Trib. Bari, sentenza 05/02/2024, n. 422
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N. R.G. 9468/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa
L L- nella presente controversia individuale di lavoro
tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. G C;Pt_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_1
G B S;
all'udienza del 5.02.2024, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposizione–introdotta in data 20.07.2018 avverso il decreto ingiuntivo n. 1087/2018 del 14.06.2018 per il pagamento delle somme ivi indicate a titolo di retribuzioni per i mesi da luglio a settembre 2017, oltre alla quattordicesima mensilità ad al trattamento di fine rapporto per l'opera prestata presso il presidio di riabilitazione “ alle dipendenze della Org_1 [...]
(nel prosieguo, anche Controparte_2 [...]
per brevità), soggetto accreditato/convenzionato con CP_3 il sistema sanitario, da cui ha acquistato Pt_1 prestazioni sanitarie in virtù di specifiche convenzioni - è fondata e deve essere accolta, per le ragioni che di seguito si espongono. L'opponente ha escluso l'operatività dell'art. 1676 c.c., in quanto il rapporto tra e la non Pt_1 CP_3 sarebbe inquadrabile nella figura del contratto di appalto ed in quella della concessione di servizi pubblici, avendo tali soggetti stipulato un contratto per adesione per la erogazione ed acquisto di prestazioni sanitarie in regime riabilitativo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare (ex art. 26 L. 833/78) da parte di strutture private operanti in regime di accreditamento istituzionale per l'intero anno 2017. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.
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Ci si riporta ai precedenti di questo Tribunale in cause analoghe alla presente ed alle motivazioni che integralmente si condividono e di seguito si espongono.
“Quanto alle ragioni creditorie del lavoratore fatte valere nei confronti della committente ai sensi dell'art. Pt_1
1676 c.c., pacificamente applicabile nel caso di stazione appaltante pubblica, va osservato quanto segue. Occorre muovere dal tenore letterale della disposizione dell'art. 1676 c.c. e, soprattutto, dalla sua ratio, come desumibile dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Dispone la suddetta disposizione che "Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività̀ per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda". Come è stato osservato, detta norma "attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore un'azione diretta contro il committente per conseguire quanto è dovuto in conseguenza della prestazione dell'attività̀ svolta per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato. Da ciò̀ deriva una solidarietà̀ passiva tra appaltatore e committente, che non diviene comunque parte del rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. Lav. 27 settembre 2000 n. 12784).
L'azione persegue il fine di attribuire ai dipendenti dell'appaltatore un eccezionale mezzo di tutela dei loro crediti, da far valere nei confronti del committente il quale, pur estraneo al loro rapporto di lavoro, si è comunque avvalso dell'opera da essi prestata. Si tratta di azione diretta, ha natura sostitutoria, ed è distinta dall'azione surrogatoria". La giurisprudenza ha riconosciuto l'applicabilità̀ di detta disposizione anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni (Cassazione civile, sez. lav., 07 luglio 2014 n. 15432).
La Cassazione, nella predetta sentenza, ha precisato che:
"a) l'art. 1676 cod. civ. - che consente agli ausiliari dell'appaltatore di agire direttamente contro il committente per "quanto è loro dovuto" – si applica anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni, trovando tale disposizione un puntuale riscontro nella L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, art.
357), contemplante la possibilità̀ di pagamento diretto da parte dell'amministrazione della retribuzione dei dipendenti dell'appaltatore non corrisposta alle previste
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scadenze;b) peraltro, l'azione diretta proposta dal dipendente dell'appaltatore contro il committente per conseguire quanto gli è dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore al momento della proposizione della domanda, è prevista dall' art.
1676 cod. civ. con riferimento al solo credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività̀ svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, e non anche con riferimento ad ulteriori crediti, pur relativi allo stesso rapporto di lavoro (Cass. 19 novembre 2010, n. 23489).
