Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6157
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Testo completo
N. R.G. 13151/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Andrea Natale Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. 13151 / 2024 promossa da:
(CUI ), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Rosaria SCICCHITANO
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-convenuto contumace-
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, reiectis adversis, previa audizione del sig. Parte_1 così giudicare:
In via preliminare e urgente:
• Disporsi l'immediata sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, fino alla conclusione del presente giudizio, stante il concreto pericolo di rimpatrio del ricorrente.
In via principale, nel merito:
1 • Dichiarare nulli e/o annullare il provvedimento Prot. nr. 1588/2023 datato 10 novembre 2023 e notificato al ricorrente il 20.06.2024, con il quale il Questore di Torino ha rigettato l'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. e 1.2 del D.Lgs 286/98 e la decisione/parere prot. 0163321/2023 comunicata al Questore in data 14.09.2023, con la quale la Commissione Territoriale di Torino ha espresso parere negativo al rilascio del permesso di soggiorno richiesto.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 17/7/2024, ritualmente notificato, il sig.
cittadino nigeriano, ha tempestivamente impugnato il provvedimento del Parte_1
Questore di Torino del 10/11/2023, notificato il 20/6/2024, che – previo parere negativo della
Commissione Territoriale di Torino – ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Collegio in data 29/7/2024 ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 21/10/2024. In tale sede, il Giudice fissava udienza, per l'assunzione della prova testimoniale al giorno 4/11/2024, nel corso della quale le parti rinunciavano alla discussione orale ed ai termini per le memorie previsti in applicazione degli artt.
19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
All'esito dello scambio di note scritte disposto, disposte in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorrente ha proposto impugnazione rilevando l'illegittimità del provvedimento del Questore, che ha rigettato la domanda di protezione speciale senza tenere nella dovuta considerazione la complessiva situazione del ricorrente, il suo percorso di integrazione sociale, il periodo trascorso in
Italia e la situazione di vulnerabilità dovuta al suo personale stato di salute.
3. Quanto alla protezione speciale richiesta, occorre svolgere una premessa in quanto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019;
Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha 2
modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Andrea Natale Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. 13151 / 2024 promossa da:
(CUI ), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Rosaria SCICCHITANO
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-convenuto contumace-
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, reiectis adversis, previa audizione del sig. Parte_1 così giudicare:
In via preliminare e urgente:
• Disporsi l'immediata sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, fino alla conclusione del presente giudizio, stante il concreto pericolo di rimpatrio del ricorrente.
In via principale, nel merito:
1 • Dichiarare nulli e/o annullare il provvedimento Prot. nr. 1588/2023 datato 10 novembre 2023 e notificato al ricorrente il 20.06.2024, con il quale il Questore di Torino ha rigettato l'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. e 1.2 del D.Lgs 286/98 e la decisione/parere prot. 0163321/2023 comunicata al Questore in data 14.09.2023, con la quale la Commissione Territoriale di Torino ha espresso parere negativo al rilascio del permesso di soggiorno richiesto.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 17/7/2024, ritualmente notificato, il sig.
cittadino nigeriano, ha tempestivamente impugnato il provvedimento del Parte_1
Questore di Torino del 10/11/2023, notificato il 20/6/2024, che – previo parere negativo della
Commissione Territoriale di Torino – ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Collegio in data 29/7/2024 ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 21/10/2024. In tale sede, il Giudice fissava udienza, per l'assunzione della prova testimoniale al giorno 4/11/2024, nel corso della quale le parti rinunciavano alla discussione orale ed ai termini per le memorie previsti in applicazione degli artt.
19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
All'esito dello scambio di note scritte disposto, disposte in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorrente ha proposto impugnazione rilevando l'illegittimità del provvedimento del Questore, che ha rigettato la domanda di protezione speciale senza tenere nella dovuta considerazione la complessiva situazione del ricorrente, il suo percorso di integrazione sociale, il periodo trascorso in
Italia e la situazione di vulnerabilità dovuta al suo personale stato di salute.
3. Quanto alla protezione speciale richiesta, occorre svolgere una premessa in quanto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019;
Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha 2
modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento
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