Trib. Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 464

TRIB Firenze
Sentenza
10 febbraio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Firenze
Sentenza
10 febbraio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 464
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 464
Data del deposito : 10 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale

nella causa civile iscritta al n.7208/2023 e promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIANNONI Parte_1 C.F._1
ALESSIA ( ) C.F._2
PARTE ATTRICE
Contro
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE ( ed C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
PARTE CONVENUTA

SENTENZA EX ART 281 sexies cpc u.c.

CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281undecies c.p.c. e 30 D. Lgs. 286/1998 depositato in data
13.6.2023 la ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del permesso di Parte_1 soggiorno per motivi familiari (riunione con il figlio , n. prot.39/23 emesso Persona_1 dalla Questura di il 18/4/23 notificato a mani dall' di Verona il CP_1 Controparte_2
30/5/23 Reg.Rev e Rig. contenente l'invito a lasciare il territorio (istanza rigettata previo ritiro della c.d. “ricevuta postale” della domanda di rilascio del permesso soggiorno avvenuta nel gennaio 2023).
A sostegno del ricorso la ricorrente esponeva quanto segue:
- di essere madre di tre figli ( e di cui e Per_1 Per_2 Per_3 Per_1 Per_2 regolarmente soggiornanti e residenti in Italia da molti anni, mentre vive in Per_3
Inghilterra e che da quando il figlio si è trasferito in Italia ha sempre Per_1 provveduto ad aiutare economicamente i propri genitori in Albania.


- che assieme al marito, erano venuti spesso in Italia per stare con i figli ed anche per ragioni di salute del sig. , malato di cuore e che nel marzo del 2022 giunta in Per_4
Italia su invito del figlio dichiarava la presenza sul territorio, ed in data Per_1
17/2/23 presentava (col marito) istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, inviandola a mezzo kit postale alla Questura di , per coesione con il CP_1 figlio in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge di cui all'art 29 TUI, quando al momento dell'apposizione delle impronte, il 2/5/22, ai sigg. venivano notificati Pt_1
i provvedimenti di apertura di rigetto con l'invito, entro 30 giorni da tale data, di fornire la prova a carico col figlio e il certificato di idoneità -alloggio.
- Che dopo aver tentato varie volte di accedere alla Questura di senza successo il CP_1
1/3/23 veniva inviata una memoria difensiva con l'allegazione della documentazione medica del sig. con richiesta di trattazione urgente della pratica. Persona_5
- Ad aprile 2023 il sig. si è particolarmente aggravato, e quindi portato Per_4 C d'urgenza all'ospedale di Verona, dove, il 30/5u. veniva a mancare ed in quel giorno la Polizia di Frontiera di Verona, su delega della Questura di , notificava alla CP_1 ricorrente il diniego dell'istanza del permesso di soggiorno per famiglia emesso il
18/4/23, rilevando il difetto del requisito del c.d. sostentamento economico pregresso da parte del figlio e con l'invito a lasciare il territorio.
- La sig.ra allora, già in possesso del titolo di viaggio, lasciava il T.N. al solo fine Pt_1 di portare il feretro del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi