Trib. Lanciano, sentenza 07/01/2025, n. 3

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lanciano, sentenza 07/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Lanciano
Numero : 3
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 887/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Canosa Presidente dott. Giovanni Nappi Giudice dott.ssa Cristina Di Stefano Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 887/2022 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Lanciano, Via Carlo Madonna n. 6, presso lo studio dell'avv. Gloriana Capuzzi (C.F.
), dalla quale è rappresentata e difesa per mandato in atti;
C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato, difeso ed Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Lanciano (CH) alla Via Polidoro di Mastro Renzo n. 5 presso lo studio dell'avv. Stefania Antonelli (C.F. ;
C.F._4
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha così concluso:
“In via preliminare ed urgente ordinare al SInor di liberare immediatamente, CP_1
o entro un congruo termine, l'autorimessa dell'abitazione familiare dai suoi beni personali e/o interposti, ed a consegnare le relative chiavi ed il telecomando dell'accesso alla moglie. Nel merito, stante la rilevante disparità dei redditi fra i coniugi, chiede modificarsi i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal Presidente f.f. con ordinanza del
03.05.2023 nel senso di elevare l'importo degli assegni di mantenimento stabiliti in favore della moglie e dei figli ad € 600,00 mensili ciascuno e di porre a carico del marito gli oneri condominiali e le spese per le utenze domestiche, come richiesto nel ricorso introduttivo.
In subordine, chiede che siano confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal presidente f.f. il 03 maggio 2023”.
Parte resistente ha così concluso:
- PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi;

- ASSEGNARE alla moglie la casa coniugale, di proprietà del marito, sita in Lanciano,
Via Del Verde n. 29, piano S1, censita in N.C.E. al Foglio 26, P.lla 4577, Sub 53, onerando la SI.ra del pagamento delle spese e delle utenze;
Parte_1

- DISPORRE l'affidamento dei figli minori, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, regolamentando il diritto/dovere di visita del padre nel seguente modo:
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il mercoledì ed il giovedì (o altri eventualmente concordati tra le parti) dalle 8:00 alle 19:30 ed a settimane alterne il sabato e la domenica (dalle 8:00 del sabato alle 19:00 della domenica);

Inoltre:
- durante le festività natalizie il padre potrà averli con sé per tre giorni consecutivi: dal
24 al 26 dicembre, ovvero dal 30 dicembre al 1° gennaio, ovvero dal 4 al 6 gennaio, ad anni alterni, dalle ore 9,00 del primo giorno alle ore 22,00 dell'ultimo giorno;

- durante le festività pasquali il padre potrà averli con sé per tre giorni consecutivi: dal sabato santo al lunedì successivo, ad anni alterni e dalle ore 9,00 del primo giorno alle ore 22,00 dell'ultimo giorno;

- durante il periodo feriale estivo, il padre potrà averli con sé per quindici giorni consecutivi: dal 1 al 15 luglio, ovvero dal 16 al 30 luglio, ovvero dal 1 al 15 agosto;
il tutto, in ogni caso dovrà avvenire, compatibilmente con le esigenze di qualsivoglia natura dei minori (scolastiche, ricreative, religiose e simili);

- DISPORRE a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra CP_1
, la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento di Parte_1
ciascun figlio (somma da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.);
- DISPORRE a carico di entrambi i genitori e nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di concorrere alle spese medico-sanitarie, ricreative e scolastiche sostenute nell'interesse del figlio, a condizione che dette spese siano concordate tra i coniugi e debitamente documentate come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lanciano che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50 % da ciascun genitore;

- DISPORRE che la madre faccia richiesta dell'assegno unico nell'interesse dei figli potendo percepirli nella misura del 50%;

- DICHIARARE, per la parte economica, che nulla, a qualsiasi titolo, sarà reciprocamente dovuto dalle parti, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;

- RATIFICARE la volontà delle parti di darsi il reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, anche per i figli minori;

