Trib. Bergamo, sentenza 26/03/2024, n. 767
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1622/2023 R.G. promossa da
FALLIMENTO AELLE S.R.L. (C.F. 03351080167) corrente in Milano, Corso di
Porta Romana 41, in persona del Curatore dott. Avv. Carlo Pagliughi, rappresentato
e difeso per delega in atti dall'avv. Ivan Fossati del Foro di Milano,
- attore -
contro
MO RU (C.F. [...]), residente a [...];
MO RI (C.F. [...]) residente a [...];
MO LV (C.F. [...]) residente a [...];
MO NE ([...]) residente a [...];
MO OR (C.F. [...]), residente a [...];
1
tutti elettivamente domiciliati in Bergamo, piazzetta San Bartolomeo n. 5/c presso lo studio dell'avv. Giovanni Cadei che li rappresenta e difende per delega in atti;
- convenuti –
OGGETTO: indebito oggettivo
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note scritte in sostituzione di udienza depositate in data
29.11.2023.
Per parte convenuta: come da atto di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 01.12.2023.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28.11.2022 il ME Aelle S.r.l. conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale i signori RO BR, RO CA,
RO VI e RO NE affinché fossero condannati ex art. 2033 c.c. alla restituzione della somma di euro 147.381,17 indebitamente versata da Aelle S.r.l.
In particolare, l'attore esponeva che le parti avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita non trascritto avente ad oggetto un appezzamento di terreno sito nel Comune di Bonate di Sopra e che, a seguito della pubblicazione della domanda di concordato preventivo di Aelle, veniva emesso un lodo arbitrale irrituale che obbligava Aelle alla stipula del contratto definitivo di compravendita. Il
ME deduceva l'inefficacia ed inopponibilità del contratto preliminare e del lodo arbitrale nei confronti del ME Aelle ai sensi degli artt. 45 e 169 della
Legge Fallimentare, precisando in ogni caso che il rapporto contrattuale con i convenuti si era sciolto ai sensi dell'art. 72 della Legge Fallimentare e chiedendo pertanto la restituzione di quanto versato in osservanza del contratto divenuto inefficace.
Si costituivano in giudizio i signori RO BR, RO CA, RO VI e
RO NE contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle
2
domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. In particolare, i convenuti deducevano l'efficacia del contratto preliminare e del lodo irrituale tra le parti originarie ed eccepivano l'avvenuta prescrizione decennale del diritto alla restituzione delle somme versate da Aelle. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda avversaria, i convenuti chiedevano la compensazione con i crediti da loro vantati nei confronti di Aelle anteriormente al fallimento.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa non veniva istruita e passava in decisione all'udienza del 5.12.2023.
La domanda del ME attore deve essere accolta.
Risulta documentato in atti che in data 6.8.2007 la società Aelle s.r.l. concludeva, in qualità di promissaria acquirente, un contratto preliminare di compravendita di un terreno in Bonate Sopra di proprietà di BR, CA, VI, NE e OR
RO nonché con EL UL LA (doc.n.3 di parte attrice). Il contratto era concluso con scrittura privata non autenticata e non trascritta.
Il prezzo convenuto era stato fissato in euro 694.200 da versarsi entro il 28 maggio
2010. La società versava euro 60.000 a titolo di caparra in data 6.8.2007 ed euro
60.000 a titolo di acconto in data 27.2010 nonché euro 27.381,17 per rimborso di importi ICI/IMU, come concordato con la parte venditrice. Poiché non si perveniva alla definizione dei reciproci rapporti, i promittenti venditori promuovevano nel settembre 2020 arbitrato irrituale al fine di ottenere la stipula del contratto definitivo di compravendita, procedimento che si concludeva con il deposito del lodo in data
15.9.2022.
Nelle more, in data 8.6.2022, la società Aelle presentava domanda di concordato, ma in data 26.9.2022 la stessa veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Milano a seguito di declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato.
La curatela, pur ritenendo inopponibile il lodo al fallimento, chiedeva ed otteneva
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi