Trib. Pesaro, sentenza 26/02/2024, n. 200
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Testo completo
N.R.G. 1802/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Lorena Mussoni
ha pronunciato a la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1802/2023 R.G. e promossa da
ASCANI CECILIA
Con l'avv. ASCANI CECILIA
- RICORRENTE -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Con l'avv. /
- RESISTENTE
CONTUMACE
Oggetto: ricorso presentato dall' Avv. Ascani Cecilia ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002.
CONCLUSIONI pagina 1 di 12
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta, confermando le conclusioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“in via principale: revocarsi il decreto di liquidazione dei compensi al difensore del Giudice per
l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Pesaro - n. 183/2022 G.P., emesso dal Giudice Dott.ssa
Antonella Marrone e notificato in data 4.09.2023, in relazione al procedimento penale n. 2601/2022
R.G.N.R. a carico di IO EA e per l'effetto liquidare al sottoscritto difensore la somma di euro
1.071,33 oltre accessori di legge, ossia la stessa somma che l'imputato è stato condannato a pagare in favore dell'Erario previa riduzione di un terzo, quale rifusione delle spese processuali della parte civile ammessa al gratuito patrocinio, con l'ulteriore liquidazione delle spese relative al presente giudizio;
2) in via subordinata: revocarsi l'impugnato decreto e per l'effetto liquidare in favore del sottoscritto difensore gli onorari comprensivi di tutte le fasi processuali effettivamente svolte, ivi compresa la 'fase introduttiva', in applicazione dei parametri medi di cui al vigente D.M. 147/2022, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014 i cui parametri sono stati aggiornati con il predetto D.M. 147/2022, e con l'ulteriore liquidazione delle spese relative al presente giudizio.
L'Avvocatura dello ST non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.10.2023, l'Avv. Cecilia Ascani presentava impugnazione, ex articolo
170 D.P.R. n.115/2002, avverso il provvedimento di liquidazione emesso dal GUP Tribunale di Pesaro in data 11.08.2023 con cui è stato liquidato alla ricorrente nel procedimento penale n.2601/2022
R.G.N.R. e 183/2022 R.G. , a titolo di onorari e spese per l'attività professionale svolta quale difensore della persona offesa - costituitasi parte civile- Sig.ra IA LA , l'importo di € 1.135,00 ridotto di un terzo ad €.756,67 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si ritiene opportuno, preliminarmente, riassumere l'iter processuale della causa, come ricostruito sulla base della documentazione prodotta:
• l'Avv. Cecilia Ascani presentava, in qualità di difensore di fiducia di IA LA persona offesa, poi costituitasi parte civile, nel suddetto procedimento penale, a carico di IO EA pagina 2 di 12
per il reato di cui all'art. 572 c.p., istanza di ammissione al patrocinio a spese dello ST nell'interesse della propria assistita.
• La domanda era accolta dal GIP con provvedimento del 22.10.2022.
• Il procedimento penale si concludeva avanti al Giudice per l'Udienza Preliminare con la sentenza n. 229/2023 emessa in data 05.07.2023, emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. con il seguente dispositivo: “ Visto l'art. 444 c.p.p. su accordo delle parti concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, con l'aumento per la continuazione
e con la riduzione del rito, applica all'imputato la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione. Pena sospesa subordinata alla partecipazione al corso di recupero organizzato dalla Cooperativa sociale Labirinto, con il servizi Dico tra noi, a seguire rispetto ai 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza;
il corso dovrà essere frequentato per 16 incontri a cadenza quindicinale per la complessiva durata di mesi 8 dal suo inizio. Manda alla difesa per il deposito, all'esito, di relazione finale dell'ente attestante la frequentazione del corso secondo tempi e modalità qui stabiliti. Liquida le spese di costituzione di parte civile che ammontano ad euro 851 per fase di studio e 756 per fase introduttiva, per complessivi euro 1.607,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CA, da versarsi in favore dell'erario»
Con successivo decreto 11.08. 2023, il giudice provvedendo sulla richiesta di liquidazione liquidava per i compensi professionali spettanti al Difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello ST, la somma complessiva di € 1.135,00 ridotto di un terzo ad €.756,67 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Ciò premesso, lamenta l'Avv. Ascani con l'odierno ricorso l'illegittimità e/o erroneità della somma complessivamente liquidata nel decreto impugnato, in quanto non coincidente con quella che
l'imputato, in forza della suddetta sentenza n.229/2023, è stato condannato a pagare in favore dell'Erario.
Invero, nella sentenza di condanna il giudice ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile liquidate in € 1.607,00, oltre accessori di legge, da versarsi in favore dell'Erario. pagina 3 di 12
Successivamente, con il decreto impugnato, la liquidazione degli onorari spettanti alla ricorrente
Difensore della parte civile costituita ammessa al gratuito patrocinio, è stata invece individuata nella diversa somma di complessivi € 1.135,00 ridotti di un terzo ad €.756,67.
Assume la ricorrente, che la mancata coincidenza nella liquidazione delle due somme è iniqua e non giustificata e chiede:
• in via principale revocarsi il decreto impugnato per l'effetto liquidare in suo favore la stessa somma che l'imputato è stato condannato a pagare in favore dell'Erario, quale rifusione delle spese processuali della parte civile ammessa al gratuito patrocinio.
• in subordine, revocarsi l'impugnato decreto e per l'effetto liquidare in favore della ricorrente gli onorari comprensivi di tutte le fasi processuali effettivamente svolte, ivi compresa la 'fase introduttiva', in applicazione dei parametri medi di cui al vigente D.M. 147/2022 e con
l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio.
L'Avvocatura dello ST non si costituiva in giudizio e non compariva in udienza e deve pertanto essere dichiarata contumace.
A sostegno dell'odierna opposizione, la ricorrente ha richiamato l'orientamento espresso in materia da diverse decisioni della Suprema Corte, a cominciare dalla sentenza Cass. pen. sez.VI, 8.11.2011 n.
46537, nella quale si afferma che: “Nel caso in cui il giudice condanni con sentenza, ex art. 110 comma 3 d.P.R. n. 115 del 2002, l'imputato alla rifusione integrale, in favore dello ST, delle spese legali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio dei non abbienti, la somma oggetto di detta condanna deve coincidere con quella che lo ST liquida al difensore di parte civile ex art. 82 comma
1 d.P.R. cit., dovendo tale specifica liquidazione essere contenuta nel dispositivo della stessa sentenza.
Orientamento condiviso dalla più recente e maggioritaria giurisprudenza di legittimità, come dettagliatamente argomentato nel ricorso.
Così ricostruita la vicenda processuale, ritiene il giudicante che il ricorso sia parzialmente fondato.
La questione che si pone all'attenzione del giudicante è attinente, da un lato, al rapporto che sussiste tra il provvedimento del giudice penale di condanna alle spese relative all'azione civile (art. 541
c.p.p.,comma1) con il connesso articolo 110 comma 3, del testo unico sulle spese di giustizia, che ne dispone il pagamento in favore dello ST, dall'altro, alla determinazione degli onorari in favore del difensore della parte civile vittoriosa, ammessa al patrocinio a spese dello ST, tenuto presente che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 stabilisce che la liquidazione dell'onorario e delle spese in favore del pagina 4 di 12
difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello ST è effettuata dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservate le tariffe professionali, ma senza superare i valori medi delle stesse.
In questo contesto, appare opportuno delineare brevemente il quadro normativo di riferimento.
Nel codice di rito la norma di riferimento per le spese sostenute dalla parte civile per l'esercizio dell'azione civile nel giudizio penale è l'art. 541 cod. proc. pen., il quale al comma 1 dispone che con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna
l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento alle spese sostenute dalla parte civile, salva la possibilità di compensarle, ove ricorrano giusti motivi. La previsione è completata da quella dell'art.
