Trib. Ancona, sentenza 30/01/2025, n. 106
Sentenza
30 gennaio 2025
Sentenza
30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 4819/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4819/2024 promosso da:
(C.F. ), nato il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GAGLIARDI ANTONIO;
e
(C.F. ), nata il [...] ad [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. GAGLIARDI ANTONIO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: ““2. Affidamento della prole
2.1) Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso l'abitazione coniugale sita ad Ancona, frazione Varano n. 134/f, assegnata in godimento alla SI , in favore della quale il SI Controparte_1 Parte_1 trasferisce la piena proprietà dell'immobile, in conformità al punto n. 5 e seguenti;
[...]
2.2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su entrambi i figli, fatte salve le questioni di ordinaria amministrazione. Entrambi i genitori assicurano la propria presenza nella vita dei figli provvedendo, paritariamente, alla loro cura e educazione e partecipando alle attività sociali, ludiche e sportive dei predetti. I coniugi prestano fin d'ora assenso reciproco al rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio in favore del figlio minore Persona_1
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Le parti pattuiscono che ci vorrà il consenso scritto di ciascun genitore affinché il minore possa recarsi all'estero anche solo in vacanza ed il genitore eventualmente accompagnatorio ha l'obbligo di fornire all'altro il recapito estero. Ciascun genitore dovrà sempre tenere informato l'altro, che ha comunque il dovere di interessarsi di sua iniziativa, delle condizioni e circostanze relative alla salute, impegni scolastici e a tutte le esigenze connesse alla crescita dei figli. I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra i figli ed i nonni paterni e materni nonché con gli altri parenti di entrambi i rami genitoriali. I documenti di identità, di espatrio e sanitari del minore saranno custoditi dalla SI , fatto salvo il diritto del sig. di richiederli e/o Controparte_1 Parte_1
utilizzarli. Al sig. viene in ogni caso consegnata una copia di tutti i predetti documenti. I Pt_1
genitori danno il reciproco consenso alla creazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per il figlio minorenne ed avranno entrambi l'accesso allo stesso.
3. Tempi di frequentazione dei figli con i genitori
3.1) Il figlio minorenne trascorrerà con la madre le giornate del lunedì e martedì e Persona_1
mercoledì mentre trascorrerà con il padre le giornate dal giovedì, venerdì, sabato e domenica curandone la cena e [sarà riaccompagnato] presso l'abitazione coniugale per il pernotto. La settimana successiva il minore trascorrerà [con il padre] la sola giornata del mercoledì dall'uscita di scuola e fino all'indomani [quando] il padre lo accompagnerà [a scuola o a casa della madre] e così a settimane alterne, come da piano genitoriale che si allega (All. n. 4). Nei giorni di competenza della madre, qualora la stessa sia impegnata con il lavoro i figli rimarranno con il padre.
3.2) La figlia maggiorenne, studentessa universitaria fuori sede, non ancora indipendente economicamente, deciderà liberamente i tempi ed i modi di frequentazione dei genitori rispettando le richieste degli stessi;
3.3) I genitori concorderanno le giornate delle festività (periodo natalizio, pasquale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, compleanni), di volta in volta rispettando la volontà dei figli;
3.4) I genitori danno atto che in caso di impossibilità (per esigenze lavorative o di salute) di uno di essi a tenere con sé i figli nei giorni di propria competenza, l'altro genitore sarà da preferire rispetto alle altre figure vicariali di riferimento dei figli;
3.5) Nel corso del periodo estivo (da intendersi in corrispondenza alle vacanze scolastiche), il SI potrà tenere con sé il figlio minore per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con Pt_1
la SI entro il 30 maggio di ogni anno;
CP_1
4. Contributo al mantenimento dei figli
4.1) I genitori contribuiranno al mantenimento dei propri figli direttamente, nei periodi di rispettiva competenza, ed indirettamente il sig. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di Pt_1 CP_1
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contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuno, per un totale mensile di € 500,00 (cinquecento/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione e che sarà versata entro il giorno 28 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente istituto di credito Intesa San Paolo S.p.A. intestato alla SI.ra il cui IBAN Controparte_1
[...]. Entrambi i genitori provvederanno a sostenere in pari quota tutte le spese c.d. straordinarie affrontate nell'interesse dei figli, individuate e regolamentate secondo quanto specificato dal Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Ancona, che le parti dichiarano di conoscere. Le parti danno atto e convengono che qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità
o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, WhatsApp, e-mail, pec o racc. A/R) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice. Fermo restando il dovere di solidarietà, ciascun genitore provvederà, laddove possibile, a versare la propria quota parte direttamente al soggetto e/o ente creditore. Diversamente, il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo. Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o