Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 88
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 39468 del R.G. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 19.11.2024 e vertente
TRA
RO ET (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in Roma, via
Nomentana 295, presso lo studio dell'avv. Beatrice Gizzi che lo rappresenta e difende per procura in atti
- attrice/opponente -
E
CO BP S.p.A., con sede legale in Milano, piazza F. Meda n. 4, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, P.IVA 10537050964, in persona del procuratore generale dott. Riccardo Cusi, come da procura richiamata in atti, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Fabrizio Carbonetti e Ugo Maria
Giordano, i quali eleggono domicilio presso lo studio degli stessi in Roma, via di San Valentino
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- convenuta/opposta -
NONCHE'
CLAUDIO SP S.r.l., p. iva 13113490968, con sede legale in Milano, via Soperga 9, per il tramite del proprio master servicer Illimity Bank S.p.A. (p.iva 03192350365), nella persona della procuratrice FIRE S.p.A. con sede legale in Messina, via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I.
01787570835, in persona del legale rappresentante pro tempore, come da procura richiamata in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro e dall'avv. Andrea Aloi, coma da procura generale in atti, ed elettivamente domiciliata in Roma (RM), Via Virgilio n. 8 - 00193, presso lo studio dell'avv. Luigi Parenti
- intervenuta -
1
CONCLUSIONI
Conclusioni di cui all'atto di citazione: “(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiiectis, in accoglimento della presente opposizione: (…) - in via principale, accertare e dichiarare, stante il difetto di legittimazione attiva ad agire della DA, la nullità, l'annullabilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità del precetto opposto e, comunque, infondata per genericità dello stesso e violazione del diritto di difesa, anche per tutti
i motivi esposti in narrativa;
- nel merito, accertare e dichiarare che la DA e la BP non hanno, quindi, alcun diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'attore per i motivi esposti in premessa, anche in considerazione dell'illegittimità della risoluzione del mutuo e della non applicabilità, al caso di specie, dell'art.
1456 c.c. e, per l'effetto voglia dichiarare l'inefficacia e/o l'invalidità, nullità annullabilità del precetto notificato all'attore, ed opposto con il presente atto per i motivi indicati in premessa;
- in subordine voglia dichiarare
l'inefficacia e/o l'invalidità, nullità, annullabilità del precetto notificato all'attore in relazione alle somme già corrisposte che verranno accertate in corso di giudizio, e, comunque, da ricalcolare, eventualmente, stante
l'inesattezza, genericità, insufficienza, dei calcoli contenuti nell'atto di precetto opposto per i motivi esposti in premessa, e, per l'effetto, quindi, rideterminare le somme, eventualmente, dovute considerando che la risoluzione disposta dalla controparte non era legittima;
- ancora in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi applicati;
dichiarare come dovuti, eventualmente, i soli importi che risulteranno di giustizia;
accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalle controparti anche in ordine alla modalità di calcolo delle somme e degli interessi applicati;
accertare
l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalle opposte in conformità del disposto normativo in particolare della legge n. 108/1996;
accertare se l'Istituto di credito ha applicato, a parte opponente, nel rapporto per cui è causa, anomalie bancarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interessi usurari, anatocismo, tasso occulto, effetto sorpresa, in tal caso dichiarare non dovuto alle controparti alcun interesse e/o somma, anche ad altro titolo, che risulterà di giustizia;
alla luce di quanto sopra esposto ed, eventualmente, operata la compensazione con la Banca opposta, in persona del l.r.p.t., condannare parti convenute a pagare a parte opponente le somme di cui le stesse risulteranno creditrici all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria , ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione;
- condannare la parti opposte, in persona del l.r.p.t., al risarcimento in favore dell'opponente di tutti i danni che gli sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, danni da liquidarsi anche in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- dichiarare per l'effetto che nessun interesse è dovuto, ovvero, che gli interessi sono dovuti esclusivamente secondo la previsione normativa che verrà ritenuta di giustizia;
- dichiarare per i motivi esposti nel presente atto la nullità delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultra legale usuraria contenute nel contratto di mutuo;
- dichiarare per l'effetto l'esatto dare avere tra le parti eliminando i costi derivanti dalle varie anomalie applicando la normativa vigente, accertata la nullità della
2 clausola contrattuale di determinazione del tasso di interesse nel contratto di mutuo, conseguentemente, ridurre il credito della Banca opposta e/o di entrambe le convenute rispetto a quello illegittimamente preteso o/a quell'altra diversa somma maggiore o minore, che risulterà congrua e dovuta di giustizia ad istruttoria