Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/11/2024, n. 528
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Testo completo
RG 4081/2024 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 4081/2024 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GIACOBAZZI GABRIELE presso il cui studio sito in Sassuolo (MO), via Radici in Piano n. 465, è elettivamente domiciliata
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GIACOBAZZI GABRIELE presso il cui studio sito in Sassuolo (MO), via Radici in Piano n. 465, è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figli minori
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 21.10.2024 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento dei minori e , nati a Reggio Emilia Per_1 Persona_2 rispettivamente in data 22.02.2008 e 04.03.2010 dalla relazione more uxorio delle parti
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005;
in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 13.09.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) SULL'ESRCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
I figli (di anni 16) e (di anni 13), saranno affidati Persona_3 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con mantenimento della collocazione prevalente nella casa ove hanno sempre vissuto con la madre, presso la quale manterranno la residenza anagrafica. I genitori, consapevoli che il principio di bigenitorialità secondo cui implica che le decisioni che assumeranno in futuro devono essere prioritariamente orientate a garantire il massimo benessere per i figli, si impegnano a coltivare un dialogo e ad assumere di comune accordo tra loro e tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali dei figli le decisioni di maggior interesse inerenti l'educazione, l'istruzione e la