Ne consegue che il ricorso all'applicazione dell'art. 1676 cod. civ., pur non consentendo necessariamente un completo ristoro del credito vantato dal lavoratore - a differenza della disciplina prevista dal codice degli appalti (art. 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 n.d.r.) - comunque risponde ad una logica simile a quella della disciplina speciale - diversa, invece, da quella sottesa al D. Lgs. n. 279 del 2003, art. 29, comma 2, - in base alla quale il lavoratore agisce direttamente contro il committente per il pagamento delle retribuzioni dovutegli, sia pure su basi diverse e con differenti effetti" (così, testualmente,
Cass. civile, sez. lav., 07 luglio 2014 n. 15432). Da queste premesse può̀ evincersi che la disposizione contenuta nel codice civile si inserisce nell'ambito della legislazione volta alla tutela dei lavoratori (cfr. ad es. l'art. 29 comma 2 del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276 ("Legge
Biagi") e successive modificazioni richiamata dalla
Cassazione nella sentenza citata in precedenza, artt. 4 e 5 del Regolamento di esecuzione del Codice degli Appalti,
D.P.R. n. 207/2010 in precedenza richiamati, che prevedono
l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore): detta normativa di favore assolve alla finalità̀ di moltiplicare i centri di responsabilità̀ a garanzia dei diritti dei lavoratori, sottraendoli alle vicende economiche di segno negativo dell'appaltatore (v. Cass., 6.3.1985, n. 1857).
Proprio perché́ diretta alla tutela dei lavoratori si registra in giurisprudenza la tendenza ad un'interpretazione ampia, anche analogica della norma, che
è stata così ritenuta applicabile al subappalto (Cass.
19/3/2008 n. 7384), ai dipendenti delle imprese consorziate di un consorzio appaltatore di opera pubblica (Cass.
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7/3/2008 n. 6208), agli appalti pubblici (come già̀ ricordato). Occorre poi considerare che, una volta riconosciuta
l'applicabilità̀ della norma al settore degli appalti pubblici (come misura residuale in caso di impossibilità di applicare norme speciali), è possibile ritenere applicabile la suddetta disposizione anche al settore delle concessioni di servizi, operando un'interpretazione costituzionalmente orientata, e dunque analogica della disposizione: la Corte
Costituzionale, infatti, ha ritenuto che quando nell'esercizio di una determinata attività̀ imprenditoriale intervenga la pubblica amministrazione (in quanto essa eroghi benefici di carattere finanziario o creditizio ovvero affidi ad altri il compimento dell'attività̀ stessa), deve essere assicurato uno standard minimo di tutela ai dipendenti coinvolti, con la conseguenza che diventa ingiustificata l'esclusione dall'ambito di efficacia della norma a tutela dei lavoratori subordinati dei lavoratori dipendenti da imprese che esercitano un pubblico servizio sulla base di una concessione della pubblica amministrazione anziché́ di un appalto (arg. da Corte Cost. 1- 19/6/1998 n. 226 resa sulla questione di costituzionalità̀ relativa all'art. 36 dello Statuto dei Lavoratori) [cfr. in termini, Consiglio di Stato sez. III
30/03/2016 n. 1251]. L'applicabilità̀ di tale norma ai pubblici servizi discende dal rilievo affermato in giurisprudenza circa l'obbligo dall'attivazione di una procedura competitiva in caso sia di affidamento di un appalto che di concessione di servizio o di bene pubblico (in virtù̀ del al quale va, tra l'altro, riconosciuta la posizione soggettiva qualificata delle c.d. "imprese di settore") attesa l'indifferenza comunitaria alla qualificazione nominale della fattispecie. Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, la circostanza che si tratti, di una concessione di beni o servizi pubblici non esime l'ente locale dall'obbligo di dare corso ad una procedura competitiva per la scelta del concessionario, la quale si pone come un indiscusso strumento di garanzia dell'ingresso al mercato, della parità̀ di trattamento, del principio di non discriminazione e della trasparenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza e libertà di stabilimento. (T.A.R. Lazio Roma
Sez. II bis, 10/12/2014, n. 12488). L'identità̀ di ratio rinvenibile in materia di appalto di pubblico servizio e di concessione di pubblico servizio non
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si rinviene nella fattispecie concreta atteso che il rapporto corrente tra l' opposta e era non Pt_1 Org_2 già̀ di concessione di pubblico servizio ma di accreditamento sanitario. Orbene, costituisce ius receptum quello secondo cui il rapporto di accreditamento, costituisce un istituto autonomo a metà strada tra concessione di servizio pubblico e abilitazione tecnica idoneativa, che non è strutturato in base a criteri di mercato, ma a criteri di servizio pubblico di erogazione delle prestazioni sanitarie a carico dell'erario pubblico.
