Trib. Viterbo, sentenza 06/05/2024, n. 357

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Viterbo, sentenza 06/05/2024, n. 357
Giurisdizione : Trib. Viterbo
Numero : 357
Data del deposito : 6 maggio 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VITERBO Sezione Lavoro
R. Gen. N. 617/2024
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 6.5.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla via Papa Giovanni XXI° n. 23, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Domenico Cancilla Midossi (PEC
, che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;

RICORRENTE
E
Controparte_1 Controparte_2
, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c.
[...] dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal Dottor Eugenio Cetrini e dal Dott. Salvatore Scaglia, quali
Funzionari del suddetto , sito in Viterbo, via del Paradiso n. 4;
CP_2
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento del compenso individuale accessorio per il personale ATA
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso depositato in cancelleria il 15.4.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata rappresentava di aver instaurato con il e del diversi rapporti di Controparte_1 CP_1 lavoro a tempo determinato;
che in particolare, la ricorrente aveva stipulato con il CP_1 convenuto contratti di lavoro temporanei e aveva prestato servizio come personale ATA, con profilo di collaboratore scolastico nei seguenti periodi: nell'anno scolastico 2020/2021 dal
28.9.2020 all'8.6.2021 per n. 36 ore settimanali presso l' , a seguito Organizzazione_1 dell'applicazione dell'art. 231 bis d.l. 34/2020;
nell'anno scolastico 2021/2022 dal 22.9.2021 al
30.12.2021 per n. 36 ore settimanali, dal 17.1.2022 al 31.3.2022 e dall'1.4.2022 all'8.6.2022 per
n. 12 ore settimanali presso l' a seguito dell'applicazione dell'art. 58 Organizzazione_2 comma 4-ter d.l. 73/2021;
che per i suddetti periodi non aveva percepito la voce retributiva denominata CIA ovvero Compenso Individuale Accessorio così come percepito dai propri colleghi
a tempo determinato incaricati per l'intero anno scolastico o gli incaricati a tempo indeterminato;
che la mancata retribuzione nelle supplenze brevi denominata CIA viola la clausola 4 dell'accordo quadro alla direttiva 1990/70/CE circa la parità di trattamento dei dipendenti pubblici;
che la
Corte di Cassazione con ordinanza n. 20015/2018 del 27.7.2018 ha sancito il diritto del personale scolastico nei contratti a supplenza breve a percepire il compenso accessorio denominato RPD per i docenti e CIA per il personale ATA.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di “- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire il Compenso Individuale Accessorio per i periodi in cui ha prestato servizio come ATA profilo professionale di collaboratore scolastico in supplenze c.d. brevi;
- condannare l'Amministrazione convenuta e/o tenuta per legge: - al pagamento in favore della Parte ricorrente del Compenso Individuale Accessorio ovvero delle somme alla stessa dovute a titolo di differenze retributive tra quelle percepite e quelle dovute oltre interessi e riv.ne. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio il Controparte_1
, rappresentando come l'emolumento in questione fosse previsto esclusivamente in
[...] favore del personale ATA con rapporto di impiego a tempo
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