Trib. Massa, sentenza 25/11/2024, n. 178
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Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio n composizione collegiale, nelle persone dei SIg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1484/2024 R.G.V.G., promossa congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc.. ), nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Comano n. 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Dunchi, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in RA (MS), Via Buonarroti n. 16
e
Parte_2
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il [...], ed ivi residente in [...]
Vicinale Macchia n. 41, rappresentata e difesa dall'Avv. EO Lama, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Piazza Aranci n. 31
ricorrenti
con l'intervento del P.M. informato del procedimento, ha depositato la presente nota: “Visto, sulla base degli elementi forniti non si è in grado di esprimere parere in ordine alla congruità dell'importo richiesto”
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 13.09.2024, in sostituzione dell'udienza del 10.10.2024
Il P.M., notiziato del procedimento, ha depositato la presente nota: “Visto, sulla base degli elementi forniti non si è in grado di esprimere parere in ordine alla congruità dell'importo richiesto”
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 02.07.2024 dinanzi al Tribunale di Massa, Parte_1
e , generalizzati come in epigrafe, hanno esposto:
[...] Parte_3
di aver contratto tra loro matrimonio con rito concordatario in RA (MS), il giorno
26.07.1997, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1997, al n. 42, Parte 2, Serie A, Uff. 2;
che dalla loro unione coniugale sono nati, rispettivamente il 15.01.1998 ed il 11.05.2006, i figli EO e entrambi maggiorenni, la prima dei quali soltanto economicamente Per_1
autosufficiente;
che era tra loro intervenuta separazione consensuale in forza di decreto di questo stesso
Tribunale depositato in data 07.07.2021, con il quale sono state omologate le condizioni di separazione concordate dai medesimi coniugi;
che dalla data dell'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del suindicato procedimento di separazione era trascorso un periodo superiore a 6 mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n.
55/2015, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di riconciliazione, non sussistendo più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro;
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
§§§§§§§§§§§§
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificata dalla Legge n. 74 del 1987 e, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015, posto che i coniugi sono rimasti
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