Il rapporto di accreditamento del soggetto accreditato non si sottrae quindi al preminente esercizio del potere autoritativo e conformativo dell'Amministrazione diretto ad assicurare la certezza dei volumi, della tipologia dell'attività̀ e dello standard qualitativo delle servizi sanitari (cfr. in termini Cons. Stato Sez. III, 03/02/2020,
n. 824). E' agevole intendere che nella materia dell'accreditamento (cfr.art.8 quater d.lgs n. 502/1992) difetta la fase della procedura competitiva per la scelta del contraente tipica dell'appalto di servizi e della relativa concessione.
A sostegno di tale soluzione interpretativa si è espresso Cons. Stato Sez. III, Sent., 19-03-2018, n. 1739 che ha escluso l'applicabilità̀ delle norme dettate in materia di appalto in tema di accreditamento. In particolare, si è disposto in tale dictum: “attesa l'estraneità̀ dei rapporti di accreditamento alla disciplina dettata da tale corpus normativo: deve invero osservarsi che l'accreditamento, quale titolo abilitante le appellanti all'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie-assistenziali, colloca la relativa attività̀ al di fuori della disciplina di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006 (oggi D.Lgs. n. 50 del 2016), in quanto la specialità̀ del sistema di accreditamento, incentrato sull'affidamento esclusivo ai soggetti accreditati delle prestazioni sanitarie, non consente di applicare ai relativi rapporti contrattuali norme specificamente formulate al fine di disciplinare rapporti
(come quelli di appalto o di concessione extra- sanitaria) scaturenti da altri meccanismi di affidamento, di matrice concorrenziale. In definitiva, nella materia di accreditamento sanitario (come in specie) non vi sono nome che legittimano l'applicazione di istituti tipici degli appalti e concessione di servizi pubblici sicché̀ deve
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escludersi che in specie possa trovare ingresso la norma di cui all'1676 c.c..”. Ciò̀ in disparte, vanno richiamate nella odierna sede per relationem anche ai sensi dell'art.118 disp. att.cpc le considerazioni svolte dalla Sezione nella sentenza 976 del
29 marzo 2021 in relazione ad una fattispecie identica a quella di che trattasi secondo cui: “Ciò̀ chiarito, occorre esaminare gli ulteriori motivi di opposizione. Giova ribadire che con l'azione prevista dall'art. 1676 c.c. i lavoratori fanno valere un diritto proprio, che la legge loro riconosce non in sostituzione del loro debitore, ma direttamente, tanto che gli effetti economici dell'azione si trasmettono automaticamente nella sfera giuridica degli ausiliari" e non nel patrimonio dell'appaltatore (cfr., tra le altre, Cassazione Civile, sez. lav., con la sentenza 10/03/01 n. 3559).
La previsione di questo particolare meccanismo ha fondamento in una finalità̀ di natura preminentemente sociale, dato che il legislatore ha voluto predisporre uno strumento che è rivolto a tutelare una categoria di soggetti particolarmente deboli, come sono i lavoratori subordinati, per preservarli dal rischio dell'inadempimento
o, peggio ancora, dell'insolvenza del datore di lavoro e che va equiparato a quelle figure giuridiche, come i privilegi, che sono automaticamente destinate dalla legge a rafforzare, per coloro che si trovano in una determinata situazione, la garanzia generica che tutti i creditori hanno sul patrimonio del loro debitore.
Ratio della disposizione di legge è, quindi, non tanto quella di attribuire ai dipendenti dell'appaltatore un mezzo più̀ rapido per il soddisfacimento delle loro pretese, quanto quella di garantire agli ausiliari dell'appaltatore, proprio in relazione ad una attività̀ lavorativa prestata per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltati al loro datore di lavoro, il pagamento della retribuzione dovuta per quella determinata attività̀, in modo da sottrarre il soddisfacimento del diritto al rischio dell'insolvenza del debitore.
Questi principi ricevono applicazione anche nel caso della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore - datore di lavoro.
Si deve asserire che, se l'azione sia stata già̀ promossa, non ricorre nei confronti della stessa alcun profilo di improcedibilità̀.
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D'altra parte, se si tiene conto del fatto che l'azione ex art. 1676 c.c. (che è, per espressa previsione di legge, diretta) incide, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito (del quale, proprio a causa di quella azione, è impedito il realizzo), si comprende come l'apertura del procedimento fallimentare non possa spiegare effetti sulle ragioni vantate dai lavoratori.
L'apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell'appaltatore non fa venire meno la procedibilità̀ dell'azione nei confronti del committente, che è del tutto estraneo a tale procedura, e visto che, peraltro, lo scopo dell'art. 1676 c.c. è proprio quello di tutelare i dipendenti dell'appaltatore dal rischio di insolvenza del datore di lavoro. “In materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità̀ dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e che, d'altra parte, si tratta di un'azione diretta, incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio del terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, non facente parte del patrimonio del fallito, possa comportare un danno alle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore che fanno affidamento sulle somme dovute
(ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata” (Cassazione civile, sez. lav., 24/10/2007, n. 22304). Per quanto esposto, appare evidente che il lavoratore è titolare di una azione diretta ex art. 1676 c.c. nei confronti del committente, e, trattandosi di azione indipendente, essa non patisce l'avvio della procedura concorsuale, per cui appare procedibile la domanda giudiziale spiegata nei confronti dell'azienda sanitaria convenuta.
Cionondimeno, va evidenziato che, a norma dell'art. 1676
c.c., il committente risponde solo nei limiti del proprio debito verso l'appaltatore, e segnatamente “fino alla
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concorrenza del debito che il committente ha verso
l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. E la prova dei fatti costitutivi della domanda avanzata in via autonoma ex art. 1676 c.c. nei confronti del committente grava sul lavoratore che invochi l'applicazione di tale speciale ipotesi di titolarità̀ passiva dell'obbligazione anche per quanto riguarda la persistenza del debito del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro all'epoca della proposizione della domanda. Part Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla opponente si desume che i crediti rivenienti dall'esecuzione del contratto di convenzione relativo all'acquisto delle prestazioni rese nell'anno 2017 presso il presidio di riabilitazione “ sono stati ceduti Org_1 dalla in favore Controparte_2 dell'istituto di credito con atto Organizzazione_3 per notaio, rep. n. 189328, raccolta n. 34882, del 29 dicembre 2016, registrato a al n. 39326 il 30.12.2016 Org_3
e notificato all'azienda in data 30.12.2016 ed Parte_2 accettato con atto della n. Parte_3 Pa 16673/UOR del 25.01.2017, ovvero in data anteriore rispetto alla richiesta di pagamento avanzata dal lavoratore in questa sede giudiziale e, pertanto, la cessione era opponibile ai terzi, tra cui l'odierna parte opposta, in qualità̀ di lavoratore dipendente della società̀ accreditata (si veda Controparte_2
l'atto di cessione del credito del 29 dicembre 2016, registrato in data 30.12.2016 - all. nn. 6 e 7 del fascicolo parte opponente).
Segnatamente, nell'ambito del negozio di cessione del credito, si premette che “la cedente intende cedere pro- solvendo alla cessionaria tutti i crediti derivanti dalle prestazioni da effettuarsi nell'anno 2017 ... nei confronti della citata , convenendosi Controparte_4 che “La società̀ “ CP_2 Controparte_2
... dichiara di cedere, come cede, garantendo la solvenza del debitore, alla “ Controparte_5
” che, come sopra rappresentata, accetta tutti i
[...] crediti alla medesima società̀ “ Controparte_2
spettanti, derivanti da prestazioni
[...] svolte ed a svolgersi dal contratto indicato alla lettera
b) delle premesse, per un importo presuntivo e comunque non superiore ad euro 7.000.000,00 ... che essa cedente vanterà̀ verso il debitore ceduto, a partire dalla data di emissione
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delle relative fatture in epoca successiva al 1° gennaio
2017;varrà̀ per tali crediti il tetto di spesa che sarà̀ assegnato per l'anno 2017” (cfr. all. n. 6 del fascicolo parte opponente). In seno alla nota della Direzione Generale n. Pt_1 Pa 16673/UOR del 25.01.2017, con riferimento alla cennata cessione pro- solvendo del 29.12.2016, è dato leggersi che
“questa Azienda quale debitore ceduto s'impegnerà̀ a corrispondere in favore del Presidio di Riabilitazione
“ gestito dalla Società̀ Org_1 Controparte_2
con sede ... , i crediti che sorgeranno
[...] per prestazioni sanitarie da erogarsi nell'anno 2017 (dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017) in regime di riabilitazione ex art. 26 della Legge 833/78, in favore dei pazienti iscritti al SSN, con le precisazioni di seguito riportate:
- la cedente Società̀ “Gestione e Management CP_2
S.p.A.” nell'ambito del predetto rapporto di cessione di credito pro- solvendo intende cedere alla Cessionaria
“Banca ... tutti i suoi crediti che eventualmente sorgeranno nei confronti della ... riconducibili Pt_1 alle prestazioni sanitarie di riabilitazione ex art. 26 della Legge 833/78 ... che risulteranno regolarmente autorizzati dai Distretti Socio Sanitari (DD.SS.SS.) appartenenti alla e da erogarsi presso il “ Pt_1 [...]
nel periodo dal 1 gennaio 2017 Organizzazione_4 al 31 dicembre 2017, in favore di pazienti iscritti al SSN,
e comunque nella misura massima di 1/12 del tetto di spesa invalicabile di remunerazione che sarà assegnato presumibilmente nell'anno 2017 per la somma complessiva di
€ 5.188.927,82= ripartito per singola disciplina accreditata istituzionalmente accreditata, che rappresenta il 90% del fatturato ammesso a rimborso per l'anno 2016.”.
La nota in discorso prosegue con il richiamo di alcune somme da accantonare in relazione a pregresse dichiarazioni rese dall' ex art 547, co. 1, c.c. a Controparte_4 seguito di atti di pignoramento presso terzi a carico della società̀ notificati Controparte_2 in data 13.12.2016, per poi significare che: “Tenuto conto degli Atti di Pignoramento promossi dai creditori procedenti, la cessione di credito pro-solvendo è accolta da questa Azienda fino alla concorrenza massima di €
4.903.763,41=(€ 5.188.927,82=- € 267.000,00= - €7.477,00= -
€ 10.687,41) che rappresenta per l'Erogatore la liquidazione fino alla concorrenza massima del 1/12 mensile
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(€ 408.646,95=) dell'eventuale tetto di spesa da assegnare nell'anno 2017, suddiviso per ogni singola disciplina accreditata, fatte salve a tutela della Pubblica
Amministrazione, le valutazioni tecnico-sanitarie ed amministrativo-contabili incluse le regressioni tariffarie.
Ad ogni buon conto si precisa che la suddetta somma ad oggi non risulta certa, liquida ed esigibile, pertanto troverà̀ la sua piena applicazione solo a seguito della sottoscrizione dell'accordo contrattuale a valersi per
l'anno 2017. In ordine alle modalità̀ e ai tempi di pagamento con i relativi conguagli, si fa riferimento all'art. 8 dello schema di accordo per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della Legge 833/78 approvato dalla Giunta della giusta D.G.R. Org_5
n. 813 del 07/06/2016 ... . La con la Legge Org_5
Regionale n. 12 del 24/09/2010 ha previsto che ... deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività̀ predeterminati annualmente e conseguentemente ha introdotto il divieto di erogazione e relativa remunerazione con oneri a carico del SSR di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi consentiti, pertanto le prestazioni sanitarie erogate e fatturate dal di ex art. 26 “ Org_4 Org_4 Org_1
” in eccedenza alla somma complessiva accolta da questa
[...]
pari a € 4.903.763,41=, non saranno ammesse alla CP_4 procedura di liquidazione, pertanto la Società
[...]
dovrà̀ emettere le eventuali Controparte_6 note di credito;Inoltre, la cessione di credito pro- solvendo è stata accolta da questa nel rispetto CP_4 della normativa vigente e precisamente: ...
