Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2024, n. 741

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2024, n. 741
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 741
Data del deposito : 19 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa V R, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6176/2020 a cui sono riunite per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva quelle iscritte al n. R.G. 37/2021, al n.
R.G. 38/2021 e al n. R.G. 140/2021
TRA
nato a Napoli il 22.5.1977, nato a Caserta l'1.05.1975, Parte_1 Parte_2 [...] nato a Caserta l'1.07.1974, nata a Caserta il Parte_3 Parte_4
3.4.1975, tutti rapp.ti e difesi, giusto mandato allegato ai ricorsi introduttivi, dall'Avv. V
F, presso cui elettivamente domicilia in Marcianise alla Via F. Evangelista n. 79
RICORRENTI
E
n persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta mandato allegato Controparte_1 alla memoria difensiva, dall'Avv. G F, con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del nominato difensore: Email_1
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta mandato Controparte_2 allegato alla memoria difensiva, dall'Avv. Scipione De Micco, presso cui elettivamente domicilia in
Avellino alla Via Campane n. 18
RESISTENTE
OGGETTO: maggiorazione lavoro domenicale;
responsabilità solidale committente ex art. 29 D.Lgs.
276/03

Con separati ed autonomi ricorsi ritualmente notificati e depositati il 30.11.2020 (quello n. RG
6176/2020), il 5.01.2021 (quello n. RG 37/2021 e quello n. RG 38/2021) ed il 12.01.2021 (quello n.
RG 140/2021) i ricorrenti , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
esponevano: di aver lavorato alle dipendenze della società Parte_4 CP_1 dal 26.4.2015 al 28.9.2018 il Sig. dal 26.04.2015 al 24.10.2018 il Sig. dal
[...] Pt_1 Pt_3
27.04.2015 al 27.09.2018 il Sig. e dal 26.04.2015 al 26.09.2018 la sig.ra ;
di essere Pt_2 Pt_4 stati assunti con contratto di lavoro full-time a tempo indeterminato, tutti quali operai con mansioni di addetti alle operazioni ausiliarie di vendita con inquadramento nel 3° livello, CCNL Servizi di
Pulizia – Multiservizi;
di aver tutti prestato la loro attività lavorativa sempre presso il punto di vendita con insegna sito in San Marco Evangelista (CE) alla Strada Statale n. 265 km 26,4 dove, Org_1 come indicato nell'art.1 del contratto di lavoro, la volgeva le prestazioni di servizio Controparte_1 convenute con contratto di appalto con la committente Deducevano che il loro CP_2 CP_2 contratto di lavoro indicava all'art. 2 quale orario di lavoro quello di 40 ore settimanali, così come previsto dal CCNL MULTISERIVIZI per il personale a tempo pieno. Deducevano, altresì, che l'art.
30 del richiamato CCNL, dispone che la prestazione lavorativa “deve essere distribuita in cinque giorni lavorativi consecutivi ed i due giorni di riposo devono comprendere la domenica, salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo”;
deducevano, pertanto, che la settimana lavorativa dovesse essere strutturata su cinque giorni lavorativi e che la domenica dovesse considerarsi come giorno di riposo. Sostenevano che, nonostante ciò, la
[...] li aveva impiegati dal 2015 al 2018 per il Sig. per n. 76 domeniche e per un totale di CP_1 Pt_1
n. 578 ore, per il Sig. per n. 95 domeniche e per un totale di n. 717 ore, per il Sig. Pt_3 Pt_2 per n. 80 domeniche e per un totale di n. 555 ore, e per la Sig.ra per n. 101 domeniche e per Pt_4 un totale di n. 760 ore. A conferma di ciò allegavano buste paga afferenti all'intero periodo lavorativo contenenti, alla seconda pagina, la calendarizzazione mensile e settimanale dell'orario di lavoro con indicazione delle domeniche lavorate. Ritenevano che il punto di vendita a marchio , Org_1 facente capo alla era da considerarsi un'attività privata di commercio in ordine Controparte_2 alla quale l'apertura domenicale è una convenienza o una opportunità economica, ma non affatto una necessità, e non rientrava, quindi, nelle ipotesi di pubblica utilità o ciclo continuo per i quali è autorizzato il lavoro domenicale a titolo di eccezione, come indicato dall'art. 30 del CCNL Pulizie
Multiservizi. Assumevano che in ragione della normativa contrattuale innanzi riportata, la prestazione lavorativa da loro svolta di domenica era ed è da considerarsi come attività lavorativa prestata nelle giornate festive, da retribuire con la maggiorazione del 50% prevista dall'art.38 del CCNL applicato.
