Trib. Lanciano, sentenza 05/01/2025, n. 1
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Testo completo
n° 258/2022 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra
e , elettivamente domiciliati in Teramo, alla via Parte_1 Parte_2
D'Annunzio 39, presso lo studio dell'avv. Francesca Borsa, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Delmiro Giacomini ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Bologna alla via Tagliapietre n. 7 come da mandato in atti;
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso gli istanti, premesso:
-di lavorare alle dipendenze di a tempo indeterminato e pieno, Controparte_1
entrambi dal 01.12.2012, con inquadramento nel 4° livello CCNL applicato Logistica, Trasporto
Merci e Spedizione, qualifica di operaio ed assegnazione alla sede operativa di Atessa (Ch), in via
Catania 22/24;
-di operare all'interno del piazzale dello stabilimento della , in via Piazzano, nel reparto CP_2
Finizione, ossia in uno spazio esterno, adiacente i capannoni da cui fuoriescono i furgoni CP_2
per raggiungere il quale devono utilizzare un bus navetta, che parte dalla palazzina logistica
[...]
ad un orario determinato ed imposto dal datore di lavoro e previamente comunicato ai ricorrenti (di solito, 5 minuti prima dell'inizio del turno di lavoro);
-che allo stesso modo, finito il turno, per uscire dallo stabilimento devono riprendere il bus navetta ad un orario determinato ed imposto dal datore di lavoro, coincidente di solito, con la fine del turno;
-di essere costretti a prendere il bus navetta per gli spostamenti interni allo stabilimento, ovvero per recarsi sul posto di lavoro e di essere soggetti a contestazioni e sanzioni disciplinari nel caso in cui si presentino in ritardo alla fermata del bus;
-che vige il divieto di attraversare lo stabilimento a piedi, sia per questioni di distanza dalla palazzina logistica alla “linea” o reparto di appartenenza, sia per motivi di sicurezza, oltre che di organizzazione aziendale;
-di svolgere la propria mansione all'aperto, sotto una tettoia, con conseguente esposizione costante agli agenti atmosferici;
-che con accordo del 13.11.2009 tra le OO.SS. territoriali e l' sono stati stabiliti i turni di Pt_3
lavoro, che sono rimasti in vigore fino al settembre 2019 (5,40/13,50, 14,10/22,20 e 22,10/5,50, per un totale giornaliero di 8 ore e 10 minuti) e sono state previste tre pause (di 20 minuti, di 30 minuti
e di 20 minuti), delle quali non è stata precisata la natura;
Cont
-che in data 29.03.2019 la società resistente, la sigla e la si sono incontrate e hanno CP_3
sottoscritto due verbali;
-che con il primo verbale l'azienda ha comunicato il nuovo orario di lavoro e la nuova turnazione, facendo riferimento al documento allegato, e ha specificato che l'accordo era ratificato dalle parti sottoscrittrici salvo formale comunicazione da inviare entro 2 giorni dall'assemblea dei lavoratori alle altre parti in caso di esito negativo;
-che il documento allegato (To be: summary PIC) prevedeva:
- una pausa pranzo di 30 minuti più due pause da 15 minuti per un totale di 60 minuti di pausa;
-che il personale avrebbe dovuto timbrare in palazzina logistica e presso il reparto finizione ad inizio e fine turno (5,45 e 13,45);
-che i 10 minuti (in andata e ritorno) utili a recarsi dallo spogliatoio alla postazione, sarebbero stati compensati con dieci minuti di pausa retribuita;
- che il personale anziano (primi due turni) avrebbe lavorato 5 giorni su 6 con riposo a rotazione, beneficiando di due sabati e due lunedì al mese di riposo;
-che con il secondo verbale l'azienda si è resa disponibile a riconoscere una cifra di €. 10,00 in buoni benzina al personale che prestasse attività lavorativa nella giornata del sabato attraverso la nuova articolazione dell'orario di lavoro;
-che il primo verbale non è mai stato ratificato, in quanto l'assemblea dei lavoratori ha espresso parere negativo, ma a causa di una negligenza della sigla sindacale di riferimento, il parere negativo scritto è pervenuto dopo 4 giorni dall'assemblea e non dopo 2 giorni, sebbene sia la RSU che
l'Azienda fosse state fin da subito messe al corrente del parere negativo manifestato dai lavoratori;
- che, dunque, tale verbale dev'essere qualificato come mero verbale di incontro tra le parti e che il relativo allegato altro non è che una comunicazione unilaterale della turnistica;
-che l'11.06.2021, la resistente e la la e la RSU aziendale si sono Controparte_5 CP_6
incontrate e non hanno sottoscritto alcun verbale sull'orario di lavoro;
-che, tuttavia, la società ha unilateralmente modificato l'articolazione dell'orario di lavoro, con la riduzione ad un solo sabato lavorato al mese;
-che il 27.01.2022 le medesime parti si sono nuovamente incontrate e l'azienda si è resa disponibile
a riconoscere il buono di €. 10,00 per il sabato lavorato ordinario come trattamento di miglior favore agli aventi diritto nel periodo intercorrente da luglio 2021 a dicembre 2021, specificando che da gennaio 2022 lo stesso sarebbe decaduto nuovamente;
-che i ricorrenti non hanno ricevuto il buono di €. 10,00 per le giornate lavorate di sabato, né il compenso aggiuntivo per la giornata di sabato (né maggiorazione del 20%, né maggiorazione del
50%) e che mai è stato versato il compenso per i dieci minuti in più lavorati ogni giorno;
hanno concluso chiedendo di:
“Nel merito previo ogni opportuno accertamento sulla reale portata del verbale del 29.03.2019 (in atti) quindi sulla efficacia dello stesso, previo ogni opportuno accertamento sulle modalità esecutive della prestazione, con particolare riferimento all'orario di lavoro e alle pause di lavoro in via principale
1) accertare e dichiarare quindi qualificare il verbale del 29.03.2019 alla stregua di un verbale di incontro e, in ogni caso, dichiarare l'inefficacia del predetto verbale