Trib. Brindisi, sentenza 09/01/2024, n. 4
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 2673/2019
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 9/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
SOCIETA' COOPERATIVA CILLARESE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
CAMARDA ERIKA e PULIERI LUCIA
ricorrente contro
INPS, rappresentato e difeso dall'Avv.to LEONE FABIOLA resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, la SOCIETA' COOPERATIVA CILLARESE adiva l'intestato Tribunale di Brindisi, al fine di ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “previa sospensione del verbale unico di accertamento e notificazione n.
2018012950/DDL del 23.01.2019 dichiarare nullo il verbale unico di accertamento e notificazione per i vizi di legittimità di cui ai suesposti motivi e di dichiarare altresì nulli tutti gli atti presupposti e conseguenti;
B) dichiarare in subordine annullabile e/o illegittimo il verbale unico di accertamento e notificazione per i medesimi suesposti motivi;
C) per l'effetto di quanto sopra di procedere all'invio della dichiarazione di nullità del verbale o del suo annullamento ai Comitati Amministratori delle Gestioni
Previdenziali ed Assistenziali (INPS FPLD – INPS GESTIONE SEPARATA) per la definizione anche degli aspetti relativi alle omissioni contributive;
D) condannare
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale — I.N.P.S., nella persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento del compenso professionale ex D.M. n.55 del 2014, da distrarre in favore dei procuratori anticipatari.”
In particolare, l'istante deduceva: che in data 23.01.2019 gli ispettori Sabbetta Massimo
e D'Agosta Roberto, funzionari di vigilanza in servizio presso la sede Inps di Brindisi avevano concluso gli accertamenti iniziati con accesso ispettivo in data 12.09.2018 nei confronti della Società Cooperativa Cillarese, in persona del legale rapp.te pro-tempore sig. AR OS, con notifica al sig. AR OS n.q. di legale rapp.te pro-tempore del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018012950/DDL del 23.01.2019;
che con il predetto verbale di accertamento unico veniva contestato al sig. AR
OS: di aver omesso di effettuare le prescritte registrazioni nel Libro Unico del
Lavoro ovvero ha effettuato registrazioni non corrispondenti al vero per un totale di mesi n.8;
di aver omesso di effettuare le prescritte registrazioni nel Libro Unico del
Lavoro ovvero ha effettuato registrazioni non corrispondenti al vero per un totale di mesi n. 21;
di aver omesso di effettuare le prescritte registrazioni nel Libro Unico del
Lavoro ovvero ha effettuato infedeli registrazioni per n. 21 lavoratori subordinati e per mesi n. 28;
che l'accertamento degli ispettori per il periodo che va dal 01.04.2013 al
30.06.2018 era finalizzato al controllo della correttezza degli adempimenti (formali e sostanziali) effettuati dalle aziende operanti nel settore agricolo nei confronti dell'istituto ed era volto alla verifica della congruità delle denunce di manodopera dipendente (nella specie O.T.D.), effettuata dall'azienda Soc. Coop.va Cillarese r.l. rispetto al fabbisogno aziendale e alla verifica della corretta natura dei rapporti di lavoro instaurati dall'azienda con il personale dipendente assunto a far data dall'inizio attività lavorativa e dichiarato all'istituto con la presentazione delle denunce di manodopera;
che in conseguenza di quanto sopra, gli ispettori avevano annullato rapporti di lavoro per n.6 dipendenti e 515 giornate dall'aprile 2013, per n.9 dipendenti e 579 giornate per
l'anno 2014, per n.7 dipendenti e 432 giornate per l'anno 2015, per n.5 dipendenti e 305 giornate per l'anno 2016, per n.5 dipendenti e 278 giornate per l'anno 2017 e per n.3 dipendenti e 169 giornate fino al 30.06.2019 e al recupero della contribuzione dovuta per differenza retributiva in applicazione al Cipl Agricoltura della provincia di Brindisi che stabilisce gli importi retributivi per gli operai agricoli a tempo determinato e al recupero dei benefici poiché dall'esame delle dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro era stato rilavato il mancato rispetto della normativa in merito alle retribuzioni e più precisamente gli stessi erano stati retribuiti in misura inferiore a quanto stabilito dal
Pag. 2 di 11
contratto;
che le contestazioni mosse in sede ispettiva circa l'annullamento dei rapporti lavorativi, per il recupero della contribuzione dovuta per differenza retributiva e al recupero dei benefici per gli importi richiesti esaminati non trovavano fondamento nè nella rappresentazione documentale fornita dalla Società, né nell'effettiva realtà materiale dei rapporti in questione le cui peculiarità e caratteristiche intrinseche ed estrinseche;
che l'I.n.p.s. intimava alla ricorrente il pagamento di euro 154.258,53 a titolo di contributi previdenziali ed euro 82.358,53 a titolo si somme previste dalla legge vigente in materia per il periodo dal 04/2013 al 10/2018 per complessive euro
236.616,92;
che tale verbale era nullo e per vizi di forma e per insussistenza dei fatti da cui aveva avuto origine il disconoscimento.
Avverso tale domanda resisteva la convenuta eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto.
Espletata l'istruttoria orale, acquisiti i documenti offerti tempestivamente dalle parti, all'odierna udienza, il Giudice decideva come da dispositivo.
***
Il ricorso è in parte fondato e deve esser accolto per le seguenti ragioni.
Circa le contestazioni formali sollevate avverso l'attività ispettiva il Tribunale osserva come il giudizio di opposizione avverso il verbale di accertamento non verte sulla regolarità formale del procedimento o degli atti presupposti, né sulla legittimità in sé del provvedimento finale, bensì attiene alla verifica sostanziale del rapporto sanzionatorio, tanto che lo stesso è volto all'accertamento negativo del credito rivendicato dall'ente. In tal senso, il sindacato del giudice è a cognizione piena, nel senso che si appunta sul rapporto, ergo, sulla sussistenza o meno dei fatti descritti dalle norme sanzionatorie, concretamente accertati e posti dall'amministrazione a base dei provvedimenti sanzionatori.
Ciò spiega di per sé l'irrilevanza, ai fini della tutela demolitoria dell'atto, di ricorsi fondati su vizi formali o di carattere procedimentale.
In tale prospettiva, rilevato che in ogni caso le presunte violazioni formali non hanno inciso sul diritto di difesa della ricorrente, che in ricorso ha contestato gli addebiti
Pag. 3 di 11
imputati dimostrando di avere piena contezze delle violazioni rilevate, appare evidente
l'infondatezza delle censure sollevate.
Tanto premesso, nella specie, la pretesa per cui è causa trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018012950/DDL del 23.01.2019, redatto da parte dei funzionari di Vigilanza in servizio presso la sede di Brindisi, che, a seguito degli accertamenti amministrativi, dei sopralluoghi effettuati, delle informazioni assunte e della disamina degli elementi documentali raccolti contestavano, limitatamente al periodo contributivo dal 1.4.2014 al 3.6.2018, la non genuinità di plurimi rapporti di lavoro, denunciati dall'azienda