Trib. Messina, sentenza 10/12/2024, n. 2793
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.3200 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...] Cod. Fisc.: Parte_1
residente in [...], Ctr. C.F._1 CP_1
elettivamente domiciliato in ME, via Trento 2/L, presso lo studio dell'avv.
Marianna Barbaro (cod. fisc. ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso per procura in atti, Pec:
PARTE RICORRENTE Email_1
E
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Malta n. 3, C.F._3
presso lo studio dell'avv. Francesco Navarria (C.F. ), C.F._4
pec: che la rappresenta e Email_2
difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
1
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 01/08/2024, premesso che in data Parte_1
22.07.2014 nel Comune di AO, aveva contratto matrimonio concordatario con (atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Controparte_2
Comune al n. 93 parte 2 serie A anno 2014);
che dal matrimonio era nata a
ME in data 15.03.2016, una figlia di nome ;
che i coniugi si erano Per_1
separati consensualmente con decreto di omologa del 01.04.2022;
che la offriva di una gravissima forma di depressione e dopo la separazione Pt_2
era apparsa sempre più sofferente tanto che in data 10.05.2024 era stata rinvenuta a casa esanime a seguito di ingestione di barbiturici;
che in tale circostanza la figlia minore era stata presa in carico del padre ed il Tribunale per
i minorenni di ME aveva limitato la responsabilità genitoriale della madre, disponendo in via d'urgenza l'affido al Servizio Sociale del Comune di Scaletta
Zanclea;
che a suo avviso la figlia minore avrebbe potuto ricevere idonea protezione mediante l'affidamento esclusivo al padre e con una disciplina degli incontri con la madre alla presenza dei nonni materni. Osservava, poi, che erano maturati i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati e che la ricostituzione della unità materiale e morale dei coniugi era ormai impossibile. Tutto ciò esposto, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi, che la minore fosse affidata in via Per_1
esclusiva al padre, che fossero disciplinati