Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 22 novembre 2024, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1710/2023 cui sono stati riuniti i procedimenti recanti nn. R.G. 1711/2023, 1712/2023, 1713/2023, 1714/2023 e 1715/2023, la seguente
S E N T E N Z A
tra IM IA, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio G. Pangallo, con cui elettivamente domicilia in Bovalino, al vico I Crotone n. 25, giusta procura in atti;
-ricorrente-
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Mediante sei separati ricorsi, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso i provvedimenti recanti i seguenti numeri di protocollo: INPS.6700.01/03/2023.0098586., n. INPS.6700.01/03/2023.0098583, n. INPS.6700.01/03/2023.0098588, n. INPS.6700.01/03/2023.0098605, n. INPS.6700.01/03/2023.0098581 e n. INPS.6700.01/03/2023.0098601, tutti notificateli dall'INPS in data 17.03.2023 ed aventi ad oggetto la rettifica degli accertamenti già effettuati in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, L. 638/83, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016.
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Nello specifico, deduceva l'intervenuta decadenza dell'Istituto (art. 14 L. 689/1981) in ragione della mancata tempestiva notifica degli atti di accertamento presupposti, nel rispetto del termine di 90 giorni ivi previsto ai fini della contestazione degli illeciti. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l'INPS chiedendo di dichiarare l'illegittimità dei procedimenti sanzionatori in contestazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di riscuotere le sanzioni