- che la cedente cede “pro alla concessionaria che accetta,
l'ammontare di tutti i crediti futuri che essa stessa cedente vanterà̀ verso il debitore ceduto ... a partire dalla data di emissione delle relative fatture” (cfr. all.
n. 7 del fascicolo parte opponente). È evidente, quindi, che l'odierna parte opposta (attrice in senso sostanziale) non poteva efficacemente agire contro la azienda sanitaria 'committente', atteso che, avendo già ceduto la datrice di lavoro alla il Organizzazione_3 credito del corrispettivo afferente alle prestazioni da acquistare ed erogare nell'anno 2017 prima della proposizione della domanda ex art. 1676 c.c., tale cessione, in quanto munita di data certa e quindi
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opponibile ai terzi, aveva comportato che il debito del
'committente' fosse ormai verso la banca cessionaria, non più̀ verso l'appaltatore. In tal senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità̀ [Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 15359 del 09/08/2004 (Rv. 576485)] con autorevole orientamento condiviso dallo scrivente, statuendo che: «il committente, cui il cessionario del credito dell'appaltatore chieda il pagamento dopo che la cessione gli sia stata portata a conoscenza, non può̀ sottrarsi al pagamento, eccependo che, successivamente alla comunicazione della cessione, i dipendenti dell'appaltatore hanno avanzato domanda ex art. 1676 c.c.. È stata, quindi, condivisa la tesi esposta dalla sentenza impugnata, la quale si fonda sulla formulazione letterale dello stesso art. 1676 c.c., che conferisce ai dipendenti dell'appaltatore azione diretta contro il committente per ottenere il pagamento "del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda".
Se l'appaltatore ha trasferito il suo credito verso il committente con atto di cessione che sia efficace riguardo ai terzi a norma dell'art. 1265 c.c., e se tale efficacia si sia già avuta alla data in cui i dipendenti dell'appaltatore propongono la domanda ex art. 1676 c.c., il "debito del committente verso l'appaltatore" più̀ non esiste, onde manca l'oggetto dell'azione diretta attribuita ai dipendenti dell'appaltatore.
A tale tesi, che fa applicazione dell'art. 1265 c.c., si è obiettato che questo articolo disciplina l'ipotesi in cui il medesimo credito abbia formato oggetto di più̀ cessioni a persone diverse ed intende dirimere il conflitto così creatosi tra i diversi cessionari, onde lo stesso articolo non sarebbe invocabile in ipotesi diverse per rendere la cessione del credito opponibile a terzi estranei alla cessione stessa, quali sono i dipendenti dell'appaltatore tutelati nell'art. 1676 c.c..
Nell'ipotesi qui considerata dovrebbe applicarsi il principio secondo cui il contratto attraverso cui si è realizzata la cessione del credito non produce effetti rispetto ai terzi (art. 1372, secondo comma, c.c.), quali sono i detti dipendenti dell'appaltatore rispetto alla cessione stipulata tra il cedente ed il cessionario.
L'obiezione non può̀ essere condivisa. L'art. 1265, che nella rubrica concerne in generale la
"efficacia della cessione rispetto ai terzi", va coordinato
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con l'art. 2914 n. 2 c.c., secondo cui al creditore del cedente che intenda procedere al pignoramento di un credito vantato dal suo debitore è opponibile la cessione dello stesso credito che sia stata notificata al debitore ceduto
o accettata dal medesimo anteriormente al pignoramento.
Tale norma, che si riferisce a qualunque creditore del cedente, dimostra che la notificazione e/o l'accettazione della cessione del credito, da parte del debitore ceduto, rendono opponibile detta cessione non solo all'avente causa dal cedente (nella situazione specifica contemplata dall'art. 1265), ma anche ai creditori del cedente, che possono pignorare il credito di quest'ultimo solo in quanto la sua cessione non sia divenuta efficace rispetto al debitore ceduto (art. 264 c.c.).
Se tale efficacia si è già̀ avuta, l'atto convenzionale di cessione del credito ha prodotto effetto rispetto ai creditori del cedente, pur essendo essi terzi rispetto alla cessione concordata tra cedente e cessionario. Si realizza qui un caso previsto dalla legge di effetto del contratto rispetto ai terzi (art. 1372, secondo comma,
c.c.). La disciplina degli effetti della cessione del credito rispetto ai terzi creditori non muta per il fatto che il credito ceduto, nel momento della cessione, non sia ancora esigibile perché́ non è ancora scaduto il termine previsto per il suo pagamento. Trattasi pur sempre di una cessione di credito che diventa opponibile ai creditori del cedente all'atto in cui essa abbia effetto nei confronti del debitore ceduto a norma dell'art. 1264 c.c.
