Trib. Messina, ordinanza 11/03/2025

TRIB Messina
Ordinanza
11 marzo 2025
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TRIB Messina
Ordinanza
11 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, ordinanza 11/03/2025
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero :
Data del deposito : 11 marzo 2025

Testo completo

IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Composto dai seguenti magistrati:
Dott. Corrado Bonanzinga Presidente
Dott. Simona Monforte Giudice
Dott. Mirko Intravaia Giudice rel.
riunito in camera di consiglio;

esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 1093 del Registro Generale 2024
TRA
ON NW nato a [...] il [...], (C.F.
[...]), attualmente residente in [...]17,
c/o C.A.S. “Sole” di Barcellona P.G. (ME), ed elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. (ME),
Via Umberto I n. 128 nello studio dell'Avv. Alessandro Campo che lo rappresenta e difende come da procura in atti;

RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., C.F. 97149560589, domiciliato c/o la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI CATANIA, Via Don Luigi Sturzo 142;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
ha emesso il seguente
DECRETO
In data 22.08.2023 ON NW, nato a [...] il [...], formalizzava richiesta di asilo presentando l'apposito modulo C3.
In data 25.08.2023 il ricorrente veniva convocato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania ma, a causa di un guasto alla vettura del
C.A.S. a lui non imputabile, non poteva essere presente per l'audizione. In particolare la vettura del
C.A.S., ove si trovava ospitato il richiedente asilo, quella mattina non riusciva a partire per un guasto tecnico, come immediatamente comunicato dalla medesima struttura alla Commissione
Territoriale; che i Responsabili del C.A.S. “Sole” di Barcellona P.G. richiedevano una nuova data per l'audizione del ragazzo per l'improvviso e non prevedibile problema, ma soprattutto poiché il disguido non era addebitabile al beneficiario;
la Commissione Territoriale, con nota del 30.08.2023, comunicava la propria intenzione di non procedere a nuova audizione poiché in “procedura accelerata”.
Con provvedimento ID VESTANET N. ME0008089, reso nella seduta tenutasi in data
31.08.2023 e notificato il 04.03.2024, la Commissione Territoriale di Catania rigettava per manifesta infondatezza la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, evidenziando in particolare come nel caso di specie la domanda di protezione internazionale, in conseguenza della nazionalità del richiedente, fosse stata trattata dalla stessa in applicazione della procedura accelerata ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 25/2008. L'Autorità amministrativa evidenziava come il colloquio dell'istante, ai sensi dell'art. 12, comma 3, d.lgs. 25/2008, si sarebbe potuto rinviare solo qualora le sue condizioni di salute, certificate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata, non lo avessero reso possibile, ovvero qualora egli avesse chiesto e ottenuto un rinvio per gravi e documentati motivi. Sottolineava inoltre come le dichiarazioni rese dal richiedente presso l'Ufficio Immigrazione della Polizia di Stato di Messina, al momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, non fossero sufficienti a giustificare l'adozione di un provvedimento favorevole nei suoi confronti, potendo dunque l'istanza essere decisa allo stato degli atti, previo il regolare completamento della procedura di notifica della convocazione. La Commissione quindi all'unanimità pronunciava una declaratoria di manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28- ter, comma 1, lett. b) (paese sicuro), d.lgs. 25/2008.
Con ricorso depositato il 14.03.2024, ON NW impugnava il suddetto provvedimento affermando che sussistevano tutti i requisiti per la concessione della protezione sussidiaria e lamentando tra l'altro come non fosse stato riconosciuto in subordine nemmeno il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
A sostegno dell'opposizione rappresentava, quindi, come l'Autorità amministrativa avesse assunto un comportamento assolutamente illegittimo avendo di fatto impedito al ricorrente di esplicitare i gravi motivi che l'avevano costretto a lasciare il proprio Paese d'origine per rifugiarsi in Italia. In particolare il richiedente asilo esponeva al proprio difensore di essere di nazionalità
nigeriana, di professare la religione cristiana e di appartenere al gruppo etnico IGBO; di essere nato ed aver vissuto in Imo State, sino ai fatti che lo hanno costretto a fuggire dal proprio Paese nel marzo del 2023; che la famiglia di origine era costituita dal padre e dalla madre (deceduti entrambi perché uccisi nella medesima vicenda narrata), nonché un fratello e due sorelle (anch'essi deceduti nell' aggressione subita dalla famiglia); di aver studiato fino a 18 anni e di aver conseguito il diploma, nonchè di aver successivamente effettuato apprendistato come “panettiere”; di non essere sposato e di avere non avere figli;