153 disp. att. cod. proc. pen., a mente del quale "agli effetti dell'art. 541, comma 1, del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Lorena Mussoni
ha pronunciato a la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1802/2023 R.G. e promossa da
ASCANI CECILIA
Con l'avv. ASCANI CECILIA
- RICORRENTE -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Con l'avv. /
- RESISTENTE
CONTUMACE
Oggetto: ricorso presentato dall' Avv. Ascani Cecilia ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002.
CONCLUSIONI pagina 1 di 12
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta, confermando le conclusioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“in via principale: revocarsi il decreto di liquidazione dei compensi al difensore del Giudice per
l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Pesaro - n. 183/2022 G.P., emesso dal Giudice Dott.ssa
Antonella Marrone e notificato in data 4.09.2023, in relazione al procedimento penale n. 2601/2022
R.G.N.R. a carico di IO EA e per l'effetto liquidare al sottoscritto difensore la somma di euro
1.071,33 oltre accessori di legge, ossia la stessa somma che l'imputato è stato condannato a pagare in favore dell'Erario previa riduzione di un terzo, quale rifusione delle spese processuali della parte civile ammessa al gratuito patrocinio, con l'ulteriore liquidazione delle spese relative al presente giudizio;
2) in via subordinata: revocarsi l'impugnato decreto e per l'effetto liquidare in favore del sottoscritto difensore gli onorari comprensivi di tutte le fasi processuali effettivamente svolte, ivi compresa la 'fase introduttiva', in applicazione dei parametri medi di cui al vigente D.M. 147/2022, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014 i cui parametri sono stati aggiornati con il predetto D.M. 147/2022, e con l'ulteriore liquidazione delle spese relative al presente giudizio.
L'Avvocatura dello ST non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.10.2023, l'Avv. Cecilia Ascani presentava impugnazione, ex articolo
170 D.P.R. n.115/2002, avverso il provvedimento di liquidazione emesso dal GUP Tribunale di Pesaro in data 11.08.2023 con cui è stato liquidato alla ricorrente nel procedimento penale n.2601/2022
R.G.N.R. e 183/2022 R.G. , a titolo di onorari e spese per l'attività professionale svolta quale difensore della persona offesa - costituitasi parte civile- Sig.ra IA LA , l'importo di € 1.135,00 ridotto di un terzo ad €.756,67 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si ritiene opportuno, preliminarmente, riassumere l'iter processuale della causa, come ricostruito sulla base della documentazione prodotta:
• l'Avv. Cecilia Ascani presentava, in qualità di difensore di fiducia di IA LA persona offesa, poi costituitasi parte civile, nel suddetto procedimento penale, a carico di IO EA pagina 2 di 12
per il reato di cui all'art. 572 c.p., istanza di ammissione al patrocinio a spese dello ST nell'interesse della propria assistita.
• La domanda era accolta dal GIP con provvedimento del 22.10.2022.
• Il procedimento penale si concludeva avanti al Giudice per l'Udienza Preliminare con la sentenza n. 229/2023 emessa in data 05.07.2023, emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. con il seguente dispositivo: “ Visto l'art. 444 c.p.p. su accordo delle parti concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, con l'aumento per la continuazione
e con la riduzione del rito, applica all'imputato la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione. Pena sospesa subordinata alla partecipazione al corso di recupero organizzato dalla Cooperativa sociale Labirinto, con il servizi Dico tra noi, a seguire rispetto ai 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza;
il corso dovrà essere frequentato per 16 incontri a cadenza quindicinale per la complessiva durata di mesi 8 dal suo inizio. Manda alla difesa per il deposito, all'esito, di relazione finale dell'ente attestante la frequentazione del corso secondo tempi e modalità qui stabiliti. Liquida le spese di costituzione di parte civile che ammontano ad euro 851 per fase di studio e 756 per fase introduttiva, per complessivi euro 1.607,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CA, da versarsi in favore dell'erario»
Con successivo decreto 11.08. 2023, il giudice provvedendo sulla richiesta di liquidazione liquidava per i compensi professionali spettanti al Difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello ST, la somma complessiva di € 1.135,00 ridotto di un terzo ad €.756,67 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Ciò premesso, lamenta l'Avv. Ascani con l'odierno ricorso l'illegittimità e/o erroneità della somma complessivamente liquidata nel decreto impugnato, in quanto non coincidente con quella che
l'imputato, in forza della suddetta sentenza n.229/2023, è stato condannato a pagare in favore dell'Erario.