Lamentavano che la aveva riconosciuto: al Sig. solo per n. 6 domeniche Controparte_1 Pt_1 lavorate la minore maggiorazione del 25% e solo in quanto corrispondenti alla sesta giornata lavorativa settimanale, mentre non aveva corrisposto alcuna maggiorazione per le ulteriori n. 70 domeniche lavorate né aveva riconosciuto giornate di riposo compensativo;
al Sig. solo n. Pt_3
10 domeniche lavorate la minore maggiorazione del 25%, mentre non aveva corrisposto alcuna maggiorazione per le ulteriori nn. 85 domeniche lavorate né aveva riconosciuto giornate di riposo compensativo;
al Sig. solo n. 9 domeniche lavorate la minore maggiorazione del 25% mentre Pt_2 non aveva corrisposto alcuna maggiorazione per le ulteriori nn. 71 domeniche lavorate né aveva riconosciuto giornate di riposo compensativo;
alla Sig.ra solo n. 10 domeniche lavorate la Pt_4
minore maggiorazione del 25% mentre non aveva corrisposto alcuna maggiorazione per le ulteriori nn. 85 domeniche lavorate né aveva riconosciuto giornate di riposo compensativo. Ad ulteriore prova della fondatezza del diritto rivendicato i ricorrenti rappresentavano di aver nel corso del rapporto di lavoro depositato presso l' di Caserta in data 23.9.2016 richiesta di intervento con protocollo n. Org_2
30352 nei confronti della denunziando il mancato riconoscimento della Controparte_1 maggiorazione del lavoro domenicale. L'ufficio ispettivo all'esito degli accertamenti eseguiti aveva accertato il diritto rivendicato dai ricorrenti disponendo testualmente: “..l'esame della documentazione agli atti per il periodo oggetto di verifica (aprile '15 - gennaio '17), ha consentito di accertare che la prestazione lavorativa è risultata articolata su turni a riposo variabile, includenti anche prestazioni domenicali per le quali, ai sensi del CCNL applicabile, è prevista la relativa maggiorazione al 50%, considerata la domenica come lavoro festivo e, dunque, a prescindere dalla coincidenza con la quinta o sesta giornata lavorata. In ragione di ciò, i procedenti hanno calcolato, per il citato periodo di verifica, le ore di lavoro risultate scritturate sul libro Unico del Lavoro, ma non retribuite con la maggiorazione suddetta e/o retribuite al 25% qualora lavoro domenicale cadente nella 6^ giornata ed adottati i provvedimenti di competenza”. Affermavano di aver invano diffidato a mezzo pec, per il tramite del loro procuratore, la per il pagamento delle Controparte_1 differenze retributive maturate per la mancata maggiorazione del lavoro festivo prestato. Sulla base di quanto esposto i prefati ricorrenti lamentavano che la retribuzione così come corrispostagli era da considerarsi insufficiente ed inadeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e, pertanto, stante la responsabilità solidale tra la e la (appaltatore/committente) Controparte_1 Controparte_2 ex art. 1676 c.c. e d.Lgs. 276/2003, concludevano chiedendo in via principale e nel merito, accertarsi
e dichiararsi il diritto degli istanti a percepire la maggiorazione del 50% per le ore di lavoro prestate di domenica e, per l'effetto, condannarsi in via esclusiva e/o solidalmente Controparte_1 al pagamento: in favore del Sig. della somma complessiva di € Controparte_2 Pt_1
1.994,00 lordi;
in favore del Sig. della somma complessiva di € 2.497,99 lordi;
in favore Pt_3 del Sig. della somma complessiva di € 1.919,27 lordi;
in favore della Sig.ra della Pt_2 Pt_4 somma complessiva di € 2.638,35 lordi, a titolo di maggiorazione lavoro festivo (domenicale) in conformità ai conteggi allegati, oltre svalutazione monetaria ed interessi come per legge ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di giudizio e che sarà ritenuta di giustizia. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in tutti i giudizi la resistente premettendo di essere una società Controparte_1 costituita nel 2013, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio in via diretta di attività commerciali e
l'espletamento di attività di consulenza in materia di organizzazione aziendale, nonché, in conto terzi, la gestione di attività commerciali e/o di singole fasi di processi produttivi;
di aver stipulato in data
22.04.2015 con la contratto di appalto avente ad oggetto la gestione del Controparte_2 megastore ad insegna ubicato in San Marco Evangelista;
di aver, per effetto della stipula Org_1 del detto contratto, assunto la gestione del megastore ad insegna , con orari di apertura del Org_1 relativo esercizio di dodici ore giornaliere dal lunedì alla domenica;
che in particolare la
[...]
affidava alla
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