Trib. Foggia, sentenza 01/02/2024, n. 364

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 01/02/2024, n. 364
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 364
Data del deposito : 1 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa M S, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'udienza dell'1.2.2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 7922/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. SASSANO ANNALISA Parte_1
RICORRENTE
E
e l' Controparte_1 Controparte_2
– in persona del p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1 co.
[...] CP_3
c.p.c., dalla dott.ssa G L
RESISTENTE
oggetto: ricostruzione della carriera
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/10/2022 ha adito l'intestato Tribunale, Parte_1 deducendo di essere docente a tempo indeterminato/di ruolo fin dal 01.09.2007 nella Scuola primaria;
di avere ottenuto il passaggio nei ruoli della Scuola Secondaria di Secondo Grado in data 01.09.2016;
di avere avuto, nel ruolo della scuola primaria, il riconoscimento della fascia stipendiale “3/8” fino al 31.08.2017 con scatto alla fascia “9” dal 01.09.2017 (fino al 31.08.2022);
che con decreto n. 599 del 22.02.2018 il Dirigente
Scolastico dell' di San Severo (FG), scuola di titolarità e di servizio della ricorrente, ha Controparte_4 ricevuto l'inquadramento nella seconda posizione stipendiale al 01.09.2008 (anzianità di anni 3 e residua anzianità di anni 4 utile per il passaggio alla successiva posizione);
con decreto n. 634 del 22.10.2018 del medesimo Dirigente Scolastico è stata riconosciuta la progressione di carriera al 01.09.2009 di anni 3, registrato ai sensi del D.LGS. n. 123 del 30.06.2011;
con decreto n. 640 del 04 dicembre 2018, infine, le è stata attribuita la posizione stipendiale zero con temporizzazione dell'assegno pari ad anni 1 mesi 3 e 25 giorni utile per il passaggio alla successiva posizione e le è stata riconosciuta, alla data del 01.09.2017, con la conferma in ruolo, in totale soltanto anni 8 mesi 4 ai fini giuridici ed economici e anni 1 mesi 8 giorni 0 ai soli fini economici (utilizzabili per la maturazione delle successive posizioni stipendiali), con scatto alla posizione stipendiale “9” alla data del 01.05.2018 (con anni 9 mesi 0 ai fini giuridici ed economici).


Ha, pertanto, lamentato la violazione dell'art. 487 del dlgs 297/1994, del combinato disposto degli artt. 77 e
83 del DPR 417/1974 e art. 57 L. 312/80 per non esserle stato riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera tutto il periodo di servizio presso la scuola primaria, con inquadramento alla data dell'1.9.2016 e dell'1.9.2017 della fascia RDP “0” con posizione pari posizione stipendiale, stante il riconoscimento di anni 8 mesi 4 ai fini giuridici ed economici ed anni 1 mesi 8 ai soli fini economici in luogo di 9 anni di servizio effettivamente svolti;
di avere pertanto di diritto, con disapplicazione del criterio errato della
“temporizzazione” applicato dal , al riconoscimento di anni 9 di servizio svolti con attribuzione CP_1 anche nel nuovo ruolo dall'1.9.2017 della fascia stipendiale “9” al netto del blocco legislativo per l'anno
2013.
Ha pertanto concluso chiedendo “ accertare e dichiarare - il diritto della parte ricorrente (nell'attuale ruolo della Scuola Secondaria di II Grado ove è titolare e in servizio) all'immediato riconoscimento in misura integrale, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata (e senza soluzione di continuità) anche nel precedente ruolo di provenienza (della Scuola Primaria) unitamente all'anno di preruolo (nella Scuola Statale), secondo il metodo della ricostruzione di carriera e con disapplicazione dell'errato criterio della temporizzazione, come supra rappresentato;
- per l'effetto, il diritto della ricorrente all'integrale ricostruzione della carriera considerando per intero e senza decurtazione i servizi di ruolo e non di ruolo, con suo inquadramento in virtù di tutta la anzianità di servizio maturata anche nel ruolo di provenienza (della Scuola Primaria) unitamente al precedente anno di preruolo nella Scuola Statale, con disapplicazione dell'errato criterio della cc..dd.. temporizzazione e conseguente inquadramento giuridico ed economico, secondo il metodo della ricostruzione di carriera, nel corrispondente livello stipendiale, con conseguente diritto al pagamento delle dovute differenze retributive maturate e non riscosse a seguito dell'errata ricostruzione di carriera del/i decreto/i di ricostruzione impugnato/i;
- condannare
l'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare pertanto la parte ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
- condannare l'Amministrazione resistente, anche a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive dovute e/o di tutto quanto dovuto, in virtù del suo collocamento nella corretta fascia stipendiale conseguente all'intera e immediata valutazione del predetto servizio, e a corrispondere il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti per
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