Trib. Verbania, sentenza 29/11/2024, n. 147
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Testo completo
N. 1837/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. M B Presidente – Rel.
Dr. C M G
Dr. M C P G acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 05/08/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e residente in Controparte_1 C.F._1
Verbania, via 25 Aprile n° 36,
(C.F. ), nata a [...] il [...], e residente in Controparte_2 C.F._2
Verbania, via 25 Aprile n° 36,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. E F (C.F. ) presso il cui C.F._3
studio sono elettivamente domiciliati in Verbania, Viale Azari n°60, giusta procura in atti
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
collocazione prevalente ai fini anagrafici presso la residenza della madre la quale entro la fine del mese di ottobre 2024 avrà la disponibilità dell'appartamento che ha acquistato e lascerà quindi la casa coniugale senza asportare alcun mobile o arredo;
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute della stessa tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre il singolo genitore eserciterà la potestà in via esclusiva nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
4) la figlia starà con i genitori secondo lo schema che si allega (doc. 10) - con la Per_1 precisazione che il genitore con cui sta la figlia la accompagnerà dall'altro genitore (o a scuola) la mattina seguente all'ultimo giorno di sua competenza - con una previsione attuale di maggior frequentazione con la madre giustificata dall'età della figlia;
5) la figlia trascorrerà, durante le vacanze estive, 15 giorni, anche non consecutivi, con ogni genitore, con preavviso del periodo scelto per tale permanenza del minore con uno