico 2018/19 nelle materie di matematica e fisica e di prestare servizio presso l'Istituto NR FE di Arona (plesso scolastico sorto nell'anno scolastico 2009/2010 dall'unione delle scuole superiori di Arona e comprendente, quindi, il Liceo Classico, il Liceo Scientifico e l'Istituto Tecnico Economico) e precisato, altresì, di avere svolto attività di docenza sin dall'inizio del suo rapporto d'impiego con l'Istituto
FE e sino al corrente anno scolastico 2023/2024, unicamente presso il Liceo Scientifico, riferiva che:
- in data 20/6/2023, al termine dell'anno scolastico 2022/2023, le era stato inviato dalla
Coordinatrice di Dipartimento dott.SA Laura Malaspina, il prospetto con la proposta di assegnazione delle cattedre di matematica e fisica per l'anno scolastico 2023/2024, nel quale alla ricorrente venivano confermate le seguenti classi: 2B (matematica e fisica), 5G
(matematica e fisica) e assegnate 1E e 2E (Fisica), tutte presso il liceo scientifico.
- in data 1/9/2023 si teneva il Collegio dei Docenti che ratificava i criteri di assegnazione già deliberati e decisi dalla coordinatrice;
- con provvedimento del 5 settembre 2023, invece, il Dirigente Scolastico, disponeva la riassegnazione della dott.SA NT anche a due prime classi dell'Istituto Tecnico
Economico del medesimo plesso, in luogo della quinta Liceo Scientifico.
Fatte queste premesse di fatto, sosteneva che il provvedimento del Dirigente Scolastico si ponesse, arbitrariamente, in contrasto con i criteri di assegnazione dei docenti alle classi dettati dal regolamento dell'Istituto e difettasse, quindi, dei neceSAri requisiti di giustificatezza, obiettività, trasparenza e ragionevolezza.
Lamentava in conseguenza di aver subito, senza alcun giustificato motivo, una sostanziale dequalificazione professionale, stante la riassegnazione all'Istituto Tecnico del medesimo plesso, per un numero di 2 classi su 6 (4 ore su 18), dopo molti anni in cui la medesima aveva insegnato al Liceo Scientifico, senza che insorgesse alcuna problematica, né disciplinare, né di profitto, in relazione al suo ruolo di docenza presso il Liceo Scientifico e comunque, senza che vi fosse alcuna obiettiva esigenza organizzativa, da parte dell'Istituto, di ridistribuire le classi ad altri docenti.
Individuava la ragione del provvedimento nell'ostilità manifestatasi nei suoi confronti dall'anno scolastico 2020/2021, caratterizzato dall'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus covid 19, in relazione alla sua scelta personale di non sottoporsi all'obbligo vaccinale. Riferiva, altresì, che in data 4.9.2023 durante un colloquio (cui era stata chiamata senza preavviso e senza che le fosse comunicato il motivo) con il Dirigente
Scolastico e la madre di un alunno che la accusava di essere la responsabile della bocciatura del figlio, il Dirigente Scolastico le aveva preannunciato che le avrebbe tolto tutte le classi in cui aveva insegnato nell'anno scolastico 2022/2023, che l'avrebbe spostata dalle classi quinte al biennio e che le avrebbe fatto insegnare quasi esclusivamente fisica e non anche matematica, senza fornire giustificazione oggettiva di tale propositi.
Su queste premesse, svolgeva quindi domanda ex art. 700 cpc e, nel merito, chiedeva dichiararsi la nullità, l'illegittimità o l'inefficacia del provvedimento del Dirigente
Scolastico.
Si costituiva il Ministero dell'istruzione e del merito, con memoria difensiva depositata il
10.12.2023, concludendo per il rigetto del ricorso.
Riproducendo le ragioni espresse dal Dirigente Scolastico a sostegno del provvedimento, osservava che l'unica variazione rispetto al prospetto formulato dalla Coordinatrice era
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