Trib. Crotone, sentenza 25/07/2024, n. 34

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Crotone, sentenza 25/07/2024, n. 34
Giurisdizione : Trib. Crotone
Numero : 34
Data del deposito : 25 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR. MAURO GIUSEPPE CILARDI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 267/2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. T C;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
U B;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., e – Parte_1 Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio in data 29.12.2003 in Petilia Policastro (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, al n. 7, Parte I, Serie , Anno 2003), dal quale sono nati i figli , in data 16.05.2004 e , in data Persona_1 Persona_2
05.03.2008;
che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Hanno altresì chiesto che, all'esito del procedimento di separazione e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, decorsi i termini di legge, il Tribunale
1
pronunci il divorzio e ordini all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Petilia Policastro di annotare la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Hanno altresì chiesto la trattazione scritta del procedimento, con rinuncia a comparire all'udienza, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
In particolare, si provvedere a prendere atto accordi intervenuti tra i coniugi di cui ai punti
2), 9) e 11) del ricorso e ad omologare nel resto le condizioni relative alla separazione.
Posto che, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la
causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento al divorzio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473 bis.19, secondo comma, c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
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