Trib. Venezia, sentenza 25/11/2024, n. 4255

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 25/11/2024, n. 4255
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 4255
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 11817/2023 promossa da
AG RI, rappresentata e difesa dall'avv.to Stoll Ulrich;

-ATTRICE- contro
MAGLASS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Roveda Andrea;

-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento del danno.
Il procuratore di parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni dimesso il 5.11.2024:
Voglia il Tribunale adito, giusti titoli e motivi in premesse, contrariis reiectis:
1) Accertare e dichiarare la responsabilità civile della convenuta MAGLASS SRL per
i danni subiti dall'attrice a causa del prodotto difettoso oggetto di causa (lampada in forma di gocce in vetro Murano „DROPS WITH METAL MOUNT SET giusta fattura
n. 222/1 del 20/10/2022) e per l'effetto
2) condannare la convenuta MAGLASS SRL di pagare in favore dell'attrice RI
NV della somma complessiva di € 9.518,10 a titolo di risarcimento dei danni
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subiti a causa del prodotto difettoso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo,
3) risolvere il contratto di compravendita tra le parti oggetto di causa e condannare la convenuta MAGLASS SRL alla restituzione del prezzo di € 1.491,40 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo,
4) condannare le convenuta al rimborso delle spese della procedura di negoziazione assistita nell'ammontare di € 2.743,35,
5) con vittoria delle spese del presente giudizio e delle spese della procedura di negoziazione assistita.”.
Il procuratore di parte convenuta ha concluso, nel merito, come da comparsa di costituzione e risposta e, in via istruttoria, come da memorie nn. 2 e 3 ex art. 171 ter
c.p.c.
:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria, previa assunzione dei provvedimenti di rito
Nel merito
- accertato e dichiarato che la convenuta Maglass S.r.l. non è responsabile del fatto asserito e/o, in ogni caso, accertata e dichiarata l'inesistenza e/o comunque la carenza di prova dell'accaduto, del difetto e del danno asseriti dall'attrice, per tutte le ragioni sopra esposte, rigettare ogni avversa domanda;

- in ogni caso, accertata e dichiarata, per le ragioni sopra esposte, la responsabilità dell'attrice, ai sensi degli artt. 1227 c.c. e 122 Cod. Cons., nella causazione del danno asserito, respingere ogni avversa domanda;

- in subordine, accertata e dichiarata, per le esposte ragioni, una responsabilità concorrente dell'attrice, ai sensi degli artt. 1227 c.c. e 122 Cod. Cons., nelle causazione del danno asserito, ridurre proporzionalmente la pretesa avversa secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;

- in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale e a qualsiasi titolo della domanda risarcitoria avversa, ridurre il quantum risarcitorio sulla scorta del danno effettivamente patito e dimostrato;

2 - altresì accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che la restituzione e la sostituzione della lampada non è avvenuta per inerzia dell'attrice, respingersi la domanda attorea di risoluzione e restituzione del prezzo;

- per le ragioni tutte esposte, respingere la domanda attorea relativa al rimborso delle autodeterminate spese legali del procedimento di negoziazione assistita o, in subordine, ridurne la misura;

- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze a favore della convenuta Maglass
S.r.l., comprese le spese legali del procedimento di negoziazione assistita, queste ultime nella misura di €. 1.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 22.8.2023, parte attrice rappresentava di aver acquistato dalla convenuta, produttrice e venditrice, una lampada con gocce in vetro di Murano
drops with metal mount set” per € 1.491,40 corrisposti tramite delegazione di pagamento del marito, sig. HO AS.
Dopo il montaggio della lampada sopra il piano di lavoro della cucina dell'attrice, una goccia in vetro della lampada si sarebbe staccata dal portalampada filettato, cadendo sul piano di lavoro in ceramica della cucina e danneggiandolo gravemente (il preventivo per la sostituzione sarebbe di € 7.595,83).
Richiamata la normativa sulla responsabilità per prodotti difettosi ex artt. 114 ss.
d.lgs.

