Trib. Lecco, sentenza 06/11/2024, n. 194
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Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 400/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv.ti GIANNINI TOMMASO e Parte_1
PREITE ELENA;
contro
– non costituito;
Controparte_1
oggi 6/11/2024 davanti alla dott.ssa F T, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente gli Avv.ti GIANNINI TOMMASO e PREITE ELENA
GIOVANNA ANGELA.
Nessuno compare per il MINISTERO sino ad ore 9,50.
Il Giudice stante la regolare notificazione del ricorso alla parte convenuta, dichiara la contumacia di . Controparte_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita la parte alla discussione.
La difesa attorea chiede l'accoglimento del ricorso, al quale si riporta.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice F T 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa F T, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 400/2024, avente per oggetto “servizio preruolo
- ricostruzione carriera – differenze retributive”, promossa
DA
(c.f. - con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti TOMMASO GIANNINI e ELENA GIOVANNA ANGELA PREITE, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
parte convenuta, contumace.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 05/06/2024, ha convenuto Parte_1
in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il
[...]
, allegando di avere lavorato in maniera continuativa alle dipendenze del Controparte_1
convenuto con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento CP_1
di attività di collaboratore scolastico dal 23.10.2003 al 31.08.2014, venendo poi immessa in ruolo in data 1.9.2014. Spiegando di avere ottenuto dalla Corte d'Appello di Milano
l'accoglimento della domanda (rigettata in primo grado) di riconoscimento integrale dell'anzianità preruolo, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate sino all'immissione in ruolo, la ricorrente, dolendosi del fatto che
l'Amministrazione scolastica non abbia dato corretta esecuzione alla predetta sentenza, non erogando tutto quanto dovuto a titolo di risarcimento per differenze retributive, ha fatto valere 2
anche il diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera, con integrale riconoscimento dell'anzianità preruolo e con applicazione dei gradoni stipendiali previsti dal
CCNL, alla stregua di quanto previsto per i lavoratori a tempo indeterminato di pari livello ed anzianità. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
1. Previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera n 3495/2015 e del decreto di progressione carriera n. 11357/2018, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale di tutta l'anzianità di servizio preruolo dal 23.10.2003 al 31.8.2014 pari ad Anni 7 mesi 4 e giorni 10, per l'effetto condannare parte convenuta alla corretta ricostruzione giuridica ed economica della carriera della ricorrente dal 23.10.2003 alla data della sentenza della presente causa ed, in applicazione della sentenza della Corte d'Appello ormai passata in giudicato, al pagamento per il periodo preruolo della somma di € 1151,16 (già detratta la somma corrisposta di € 530,16) nonché l'ulteriore somma dovuta a titolo di differenze retributive maturate a seguito dell'immissione in ruolo pari ad € 3852,23, o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei difensori che si dichiarano antistatari
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace.
2. Merita anzitutto accoglimento la domanda volta all'accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera giuridica ed economica per tutti i periodi di servizio preruolo prestati, con conseguente condanna del a detta ricostruzione. La sentenza della Corte CP_1
d'Appello di Milano si è infatti limitata a statuire il diritto al pagamento delle spettanze retributive risultanti dalla differenza tra quanto percepito e la retribuzione spettante al lavoratore
a tempo indeterminato di pari livello ed anzianità.
Il fatto che la Corte d'Appello non abbia dichiarato il diritto alla ricostruzione della carriera non
è di per sè ostativo alla proposizione della domanda in questa sede.
Ciò premesso, anche in applicazione dei principi già enunciati dalla Corte d'Appello, che ha accolto la domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio, va riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera, senza alcuna discriminazione rispetto ai lavoratori di pari livello ed anzianità.
Tanto premesso, si osserva come il dimostri di voler continuare ad applicare la CP_1
censurata discriminazione, tanto desumendosi inequivocabilmente dal decreto di ricostruzione
3
della carriera, in cui si fa applicazione (come si dichiara nelle premesse;
cfr. doc. n. 7) degli artt.
569 e 570 del citato t.u. dell , nonché l'art. 4, comma 13, del decreto del presidente CP_1
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, concernenti il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, sicchè viene riconosciuta ai fini giuridici ed economici un'anzianità di anni 4, mesi 9 e giorni 18, con accantonamento dell'anzianità di mesi 4 e giorni 24, che viene dichiarata utilizzabile solo al compimento dell'anzianità di anni 20.
Per quanto qui rileva l'art. 569 D.Lgs. n. 297/1994, prevede che “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali
è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”. Inoltre, l'art. 570 D.Lgs. n. 297/1994 statuisce che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
La questione del divieto di discriminazione nella ricostruzione della carriera giuridica ed economica del personale ATA, che è già oggetto di giudicato tra le odierne parti in causa per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Milano, è stata risolta dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n. 31150/2019 del 15.10.2019 pubblicata in data 28.11.2019
(confermata dalla successiva sent. Cass. n. 2924/2020 pubblicata il 7.2.2020), che ha definitivamente stabilito che “l'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo CES UNICE e CEEP allegato alla Direttiva
N.1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici, solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi ai fini economici nei limiti dei due
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terzi. Il Giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in