Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/11/2024, n. 1564
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Testo completo
RGAC 1155/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
G C Presidente
F C Giudice relatore
M M Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1155 R.G.A.C. dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 10.10.2024, vertente TRA
(C.F.: ) nata a Reggio Calabria il Parte_1 C.F._1 15.10.1993, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. F M, presso il cui studio a Bagnara Calabra alla via Santi Pietro e Paolo Snc, ha eletto domicilio
-ricorrente- E nato a Sant'Angelo Lodigiano (MI) il 17/11/1983 Controparte_1
-resistente contumace- NONCHE' PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti All'udienza del 10 ottobre 2024 la ricorrente dava atto di aver notificato il ricorso e il decreto di fissazione udienza al resistente;
il G.D., espletata l'audizione della ricorrente e precisate le conclusioni, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la decisione al Collegio. L'ufficio del P.M. in data 28.06.2024 “vistava” il ricorso. Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 3 maggio 2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di volere pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con assumendo che: Controparte_1
- in data 22.12.2015, in Bagnara Calabra (RC), aveva contratto matrimonio concordatario con regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici Controparte_1 di Stato Civile del Comune di Bagnara Calabra dell'anno 2015, atto n. 43 p.2 serie A;
1
- da tale unione coniugale è nata la figlia il 18.05.2016;
Persona_1
- con D.O. cron. n. 6737/2023, depositato il 18.05.2023, il Tribunale di Lodi ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, dopo essere comparsi dinanzi al
Presidente del Tribunale in data 10.05.2023;
- dopo la separazione il non ha coltivato adeguatamente i rapporti con la figlia CP_1 minore, non ha contribuito, se non sporadicamente, al suo mantenimento, e non ha mai corrisposto le spese straordinarie;
- il di professione marittimo, percepiva uno stipendio pari a circa circa CP_1
2.000,00 euro mensili;
- la separazione tra i coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 10.05.2023 e, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bagnara Calabra il 22.12.2015 e regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato Civile del Comune di Bagnara Calabra anno
2015, Parte II serie A - N° 43, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di Bagnara Calabra di trascrivere l'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra Parte_1
e il sig. di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile
[...] Controparte_1 del Comune di Bagnara Calabra, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
-Disporre l'affido esclusivo della minore alla madre;
Persona_1
- Definire le modalità di visita della bambina da parte del sig. così come CP_1 indicate in narrazione, cui ci si riporta integralmente;
- Disporre, a carico del sig. , un assegno di mantenimento in favore della figlia CP_1 pari ad € 300,00 mensili, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili e di tutte le spese straordinarie”. Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, all'udienza tenutasi il 10.10.2024, il resistente non compariva. La ricorrente, presente personalmente, dichiarava di svolgere la professione di barista presso un bar di Bagnara
Calabra, percependo circa 500,00 euro mensili e l'assegno unico pari ad euro 230,00 mensili. In quella sede, motivava la richiesta di affidamento esclusivo della figlia alla luce del disinteresse manifestato dal stabilitosi a Sant'Angelo lodigiano CP_1 unitamente ai suoi genitori. Dava atto altresì della circostanza che allo stesso, che svolgeva la professione di marittimo, era stato nelle more revocato il libretto di navigazione in quanto trovato in stato di ebbrezza in varie occasioni mentre prestava servizio presso un'imbarcazione. Confermava per diretta constatazione che il CP_1 era dedito al consumo di alcol e di sostanze stupefacenti e