6.9.2005 n. 206
(Cod. Cons.), parte attrice deduceva che il danno causato dal prodotto difettoso dovrebbe esserle risarcito dalla convenuta.
Chiedeva inoltre la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo secondo le previsioni del Codice del Consumo attesa la mancata sostituzione della lampada difettosa “nonostante varie promesse”.
A conclusione, chiedeva il rimborso delle spese di negoziazione assistita per
€ 2.743,35, deducendo altresì l'esito negativo del relativo procedimento.
Con comparsa di costituzione e risposta dimessa il 6.11.2023, parte convenuta si doleva di come nella ricostruzione dell'attrice non sarebbe stato riferito dei contatti intervenuti tra le parti. Dagli stessi risulterebbe evidente l'espresso invito di
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Maglass s.r.l. alla restituzione del prodotto per poter compiere gli appositi controlli e per provvedere alla sostituzione, oltre alla trasmissione di puntuali indicazioni all'acquirente.
Tale disponibilità sarebbe stata anche ribadita, specificando come i costi di spedizione e restituzione sarebbero stati a carico della convenuta.
Nonostante i solleciti, non sarebbe però seguito alcun riscontro da parte dell'acquirente, che non avrebbe neppure provveduto al reso.
Successivamente, l'odierna attrice avrebbe contattato Maglass s.r.l. rappresentando la caduta di una “goccia” sul piano della cucina e quindi richiesto il risarcimento dei danni.
A riguardo, parte convenuta eccepiva non essere note quali iniziative potessero essere state assunte dall'acquirente, comunque risultando disattese le istruzioni rivoltele dalla venditrice.
I danni lamentati e la loro entità non sarebbero neppure stati oggetto di verifica da parte dell'odierna convenuta, avendo la stessa avuto accesso unicamente ad un preventivo per la sostituzione del piano cucina, asseritamente distrutto dalla caduta della goccia di vetro, con preclusione, di fatto, di qualsiasi valutazione a riguardo.
Maglass s.r.l. pur rimarcando come “sarebbe stato meglio rimuovere immediatamente le gocce quando siete stati avvisati il 6 dicembre” si sarebbe mostrata disponibile a chiarire la vicenda, chiedendo all'acquirente le specifiche del piano cucina in questione onde verificare l'entità del danno e provare ad attivare l'assicurazione.
Oltre che della mancata osservanza delle istruzioni dimesse (di cui non sarebbe neppure stata data indicazione in narrativa) nonché della mancata collaborazione per dimostrare l'asserito danno, parte convenuta si doleva di come il montaggio della lampada non sarebbe avvenuto ad opera propria, sicché la scelta sui tempi di montaggio (o smontaggio) sarebbe stata attribuibile esclusivamente all'attrice.
In punto di diritto, la società convenuta eccepiva:
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- l'imputabilità dell'evento asserito alla condotta dell'acquirente o, in via subordinata, il concorso di colpa prevalente in capo alla stessa (art. 1227 c.c. e art. 122 Cod. Cons.);

- la genericità della domanda, la mancata indicazione e l'assenza di prova del difetto lamentato, l'assenza di prova del danno asserito nell'an e nel quantum oltre al carattere palesemente esplorativo dell'accertamento peritale richiesto;

- la manifesta infondatezza della domanda risolutoria e restitutoria;

- la non debenza delle spese di negoziazione assistita oltre alla non congruità e al difetto di legittimazione attiva con riguardo alle stesse;

- in via istruttoria, l'inammissibilità delle istanze avverse.
In primo luogo, parte convenuta rilevava come il difetto del prodotto, il danno e il nesso di causa lamentati dall'odierna attrice non sussisterebbero e, comunque, non sarebbero stati provati.
In virtù del principio della ragione più liquida, richiamava l'art. 1227 secondo comma
c.c.
ed osservava come i principi dallo stesso dettati opererebbero anche in materia di responsabilità da prodotto difettoso nel rapporto tra consumatore e produttore, per espresso richiamo dell'art. 122 Cod. Cons.. In più occasioni, anche per ragioni legate alla sicurezza, Maglass s.r.l. avrebbe invitato l'acquirente a restituire la lampada per la sostituzione e le verifiche del caso, specificando che si sarebbe fatta carico di ogni spesa. L'acquirente avrebbe però scelto di non attenersi alle suddette istruzioni (o di posticiparne eccessivamente l'esecuzione).
Parte convenuta si doleva quindi di come da tali circostanze emergesse una condotta non collaborativa e trasparente, né conforme a buona fede da parte dell'attrice. Dopo non aver risposto ai solleciti della venditrice, l'attrice avrebbe ugualmente attribuito a quest'ultima la caduta della lampada e la rottura del piano cucina, addebitandole la sostituzione
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