di essere stato costretto a scappare dal proprio Paese di origine a causa di problemi avuti dalla propria famiglia con un gruppo di estremisti musulmani, appoggiati dalle autorità della propria regione d'origine (Imo State), i quali aggredivano, minacciavano e uccidevano la comunità cristiana del quale il padre era un rappresentante in vista;
che in seguito alla reazione del padre durante una aggressione alla comunità cristiana, un gruppo di estremisti islamisti con il sostegno e la copertura delle autorità locali assaltavano la casa del ricorrente uccidendo tutta la sua famiglia, nonché ferendo gravemente il ricorrete il quale fortunatamente riusciva a mettersi in salvo;
che dopo essersi recato in vari ospedali lontani dal luogo dell'aggressione per essere più volte operato al fine di curare le gravi ferite riportate nell'attentato, per la paura di essere ucciso, così come avvenuto ai propri familiari, decideva di scappare iniziando così un lungo viaggio migratorio verso l'Algeria prima e la Tunisia successivamente;
che dopo una permanenza di 3 mesi in Tunisia, decideva di imbarcarsi verso l'Italia, giungendovi in data il 21/07/2023.
Instaurato il contraddittorio, il Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania non si costituiva, restando contumace.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per il rigetto del ricorso,
argomentando che quanto al profilo dello status di rifugiato, il ricorrente non aveva addotto motivazioni che ne legittimassero il riconoscimento;
che, ai fini della protezione sussidiaria, la sentenza nr. 24111/15 della Cassazione richiedeva la sussistenza di un principio di individualizzazione del rischio non dimostrato nel caso in esame, posto che il richiedente asilo proveniva da un paese ove non vi erano conflitti di elevata rilevanza eccetto che possibili azioni nei confronti di stranieri;
che, non poteva ritenersi sussistente lo stato di particolare vulnerabilità
richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria poiché il ricorrente non aveva fornito idonei elementi a supporto della domanda.
Fissata la comparizione delle parti davanti al Giudice designato, all'udienza del 07.11.2024 il ricorrente compariva personalmente e, con l'ausilio di un mediatore iscritto nell'elenco del
Tribunale di Messina, dichiarava: “A.D.R. Sono e mi chiamo AR YM, sono della
Nigeria e sono cristiano. A.D.R. Sono arrivato in Italia nel 2023. Al mio paese non ho più nessuno.
Mio AP e mia mamma sono morti nel febbraio 2021, entrambi sono stati uccisi dalla Polizia
perchè cristiani. Mio padre era un capo del villaggio e quando è venuta a casa la Polizia, lui
cercava di difendere mia mamma, me e mia sorella. Loro sono stati uccisi, mentre io sono riuscito
a scappare buttandomi dalla finestra. A.D.R. In Nigeria vi è una parte del paese che è cristiana ed
una parte musulmana. Ma la minoranza cristiana non viene riconosciuta e viene invitata ad isolarsi
rispetto alla comunità musulmana che è preponderante. Gli stessi Poliziotti erano musulmani,
anche perché in Nigeria se sei cristiano non puoi fare il poliziotto. A.D.R. Io sono riuscire a non
farmi uccidere dalla Polizia perché sono scappato. Mentre scappavo, gettandomi dalla finestra, mi
sono ferito gravemente al braccio (fa vedere ferite). Prima sono andato in una città vicino. Lì sono
andato a farmi curare in un ospedale. Dopo un pò di tempo ho raggiunto mio zio in un villaggio e
sono rimasto da lui. Lui anche se cristiano si è unito ad un villaggio di musulmani e non ha
problemi. A.D.R. Mio zio mi ha aiutato a vendere la casa dove abitavo e così sono riuscito ad avere qualche soldo anche per curarmi e poi per partire per l'Italia. Sono passato dalla Algeria e poi sono andato in Tunisia dove sono rimasto cinque mesi. A.D.R. Se tronassi in Nigeria verrei ucciso
dalla Polizia perché cristiano. A.D.R. Vivo a Barcellona P.G. in una casa in affitto. Nella casa vivo
da solo e pago euro 200,00 al mese. A.D.R. Lavoro in un vivaio che scadrà a dicembre che mi
verrà rinnovato. A.D.R. Ho frequentato la scuola a Barcellona P.G. Alla medesima udienza il procuratore del ricorrente chiedeva un breve termine per produzione documentale ed il Giudice
istruttore rimetteva la causa al Collegio con termine per concedere il suddetto deposito.
Si deve premettere che sebbene il ricorrente abbia chiesto il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria e non anche dello status di rifugiato, è opportuno procedere all'esame completo della normativa. Ciò in quanto la Suprema Corte ha chiarito che “A prescindere dalla domanda delle parte, il giudice è comunque tenuto ad esaminare la possibilità di riconoscere al richiedente asilo ciascuna forma di protezione, ove ne ricorrano i presupposti, qualora i fatti storici addotti a fondamento della stessa risultino ad essa pertinenti, trattandosi di domanda
autodeterminata avente ad oggetto diritti fondamentali” (Cassazione civile sez. III - 12/05/2020, n.
8819
).
Il nostro ordinamento prevede un sistema pluralistico di misure di protezione internazionale. In particolare, il D.Lgs.
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