Trib. Foggia, sentenza 01/02/2024, n. 364
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa M S, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'udienza dell'1.2.2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 7922/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. SASSANO ANNALISA Parte_1
RICORRENTE
E
e l' Controparte_1 Controparte_2
– in persona del p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1 co.
[...] CP_3
c.p.c., dalla dott.ssa G L
RESISTENTE
oggetto: ricostruzione della carriera
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/10/2022 ha adito l'intestato Tribunale, Parte_1 deducendo di essere docente a tempo indeterminato/di ruolo fin dal 01.09.2007 nella Scuola primaria;di avere ottenuto il passaggio nei ruoli della Scuola Secondaria di Secondo Grado in data 01.09.2016;di avere avuto, nel ruolo della scuola primaria, il riconoscimento della fascia stipendiale “3/8” fino al 31.08.2017 con scatto alla fascia “9” dal 01.09.2017 (fino al 31.08.2022);che con decreto n. 599 del 22.02.2018 il Dirigente
Scolastico dell' di San Severo (FG), scuola di titolarità e di servizio della ricorrente, ha Controparte_4 ricevuto l'inquadramento nella seconda posizione stipendiale al 01.09.2008 (anzianità di anni 3 e residua anzianità di anni 4 utile per il passaggio alla successiva posizione);con decreto n. 634 del 22.10.2018 del medesimo Dirigente Scolastico è stata riconosciuta la progressione di carriera al 01.09.2009 di anni 3, registrato ai sensi del D.LGS. n. 123 del 30.06.2011;con decreto n. 640 del 04 dicembre 2018, infine, le è stata attribuita la posizione stipendiale zero con temporizzazione dell'assegno pari ad anni 1 mesi 3 e 25 giorni utile per il passaggio alla successiva posizione e le è stata riconosciuta, alla data del 01.09.2017, con la conferma in ruolo, in totale soltanto anni 8 mesi 4 ai fini giuridici ed economici e anni 1 mesi 8 giorni 0 ai soli fini economici (utilizzabili per la maturazione delle successive posizioni stipendiali), con scatto alla posizione stipendiale “9” alla data del 01.05.2018 (con anni 9 mesi 0 ai fini giuridici ed economici).
Ha, pertanto, lamentato la violazione dell'art. 487 del dlgs 297/1994, del combinato disposto degli artt. 77 e
83 del DPR 417/1974 e art. 57 L. 312/80 per non esserle stato riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera tutto il periodo di servizio presso la scuola primaria, con inquadramento alla data dell'1.9.2016 e dell'1.9.2017 della fascia RDP “0” con posizione pari posizione stipendiale, stante il riconoscimento di anni 8 mesi 4 ai fini giuridici ed economici ed anni 1 mesi 8 ai soli fini economici in luogo di 9 anni di servizio effettivamente svolti;di avere pertanto di diritto, con disapplicazione del criterio errato della
“temporizzazione” applicato dal , al riconoscimento di anni 9 di servizio svolti con attribuzione CP_1 anche nel nuovo ruolo dall'1.9.2017 della fascia stipendiale “9” al netto del blocco legislativo per l'anno
2013.
Ha pertanto concluso chiedendo “ accertare e dichiarare - il diritto della parte ricorrente (nell'attuale ruolo della Scuola Secondaria di II Grado ove è titolare e in servizio) all'immediato riconoscimento in misura integrale, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata (e senza soluzione di continuità) anche nel precedente ruolo di provenienza (della Scuola Primaria) unitamente all'anno di preruolo (nella Scuola Statale), secondo il metodo della ricostruzione di carriera e con disapplicazione dell'errato criterio della temporizzazione, come supra rappresentato;- per l'effetto, il diritto della ricorrente all'integrale ricostruzione della carriera considerando per intero e senza decurtazione i servizi di ruolo e non di ruolo, con suo inquadramento in virtù di tutta la anzianità di servizio maturata anche nel ruolo di provenienza (della Scuola Primaria) unitamente al precedente anno di preruolo nella Scuola Statale, con disapplicazione dell'errato criterio della cc..dd.. temporizzazione e conseguente inquadramento giuridico ed economico, secondo il metodo della ricostruzione di carriera, nel corrispondente livello stipendiale, con conseguente diritto al pagamento delle dovute differenze retributive maturate e non riscosse a seguito dell'errata ricostruzione di carriera del/i decreto/i di ricostruzione impugnato/i;- condannare
l'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare pertanto la parte ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;- condannare l'Amministrazione resistente, anche a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive dovute e/o di tutto quanto dovuto, in virtù del suo collocamento nella corretta fascia stipendiale conseguente all'intera e immediata valutazione del predetto servizio, e a corrispondere il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti per differenza tra percepito e dovuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché ai corrispondenti contributi e oneri previdenziali da corrispondere al preposto Ente per la copertura contributiva ai fini pensionistici”.
Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
Ha, in particolare, dedotto in applicazione del comma 10 dell'art. 4 del DPR 399/1988,di avere confrontato
l'anzianità valutata con il sistema della temporizzazione – anni 1 mesi 3 e giorni 25 – con quella derivante dalla ricostruzione della carriera – anni 7 e mesi 4 ai fini giuridici ed economici ed anni 1 e mesi 8 ai soli fini economici – confermando quest'ultima valutazione;di avere quindi applicato la temporizzazione unicamente per l'anno di prova, per il mantenimento nella nuova carriera acquista, del maturato economico nella carriera di provenienza (€ 522,03), mentre dal 1/9/2017 è stata applicata, come richiesto, la ricostruzione della carriera.
La causa è stata istruita con produzione documentale e, trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.
In specie, ai fini del decidere è utile richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. Att. cpc quanto affermato anche di recente dalla Suprema Corte in materia nella sentenza del 18/07/2023 n.20960 di seguito trascritta:
“5. la complessa vicenda dei passaggi di ruolo (da inferiore a superiore) e della valutazione del relativo servizio ai fini dell'anzianità è stata oggetto, nel tempo, di plurimi interventi legislativi;
già con il D.P.R. n. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato si era previsto, all'art. 83
(Passaggio ad altro ruolo) che: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo
e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera"
La norma è stata, poi, superata dal D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) che, all'art.
485, comma 1 (Personale docente) ha così stabilito: "1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo (...)";
il D.P.R. n. 25 giugno 1983, n. 345 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20 aprile 1983 concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado) ha, quindi, introdotto il meccanismo della temporizzazione e del divieto di cumulo) prevedendo, all'art. 6, che: "Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente al 1 febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Per il personale proveniente dal ruolo degli accudienti di convitto, con anzianità di effettivo servizio di ruolo non inferiore ad un anno, si fa riferimento allo stipendio iniziale conseguibile nel corrispondente livello al maturare di detta anzianità. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme";
e', poi, intervenuto il D.P.R. n. 23 agosto 1988, n. 399 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola) che, all'art. 3 comma
4, ha stabilito che: "4. Nel periodo di permanenza in ciascuna posizione stipendiale sono altresì attribuiti, per nascita di figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti biennali convenzionali, nella
misura indicata per ciascuna qualifica in calce alla tabella di cui al comma 3. Detti aumenti biennali convenzionali, maturati in ciascuna posizione stipendiale, salvo che la norma attributiva non disponga diversamente, sono riassorbiti al conseguimento delle posizioni stipendiali successive. L'anzianità, riconosciuta ai soli fini economici, è considerata utile per l'attribuzione di aumenti biennali convenzionali nella posizione stipendiale di primo inquadramento ed in quelle successive" ed al successivo art. 4, comma
3, che: "3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali" ed al comma 4 che: "4. Per il personale che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1987 ed il 30 giugno 1988, abbia conseguito il passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiore, l'anzianità per l'inquadramento di cui al comma 1 è quella determinata con i criteri e secondo i valori retributivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, art.
6, maggiorata del periodo di servizio prestato dalla data del passaggio fino al 30 giugno 1988" ed ancora al comma 8 che: "8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno
1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale" ed al comma 9 che: "9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato
è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica";