Trib. Castrovillari, sentenza 18/11/2024, n. 168

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 18/11/2024, n. 168
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 168
Data del deposito : 18 novembre 2024

Testo completo

N. R.VG. 1400/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. M L Presidente- est
Dott.ssa M A P G
Dott.G D G G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1400/2024 promossa da:
ato a POLICORO (MT) il 12/05/1980 con il patrocinio Parte_1 dell'avv.SANTARCANGELO MARIA FRANCESCA
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. SANTARCANGELO MARIA FRANCESCA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione


Con ricorso depositato il 25/7/2024 e Parte_1 [...]
esponevano di avere contratto, in data 3.6.2007, matrimonio CP_1
concordatario, che dalla unione era nato il figlio e rappresentavano di Persona_1
voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui
all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la
causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le
condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere
pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito
trascritte:

1. Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, fermo l'obbligo di reciproco rispetto,
riconoscendosi piena libertà di fissare ciascuno la propria residenza ove lo riterrà opportuno
e facoltà di portare con sé i propri effetti personali;

2. Affidamento condiviso del figlio minore
Affidare il minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1
sull'affidamento condiviso;
il minore avrà residenza abituale presso la casa coniugale sita in
Rocca Imperiale (CS) alla Via D. Toscani n.29, piano II, dove continuerà a vivere con la
sig.ra e, quindi, con collocamento prevalente presso la madre. Controparte_1
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative
all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune
accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione
naturale e le aspirazioni del minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente
informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad
esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei
rispettivi periodi di convivenza.

3.Casa coniugale
La casa coniugale, di proprietà dei sig.ri e , Controparte_2 Controparte_3
genitori del sig. , è stata concessa in comodato d'uso gratuito ai Parte_1
coniugi a partire dall'anno 2007.
Al riguardo le parti si accordano stabilendo che l'immobile unitamente a tutti gli arredi,
utensili e suppellettili resterà in godimento alla sig.ra , la quale potrà viverci CP_1
unitamente al figlio sino a quando quest'ultimo avrà raggiunto la maggiore Persona_1
età.
Qualora la sig.ra dovesse intraprendere “convivenza more uxorio” dovrà CP_1
lasciare l'unità immobiliare concessa in godimento comprensiva di tutti gli arredi e
comunicare a quest'ultimo la nuova residenza in cui andrà a vivere con il minore
[...]
. Per_1
Restano a carico della sig.ra il pagamento delle utenze, quali luce, gas, CP_1
spazzatura e acqua, che, provvederà a volturare a suo nome, entro 30 giorni dal deposito
del ricorso.
Le spese di ordinaria manutenzione restano a carico della sig.ra , mentre quelle CP_1
di straordinaria manutenzione a carico dei proprietari dell'immobile.
La sig.ra è costituita custode della casa di cui ne ha godimento;
essa è tenuta CP_1
ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati dalla sua negligenza nell'uso
e delle apparecchiature ivi esistenti, nonché le piccole riparazioni di cui all'art. 1609 c.c. La
sig.ra non potrà effettuare migliorie all'immobile se non previamente concordate CP_1
con i proprietari dell'immobili i quali potranno adottare le decisioni che riterranno più
opportune.
Al momento del rilascio della casa coniugale la sig.ra potrà prelevare solo ed CP_1
esclusivamente i suoi effetti personali.

4.Mantenimento del figlio
Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio verserà all'altro genitore, una
somma mensile di € 250.00 finché non sarà economicamente
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi