Trib. Bari, sentenza 05/02/2024, n. 422
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 9468/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa
L L- nella presente controversia individuale di lavoro
tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. G C;
Pt_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_1
G B S;
all'udienza del 5.02.2024, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposizione–introdotta in data 20.07.2018 avverso il decreto ingiuntivo n. 1087/2018 del 14.06.2018 per il pagamento delle somme ivi indicate a titolo di retribuzioni per i mesi da luglio a settembre 2017, oltre alla quattordicesima mensilità ad al trattamento di fine rapporto per l'opera prestata presso il presidio di riabilitazione “ alle dipendenze della Org_1 [...]
(nel prosieguo, anche Controparte_2 [...]
per brevità), soggetto accreditato/convenzionato con CP_3 il sistema sanitario, da cui ha acquistato Pt_1 prestazioni sanitarie in virtù di specifiche convenzioni - è fondata e deve essere accolta, per le ragioni che di seguito si espongono. L'opponente ha escluso l'operatività dell'art. 1676 c.c., in quanto il rapporto tra e la non Pt_1 CP_3 sarebbe inquadrabile nella figura del contratto di appalto ed in quella della concessione di servizi pubblici, avendo tali soggetti stipulato un contratto per adesione per la erogazione ed acquisto di prestazioni sanitarie in regime riabilitativo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare (ex art. 26 L. 833/78) da parte di strutture private operanti in regime di accreditamento istituzionale per l'intero anno 2017. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.
1
Ci si riporta ai precedenti di questo Tribunale in cause analoghe alla presente ed alle motivazioni che integralmente si condividono e di seguito si espongono.
“Quanto alle ragioni creditorie del lavoratore fatte valere nei confronti della committente ai sensi dell'art. Pt_1
1676 c.c., pacificamente applicabile nel caso di stazione appaltante pubblica, va osservato quanto segue. Occorre muovere dal tenore letterale della disposizione dell'art. 1676 c.c. e, soprattutto, dalla sua ratio, come desumibile dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Dispone la suddetta disposizione che "Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività̀ per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda". Come è stato osservato, detta norma "attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore un'azione diretta contro il committente per conseguire quanto è dovuto in conseguenza della prestazione dell'attività̀ svolta per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato. Da ciò̀ deriva una solidarietà̀ passiva tra appaltatore e committente, che non diviene comunque parte del rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. Lav. 27 settembre 2000 n. 12784).
L'azione persegue il fine di attribuire ai dipendenti dell'appaltatore un eccezionale mezzo di tutela dei loro crediti, da far valere nei confronti del committente il quale, pur estraneo al loro rapporto di lavoro, si è comunque avvalso dell'opera da essi prestata. Si tratta di azione diretta, ha natura sostitutoria, ed è distinta dall'azione surrogatoria". La giurisprudenza ha riconosciuto l'applicabilità̀ di detta disposizione anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni (Cassazione civile, sez. lav., 07 luglio 2014 n. 15432).
La Cassazione, nella predetta sentenza, ha precisato che:
"a) l'art. 1676 cod. civ. - che consente agli ausiliari dell'appaltatore di agire direttamente contro il committente per "quanto è loro dovuto" – si applica anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni, trovando tale disposizione un puntuale riscontro nella L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, art.
357), contemplante la possibilità̀ di pagamento diretto da parte dell'amministrazione della retribuzione dei dipendenti dell'appaltatore non corrisposta alle previste
2
scadenze;
b) peraltro, l'azione diretta proposta dal dipendente dell'appaltatore contro il committente per conseguire quanto gli è dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore al momento della proposizione della domanda, è prevista dall' art.
1676 cod. civ. con riferimento al solo credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività̀ svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, e non anche con riferimento ad ulteriori crediti, pur relativi allo stesso rapporto di lavoro (Cass. 19 novembre 2010, n. 23489).
