Trib. Trieste, sentenza 09/12/2024, n. 230

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trieste, sentenza 09/12/2024, n. 230
Giurisdizione : Trib. Trieste
Numero : 230
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2260/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 15/07/2024
da
(Cod. Fisc. ) nata il [...] in [...]_1 C.F._1
(TS) e ivi residente in [...]
e
(Cod. Fisc. ) nato il [...] in [...]_2 C.F._2
(TS) e ivi residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paola Valle (Cod. Fisc. ) C.F._3
presso il cui studio in Trieste, via C. de Rittmeyer, 5, hanno eletto domicilio
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con l'intervento del Pubblico Ministero,
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I Ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle condizioni congiunte qui di seguito integralmente trascritte.
CONDIZIONI DELLE PARTI:

1. AFFIDAMENTO/COLLOCAMENTO: Disporre l'affidamento condiviso della figlia a Per_1 entrambi i genitori, individuando nella madre il genitore con cui la predetta continuerà ad avere la residenza.

2. TEMPI DI PERMANENZA: a) Le parti concordano di trascorrere paritari tempi con la figlia, strutturati su base bisettimanale: I settima: la minore starà con la madre dalla domenica sera al martedì mattina (fino all'inizio della scuola), con il padre dal martedì al venerdì mattina, con la madre dal venerdì mattina alla domenica sera. II settimana: in modo invertito e, precisamente, la minore starà con il padre dalla domenica sera al martedì mattina (fino all'inizio della scuola), con la madre dal martedì al venerdì mattina, con il padre dal venerdì mattina alla domenica sera. b) Oneri di accompagnamento: a prescindere dalla sopra individuata calendarizzazione, le parti concordano che gli oneri di accompagnamento della minore alle attività extra scolari siano alternati nel senso che ciascun genitore, anche nella settimana dell'altro, dovrà occuparsi con tempi paralleli all'altro di andare a prendere la figlia e riportarla a casa (anche dell'altro genitore). c) Accompagnamento a scuola della figlia: atteso che la madre inizia a lavorare alle 06:40, fino a una raggiunta autonomia della figlia, il padre ogni mattina nei giorni scolastici e/o di ricre-estate e/o di partecipazione della minore ai centri estivi, si recherà presso l'abitazione materna anche nelle di lei giornate di pertinenza genitoriale in tempo utile per svegliare la figlia e portarla a scuola/ricre-estate/centri estivi.
d) Vacanze scolastiche Estive: ciascuna parte trascorrerà con la figlia due settimane;
la facoltà di scelta spetterà a ciascuna parte a anni alterni e andrà comunicata all'altra entro il
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