Invero, nella sentenza di condanna il giudice ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile liquidate in € 1.607,00, oltre accessori di legge, da versarsi in favore dell'Erario. pagina 3 di 12
Successivamente, con il decreto impugnato, la liquidazione degli onorari spettanti alla ricorrente
Difensore della parte civile costituita ammessa al gratuito patrocinio, è stata invece individuata nella diversa somma di complessivi € 1.135,00 ridotti di un terzo ad €.756,67.
Assume la ricorrente, che la mancata coincidenza nella liquidazione delle due somme è iniqua e non giustificata e chiede:
• in via principale revocarsi il decreto impugnato per l'effetto liquidare in suo favore la stessa somma che l'imputato è stato condannato a pagare in favore dell'Erario, quale rifusione delle spese processuali della parte civile ammessa al gratuito patrocinio.
• in subordine, revocarsi l'impugnato decreto e per l'effetto liquidare in favore della ricorrente gli onorari comprensivi di tutte le fasi processuali effettivamente svolte, ivi compresa la 'fase introduttiva', in applicazione dei parametri medi di cui al vigente D.M. 147/2022 e con
l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio.
L'Avvocatura dello ST non si costituiva in giudizio e non compariva in udienza e deve pertanto essere dichiarata contumace.
A sostegno dell'odierna opposizione, la ricorrente ha richiamato l'orientamento espresso in materia da diverse decisioni della Suprema Corte, a cominciare dalla sentenza Cass. pen. sez.VI, 8.11.2011 n.
46537, nella quale si afferma che: “Nel caso in cui il giudice condanni con sentenza, ex art. 110 comma 3 d.P.R. n. 115 del 2002, l'imputato alla rifusione integrale, in favore dello ST, delle spese legali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio dei non abbienti, la somma oggetto di detta condanna deve coincidere con quella che lo ST liquida al difensore di parte civile ex art. 82 comma
1 d.P.R. cit., dovendo tale specifica liquidazione essere contenuta nel dispositivo della stessa sentenza.
Orientamento condiviso dalla più recente e maggioritaria giurisprudenza di legittimità, come dettagliatamente argomentato nel ricorso.
Così ricostruita la vicenda processuale, ritiene il giudicante che il ricorso sia parzialmente fondato.
La questione che si pone all'attenzione del giudicante è attinente, da un lato, al rapporto che sussiste tra il provvedimento del giudice penale di condanna alle spese relative all'azione civile (art. 541
c.p.p.,comma1) con il connesso articolo 110 comma 3, del testo unico sulle spese di giustizia, che ne dispone il pagamento in favore dello ST, dall'altro, alla determinazione degli onorari in favore del difensore della parte civile vittoriosa, ammessa al patrocinio a spese dello ST, tenuto presente che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 stabilisce che la liquidazione dell'onorario e delle spese in favore del pagina 4 di 12
difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello ST è effettuata dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservate le tariffe professionali, ma senza superare i valori medi delle stesse.
In questo contesto, appare opportuno delineare brevemente il quadro normativo di riferimento.
Nel codice di rito la norma di riferimento per le spese sostenute dalla parte civile per l'esercizio dell'azione civile nel giudizio penale è l'art. 541 cod. proc. pen., il quale al comma 1 dispone che con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna
l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento alle spese sostenute dalla parte civile, salva la possibilità di compensarle, ove ricorrano giusti motivi. La previsione è completata da quella dell'art.
153 disp. att. cod. proc. pen., a mente del quale "agli effetti dell'art. 541, comma 1, del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte
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