Ne consegue che il ricorso all'applicazione dell'art. 1676 cod. civ., pur non consentendo necessariamente un completo ristoro del credito vantato dal lavoratore - a differenza della disciplina prevista dal codice degli appalti (art. 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 n.d.r.) - comunque risponde ad una logica simile a quella della disciplina speciale - diversa, invece, da quella sottesa al D. Lgs. n. 279 del 2003, art. 29, comma 2, - in base alla quale il lavoratore agisce direttamente contro il committente per il pagamento delle retribuzioni dovutegli, sia pure su basi diverse e con differenti effetti" (così, testualmente,
Cass. civile, sez. lav., 07 luglio 2014 n. 15432). Da queste premesse può̀ evincersi che la disposizione contenuta nel codice civile si inserisce nell'ambito della legislazione volta alla tutela dei lavoratori (cfr. ad es. l'art. 29 comma 2 del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276 ("Legge
Biagi") e successive modificazioni richiamata dalla
Cassazione nella sentenza citata in precedenza, artt. 4 e 5 del Regolamento di esecuzione del Codice degli Appalti,
D.P.R. n. 207/2010 in precedenza richiamati, che prevedono
l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore): detta normativa di favore assolve alla finalità̀ di moltiplicare i centri di responsabilità̀ a garanzia dei diritti dei lavoratori, sottraendoli alle vicende economiche di segno negativo dell'appaltatore (v. Cass., 6.3.1985, n. 1857).
Proprio perché́ diretta alla tutela dei lavoratori si registra in giurisprudenza la tendenza ad un'interpretazione ampia, anche analogica della norma, che
è stata così ritenuta applicabile al subappalto (Cass.
19/3/2008 n. 7384), ai dipendenti delle imprese consorziate di un consorzio appaltatore di opera pubblica (Cass.
3
7/3/2008 n. 6208), agli appalti pubblici (come già̀ ricordato). Occorre poi considerare che, una volta riconosciuta
l'applicabilità̀ della norma al settore degli appalti pubblici (come misura residuale in caso di impossibilità di applicare norme speciali), è possibile ritenere applicabile la suddetta disposizione anche al settore delle concessioni di servizi, operando un'interpretazione costituzionalmente orientata, e dunque analogica della disposizione: la Corte
Costituzionale, infatti, ha ritenuto che quando nell'esercizio di una determinata attività̀ imprenditoriale intervenga la pubblica amministrazione (in quanto essa eroghi benefici di carattere finanziario o creditizio ovvero affidi ad altri il compimento dell'attività̀ stessa), deve essere assicurato uno standard minimo di tutela ai dipendenti coinvolti, con la conseguenza che diventa ingiustificata l'esclusione dall'ambito di efficacia della norma a tutela dei lavoratori subordinati dei lavoratori dipendenti da imprese che esercitano un pubblico servizio sulla base di una concessione della pubblica amministrazione anziché́ di un appalto (arg. da Corte Cost. 1- 19/6/1998 n. 226 resa sulla questione di costituzionalità̀ relativa all'art. 36 dello Statuto dei Lavoratori) [cfr. in termini, Consiglio di Stato sez. III
30/03/2016 n. 1251]. L'applicabilità̀ di tale norma ai pubblici servizi discende dal rilievo affermato in giurisprudenza circa l'obbligo dall'attivazione di una procedura competitiva in caso sia di affidamento di un appalto che di concessione di servizio o di bene pubblico (in virtù̀ del al quale va, tra l'altro, riconosciuta la posizione soggettiva qualificata delle c.d. "imprese di settore") attesa l'indifferenza comunitaria alla qualificazione nominale della fattispecie. Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, la circostanza che si tratti, di una concessione di beni o servizi pubblici non esime l'ente locale dall'obbligo di dare corso ad una procedura competitiva per la scelta del concessionario, la quale si pone come un indiscusso strumento di garanzia dell'ingresso al mercato, della parità̀ di trattamento, del principio di non discriminazione e della trasparenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza e libertà di stabilimento. (T.A.R. Lazio Roma
Sez. II bis, 10/12/2014, n. 12488). L'identità̀ di ratio rinvenibile in materia di appalto di pubblico servizio e di concessione di pubblico servizio non
4
si rinviene nella fattispecie concreta atteso che il rapporto corrente tra l' opposta e era non Pt_1 Org_2 già̀ di concessione di pubblico servizio ma di accreditamento sanitario. Orbene, costituisce ius receptum quello secondo cui il rapporto di accreditamento, costituisce un istituto autonomo a metà strada tra concessione di servizio pubblico e abilitazione tecnica idoneativa, che non è strutturato in base a criteri di mercato, ma a criteri di servizio pubblico di erogazione delle prestazioni sanitarie a carico dell'erario pubblico.
Il rapporto di accreditamento del soggetto accreditato non si sottrae quindi al preminente esercizio del potere autoritativo e conformativo dell'Amministrazione diretto ad assicurare la certezza dei volumi, della tipologia dell'attività̀ e dello standard qualitativo delle servizi sanitari (cfr. in termini Cons. Stato Sez. III, 03/02/2020,
n. 824). E' agevole intendere che