- DISPORRE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha così concluso in data 08.10.2024:
“Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 27.10.2022 premesso di aver contratto con Parte_1
in data 09.10.2004 in Lanciano, matrimonio in regime di Controparte_1
separazione dei beni, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lanciano
(CH) all'atto n. 101, parte II, Serie A, anno 2004 (doc. 1);
che dall'unione sono nati due figli: , nata a [...] il [...], che frequenta il terzo anno del Persona_1 liceo classico e nato a [...] il [...], frequentante il Parte_2 primo anno dell'Istituto Tecnico Industriale;
che il matrimonio è stato sereno fino alla nascita del figlio periodo a partire dal quale il marito ha iniziato a mostrare Pt_2
insofferenza per la vita coniugale e che egli, nonostante i tentativi di riavvicinamento della moglie, si è sempre rifiutato di ristabilire normali rapporti d'intimità, comunione
d'intenti e collaborazione nella gestione familiare;
che la moglie, impiegata da oltre vent'anni, con contratto a tempo parziale, presso la Soc. O.ME.P. Srl di Mozzagrogna, di cui il marito è amministratore unico, ha pazientato a lungo sperando nel ripristino di una relazione coniugale normale, ma ha dovuto prendere atto dell'indifferenza del marito nei confronti suoi e dei figli, della cui educazione si è sempre disinteressato;
che il comportamento del marito non è stato improntato, quindi, ai prescritti obblighi di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia e di paritaria gestione e conduzione della vita familiare;
che tali fatti, e la mancanza di affectio maritalis, rendono impossibile la prosecuzione della convivenza che, di fatto, è già
cessata;
che fra i coniugi sussiste una rilevante disparità economica atteso che ella ha un reddito annuo di € 16.371.10, mentre quello del marito è pari a € 86.232,91;
ha così concluso:
“1. assegnare alla moglie la casa coniugale, di proprietà del marito, sita in Lanciano,
Via Del Verde n. 29, piano S1, censita in N.C.E. al Foglio 26, Part.lla 4577, Sub 53,
(Doc. 5) con pertinenze e arredi, in cui ella vi abiterà con i figli minori;



2. disporre l'affidamento congiunto dei figli con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione di cui sopra, in modo da non distoglierli dall'ambiente familiare

e scolastico nel quale sono cresciuti e da far conservare loro intatte le relazioni finora intessute con parenti ed amici;



3. statuire che la regolamentazione dei tempi e dei modi di frequentazione e di permanenza dei minori con il padre siano così posti, compatibilmente
con le esigenze lavorative dei genitori e agli impegni di studio e ricreativi dei figli:
- il padre terrà con se i figli, presso l'abitazione in cui si stabilirà, due giorni a settimana (da stabilirsi) dalle ore 08,00 alle ore 21,30 e due fine settimana alternati al mese, dalle ore 08,00 del sabato, con pernottamento, e fino alle ore 21,30 della domenica;

- poiché è auspicabile che i rapporti tra le parti siano improntati alla ragionevolezza e all'equilibrio ed abbiano come obbiettivo la serenità ed il massimo benessere dei figli, il padre, previo avviso alla madre con 24 ore di anticipo, potrà eccezionalmente modificare i giorni di visita nel rispetto reciproco dei coniugi e delle esigenze scolastiche e ricreative dei minori;

- nel periodo estivo, entrambi i genitori terranno con se i figli per quattordici giorni di permanenza, da dividere in due settimane, anche non consecutive, con data da concordarsi di volta in volta e da comunicare un mese prima.
- i figli trascorreranno le vacanze natalizie ad anni alterni con il padre e con la madre di modo che, se avranno trascorso con la madre il periodo dal 23 al 27 dicembre, resteranno dal 30 dicembre al 3 gennaio con il padre.
- alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua oppure il lunedì dell'Angelo;



4. Disporre che il SI. versi alla moglie un assegno di mantenimento di € CP_1

600,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, cod.
Iban: [...], entro il giorno 01 di ogni mese;

5. Stabilire che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante un assegno di mantenimento di € 600,00 mensili ciascuno, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro lo stesso termine di cui sopra (sub 5) e con accredito sul conto corrente della madre. Gli assegni familiari per i figli, se dovuti, verranno percepiti dalla SI.ra ;
Parte_1



6. Prevedere che i genitori contribuiscano in pari misura (50% ciascuno) alle spese straordinarie dei minori, senza necessità di previo accordo, per tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: • le spese medico-specialistiche;
• le spese per libri e tasse scolastiche, comprese quelle universitarie, e per locazione di alloggi presso le sedi degli studi superiori o dove i figli si dovessero trasferire per motivi di studio;
abbonamento ai mezzi di trasporto, mensa scolastica, gite di istruzione, eventuali lezioni private, corsi di specializzazione o approfondimento, le spese sportive o artistiche, . Per quanto ivi non previsto si rinvia alle Linee Guida vigenti, elaborate dal Consiglio Nazionale

Forense;



7. Il SInor assumerà a suo carico il pagamento delle spese per utenze (gas, CP_1 luce, acqua), e degli oneri condominiali
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi