Trib. Asti, sentenza 14/01/2025, n. 32
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Testo completo
V.G. 4045/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4045/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Pocapaglia (CN), rappresentata e difesa dall'avv. DEMICHELIS MARA come da procura in atti
e
, (C.F. , nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
(CN), rappresentato e difeso dall'avv. ORNATO MASSIMO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori (nell'atto integrale di matrimonio ) e Parte_1 Parte_3 [...]
contraevano matrimonio con rito concordatario in Bra, Frazione Pollenzo (CN), il Pt_2
19/09/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) (atto n. 90 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998) e del Comune di Pocapaglia
(CN) al n. 10 P.2 serie B anno 1998.
Durante il matrimonio, in data 04-06/06/2009, i ricorrenti hanno adottato definitivamente la figlia minore , nata a [...] il [...] (C.F. ). Per_1 CodiceFiscale_3
1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 12.03.2018 (R.G. 2937/17).
Con ricorso depositato il 20/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4045/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Pocapaglia (CN), rappresentata e difesa dall'avv. DEMICHELIS MARA come da procura in atti
e
, (C.F. , nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
(CN), rappresentato e difeso dall'avv. ORNATO MASSIMO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori (nell'atto integrale di matrimonio ) e Parte_1 Parte_3 [...]
contraevano matrimonio con rito concordatario in Bra, Frazione Pollenzo (CN), il Pt_2
19/09/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) (atto n. 90 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998) e del Comune di Pocapaglia
(CN) al n. 10 P.2 serie B anno 1998.
Durante il matrimonio, in data 04-06/06/2009, i ricorrenti hanno adottato definitivamente la figlia minore , nata a [...] il [...] (C.F. ). Per_1 CodiceFiscale_3
1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 12.03.2018 (R.G. 2937/17).
Con ricorso depositato il 20/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne
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