Trib. Frosinone, sentenza 09/12/2024, n. 224

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Frosinone, sentenza 09/12/2024, n. 224
Giurisdizione : Trib. Frosinone
Numero : 224
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale e nelle persone di:
Dott. Paolo SORDI Presidente dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 876 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio” su ricorso congiunto proposto da
Parte_1 Pt_2 entrambi domiciliati in Cassino alla via Gaetano Di Biasio n. 202, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi
Palumbo, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI come da note scritte in atti
FATTO E DIRITTO

1. I sig.ri e hanno depositato in data 23.02.2024 ricorso con il quale avanzavano Parte_1 Pt_2 contestuale domanda di separazione consensuale e divorzio congiunto, affinché il Tribunale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, pronunci sullo status alle condizioni ivi formulate.
In particolare, le parti hanno esposto di aver contratto matrimonio con rito civile in data
12.01.2009 in Isola del Liri (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo
Comune al N. 1, Parte I, Anno 2009), dal quale sono nati tre figli, , nato a [...] il [...] Per_1
(15 anni), nata a [...] il [...] (13 anni) e nata a [...] il [...] (11 anni);
Per_2 Per_3 che i coniugi stabilivano in Ceprano il loro domicilio;
che il rapporto coniugale, un tempo sereno, si è progressivamente deteriorato, essendosi manifestati insanabili contrasti che hanno determinato il venir
1


meno dell' “affectio coniugalis” e reso impossibile il protrarsi della convivenza, tanto vero è che essi vivevano già separati in diverse abitazioni.
Avevano quindi rappresentato di essere addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso personalmente sottoscritto e chiesto all'intestato Tribunale di procedersi all'omologa della separazione consensuale secondo tali condizioni e, decorsi i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Pronunciata con Sentenza n. 30/2024 del
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