Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 150
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Testo completo
N. R.G. 26286/2024
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 12.12.2024 sono comparsi, tramite i rispettivi procuratori, ROSANNA BARBUI e la parte convenuta ROMA CAPITALE ed AGENZIA
DELLE ENTRATE tempestivamente costituite.
Il Tribunale
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, che venivano rassegnate come in verbale, visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale, preso atto dell'annullamento della cartella dopo l'opposizione, pronunciare declaratoria di cessazione della materia del contendere con pagamento delle spese processuali in base alla regola della c.d. soccombenza virtuale, con richiesta distrazione delle spese ex art 93 c.p.c. correttamente quantificata secondo i parametri forensi in favore dell'avvocato scrivente Andrea
Policari”.
Conclusioni per parte convenuta ROMA CAPITALE: “Voglia il Tribunale prender atto dell'annullamento della cartella da parte dell'ente territoriale, dichiarare la cessazione della materia del contendere e compensare le spese in ragione del ruolo pro-attivo assunto dall'ente territoriale;
in subordine condannare alle spese nella misura minima.
Per ADER si richiama.
pagina1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev'esser pronunciata la cessazione della materia del contendere sulla controversia in atti.
Con atto di citazione in riassunzione, BA AN ha proposto opposizione per
l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2023 0010929959001, notificata in data 10 gennaio 2024, con la quale veniva intimato il pagamento dell'importo di € 381.459,26 per un presunto omesso versamento di “entrate patrimoniali anno 2008”. Dalla lettura del motivo n. 3 dell'atto introduttivo, si evince che il titolo azionato da Roma Capitale sarebbe stato costituito dal mancato pagamento da parte della Società cooperativa Verderame di un'indennità, relativa all'anno 2008, di occupazione di un'immobile.
La parte dichiara di agire in riassunzione, in conseguenza della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del TAR Lazio che, con sent. n. 7244/2024, ha dichiarato
l'inammissibilità del ricorso proposto dalla BA innanzi al GA. Quest'ultimo, in definitiva, ha fatto applicazione dell'art. 133 comma 1° lett. b) del codice del processo amministrativo, in forza del quale “[…sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo…] le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche
e al Tribunale superiore delle acque pubbliche”. Il TAR Lazio, per vero, ha compensato le spese di lite, probabilmente rilevando l'elemento valorizzato dalla parte attrice, ossia che la cartella di
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 12.12.2024 sono comparsi, tramite i rispettivi procuratori, ROSANNA BARBUI e la parte convenuta ROMA CAPITALE ed AGENZIA
DELLE ENTRATE tempestivamente costituite.
Il Tribunale
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, che venivano rassegnate come in verbale, visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale, preso atto dell'annullamento della cartella dopo l'opposizione, pronunciare declaratoria di cessazione della materia del contendere con pagamento delle spese processuali in base alla regola della c.d. soccombenza virtuale, con richiesta distrazione delle spese ex art 93 c.p.c. correttamente quantificata secondo i parametri forensi in favore dell'avvocato scrivente Andrea
Policari”.
Conclusioni per parte convenuta ROMA CAPITALE: “Voglia il Tribunale prender atto dell'annullamento della cartella da parte dell'ente territoriale, dichiarare la cessazione della materia del contendere e compensare le spese in ragione del ruolo pro-attivo assunto dall'ente territoriale;
in subordine condannare alle spese nella misura minima.
Per ADER si richiama.
pagina1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev'esser pronunciata la cessazione della materia del contendere sulla controversia in atti.
Con atto di citazione in riassunzione, BA AN ha proposto opposizione per
l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2023 0010929959001, notificata in data 10 gennaio 2024, con la quale veniva intimato il pagamento dell'importo di € 381.459,26 per un presunto omesso versamento di “entrate patrimoniali anno 2008”. Dalla lettura del motivo n. 3 dell'atto introduttivo, si evince che il titolo azionato da Roma Capitale sarebbe stato costituito dal mancato pagamento da parte della Società cooperativa Verderame di un'indennità, relativa all'anno 2008, di occupazione di un'immobile.
La parte dichiara di agire in riassunzione, in conseguenza della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del TAR Lazio che, con sent. n. 7244/2024, ha dichiarato
l'inammissibilità del ricorso proposto dalla BA innanzi al GA. Quest'ultimo, in definitiva, ha fatto applicazione dell'art. 133 comma 1° lett. b) del codice del processo amministrativo, in forza del quale “[…sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo…] le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche
e al Tribunale superiore delle acque pubbliche”. Il TAR Lazio, per vero, ha compensato le spese di lite, probabilmente rilevando l'elemento valorizzato dalla parte attrice, ossia che la cartella di
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