È, pertanto, irrilevante che la domanda dei dipendenti dell'appaltatore sia stata proposta prima che il credito del loro debitore verso il committente (e per cui era stata emessa fattura) fosse esigibile, non essendo ancora scaduto il termine previsto nella fattura.
La tesi sostenuta dalla parte ricorrente, comportando l'inefficacia (rispetto ai dipendenti previsti dall'art.
1676 c.c.) della cessione compiuta dall'appaltatore dei crediti verso il committente derivanti dal contratto di appalto, renderebbe tali crediti di fatto indisponibili, potendo gli stessi essere sempre aggrediti dall'azione prevista dall'art. 1676 c.c.. Quest'ultimo articolo, però, conferisce ai dipendenti dell'appaltatore un'azione che ha come oggetto il credito che l'appaltatore ha "nel tempo in cui essi propongono la domanda", onde presuppone che tale credito sussista quando
è proposta la domanda, senza apportare alcuna deroga alle
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normali regole di circolazione dei crediti. Il detto vincolo di indisponibilità̀ del credito dell'appaltatore si realizza, pertanto, soltanto per effetto ed al momento della domanda dei dipendenti ex art. 1676. L'osservazione della parte ricorrente, secondo cui tale disciplina consentirebbe comportamenti fraudolenti dell'appaltatore in danno del diritto alla retribuzione spettante ai propri dipendenti, trova risposta nella esperibilità̀ dell'azione revocatoria della cessione pregiudizievole, da parte dei dipendenti, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2901 c.c..
Non può ritenersi, infine, che la disciplina codicistica qui illustrata si ponga in contrasto con il diritto alla retribuzione del lavoratore previsto dall'art. 36, primo comma, della Costituzione, la cui protezione, se legittima l'adozione di strumenti di tutela differenziata (come è
l'azione diretta prevista dall'art. 1676 c.c.), lascia alla discrezionalità̀ del legislatore la configurazione di tali strumenti e la loro conciliazione con la tutela di altri beni, quali - con riferimento al problema qui affrontato - le esigenze di circolazione dei crediti e la protezione della buona fede dei terzi estranei al rapporto di lavoro».
Quanto alla cessione di credito futuro, è stato osservato che, se è vero che l'effetto traslativo si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, tuttavia, data la natura consensuale del contratto di cessione di credito, questo si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ed è opponibile al ceduto nel momento in cui la cessione gli viene notificata o è da questi accettata.
Diversamente opinando, ove si ritenesse che soltanto la notifica delle singole cessioni sia rilevante ai fini della loro opponibilità̀ al debitore ceduto, l'istituto della cessione di credito verrebbe ad essere privato di ogni utilità̀ pratica soprattutto con riguardo ai contratti di factoring, nei quali il numero delle cessioni effettuate - anche per piccoli importi - è di regola molto elevato, ed in relazione all'esigenza di snellezza e speditezza dei relativi rapporti giuridici. Orbene, a seguito della cessione del credito, il cessionario diviene nuovo titolare del credito ed il ceduto sarà̀ obbligato nei confronti del cessionario così come era obbligato nei confronti del cedente e dunque potrà̀ opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, ed in particolare: le eccezioni relative a fatti modificativi o
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estintivi del credito anteriori al trasferimento di quest'ultimo ovvero anche successivi a detto trasferimento, ma comunque anteriori alla notificazione, all'accettazione
o alla conoscenza dell'avvenuta cessione. La Suprema Corte (v. Cassazione civile sez. III,
02/02/2001, n. 1510), con particolare riferimento ai rapporti tra istanze dei lavoratori ex art 1676 c.c. e la fattispecie del factoring, ha osservato che “L'art. 1676
c.c. accorda ai dipendenti dell'appaltatore per la tutela delle loro ragioni di credito un'azione diretta, fondata su un titolo autonomo e, quindi, sottratta alle vicende economiche di segno negativo dell'appaltatore, che, pur rientrando nel vasto quadro della sostituzione in senso ampio, nettamente si differenzia dall'ordinaria azione surrogatoria (Cass. 10.7.1984 n. 4051). Come è stato chiarito, l'azione determina più̀ che la sostituzione di un creditore all'altro, l'aggiunta di un altro debitore, fermo restando il diritto dei dipendenti di rivolgersi anche contro l'appaltatore (Cass.