Trib. Verbania, sentenza 26/01/2024, n. 3
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Testo completo
n. 29-1/2023 Ruolo Procedimento Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati: dott. Claudio Michelucci Presidente rel. dott.ssa Antonietta Sacco Giudice dott.ssa Caterina Sinico Giudice nel procedimento R.G. N. 29-1/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da
TT DE (c.f. [...]) nato a [...] il [...], residente a [...] - 23, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Perna la Torre, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Verbania Pallanza, Via De Marchi n. 53, giusta procura agli atti
DEBITORE visto il ricorso depositato in data 19.9.2023, con il quale TT DE ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta e la memoria integrativa 8.1.2024;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante è residente a [...]e quindi ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Verbania;
B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore (persona fisica non esercitante, ad oggi, attività di impresa e risultando la società Joker Discobar snc di PE ER & C di cui lo stesso era socio illimitatamente responsabile cancellata in data 4.12.2023 ma inattiva dal 1.1.2009 con la cessazione della relativa partita Iva, non risultando pertanto attivo e ricavi negli ultimi tre esercizi e non risultando, dalla documentazione prodotta, elementi da cui ricavare un'esposizione debitoria superiore alla soglia di cui all'art. 2 lett. d) n. 3 CCII – posto che i debiti relativi all'attività imprenditoriale vengono quantificati in una somma inferiore a € 10.000) non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta
amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
D) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
E) è da opinarsi, che
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati: dott. Claudio Michelucci Presidente rel. dott.ssa Antonietta Sacco Giudice dott.ssa Caterina Sinico Giudice nel procedimento R.G. N. 29-1/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da
TT DE (c.f. [...]) nato a [...] il [...], residente a [...] - 23, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Perna la Torre, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Verbania Pallanza, Via De Marchi n. 53, giusta procura agli atti
DEBITORE visto il ricorso depositato in data 19.9.2023, con il quale TT DE ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta e la memoria integrativa 8.1.2024;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante è residente a [...]e quindi ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Verbania;
B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore (persona fisica non esercitante, ad oggi, attività di impresa e risultando la società Joker Discobar snc di PE ER & C di cui lo stesso era socio illimitatamente responsabile cancellata in data 4.12.2023 ma inattiva dal 1.1.2009 con la cessazione della relativa partita Iva, non risultando pertanto attivo e ricavi negli ultimi tre esercizi e non risultando, dalla documentazione prodotta, elementi da cui ricavare un'esposizione debitoria superiore alla soglia di cui all'art. 2 lett. d) n. 3 CCII – posto che i debiti relativi all'attività imprenditoriale vengono quantificati in una somma inferiore a € 10.000) non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta
amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
D) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
E) è da opinarsi, che
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