Trib. Roma, sentenza 10/05/2024, n. 5444
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 14760/2023 r.g.l., vertente
TRA
IN DI, con gli avv.ti ELIA FRANCESCO e DE SALVATORE DANIELA
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con gli avv.ti MITTONI ENRICO e MORELLI MASSIMILIANO
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale ex L. 335/1995
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 3.5.2023, DI RI, già beneficiario di assegno sociale, prestazione identificata con il n. 04203104 cat. AS, ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
- con nota del 24.1.2023, l'INPS l'ha informata del ricalcolo della pensione n. 04203104 categoria AS dal 1° gennaio 2020 “sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020” e dell'avvenuta corresponsione, per il periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022, di
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un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 7.046,65;
- nella nota si legge che il ricalcolo comprende la rideterminazione della maggiorazione sociale e la rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione) e dal dettaglio delle variazioni emergono la riduzione, solo per l'anno 2022, sia dell'importo dell'assegno, da € 469,03 ad € 68,30, sia dell'importo della maggiorazione sociale, da € 185,41 ad € 44,09. Ciò esposto e considerato:
- che trova applicazione nella fattispecie il principio generale di irripetibilità delle pensioni di cui all'art. 52 della L. 88/1989 salvo che l'indebita percezione sia dovuta al dolo dell'interessato che qui non ricorre;
si evidenzia che tanto i redditi da assegno sociale del sig. RI quanto quelli del coniuge Di DI OR, deceduta in data 31.3.2023, la quale, da invalido totale, percepiva la
“prestazione Cat. INCIV e la relativa maggiorazione sociale (incremento al milione) per un totale di Euro 651,00 mensili”, sono erogati direttamente dall'INPS cosicché il sig. RI non era tenuto ad effettuare alcuna comunicazione all'Istituto;
- che deve, pertanto, escludersi in capo al ricorrente qualsiasi ipotesi di dolo od omissione e che le provvidenze oggetto di contestazione sono in ogni caso irripetibili perché anteriori alla lettera di accertamento del debito;
- che, inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lett. b), del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al d.P.R. 1338/1971 e che, di conseguenza, “L'indebito è… manifestamente errato perché controparte ha assunto quale riferimento unico contabile i redditi riconducibili all'anno 2020 per le somme erogate nell'anno 2022”, il ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di cui l'INPS ha chiesto la restituzione. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l'INPS si è costituito in giudizio resistendo alla domanda e facendo rilevare quanto segue:
- il ricorrente “non ha proposto alcun ricorso amministrativo impedendo così all'ufficio la rivalutazione della questione in sede di
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autotutela né tantomeno ha proposto una domanda di ricostituzione reddituale”;
- il ricorrente, “titolare di prestazione assistenziale così come il coniuge, non ha mai comunicato, né mediante RED né mediante dichiarazione fiscale, i redditi coniugali degli anni 2020 e 2022 e 2023 (uniche dichiarazioni RED solo per l'anno 2021)”;
- pertanto, attraversi ricostituzione automatizzata, si è provveduto a ricalcolare la prestazione in discorso “sulla base dei redditi presuntivamente percepiti dalla coppia dal 2020 in poi” e, più esattamente, incrociando i dati presenti nei propri archivi con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate si è potuto rilevare il possesso di “redditi derivanti da compravendita di immobili da parte del coniuge del ricorrente DI DI OR…, mai dichiarati né all'ente né al fisco” e “Sulla base del rinvenimento di tali redditi relativi all'anno 2020 e dei soli redditi da casellario per l'anno 2022 e 2023 (invalidità civile percepita dal coniuge)” si è provveduto a ricostituire la posizione del sig. RI;
- in definitiva, “per l'anno 2021 è scaturito un indebito determinato dal superamento della soglia reddituale dei coniugi: il reddito complessivo della coppia aumenterebbe infatti ad € 14.254 e sarebbe così determinato: € 96,00 il reddito personale 2020 del ricorrente oltre ad € 14.158 redditi conseguiti dal coniuge da terreni e € 27.423 da fabbricati nel 2020). I redditi complessivi sono superiori alla soglia di € 12.158,90 prevista per la prestazione in erogazione. Tali introiti hanno determinato il superamento della soglia reddituale in tale annualità ed in quella successiva determinante per l'erogazione dell'assegno sociale sino al 2022 (per il quale si fa riferimento all'anno precedente)”;
- “Per l'anno 2022 il credito per la prestazione riconosciuta in maniera ridotta in ragione delle somme percepite dal coniuge a titolo di invalidità civile è pari ad euro 6.187,48 (esclusa indennità di accompagnamento)”;
- per effetto dei “conguagli interni al ricalcolo viene riconosciuto un credito di euro 500 a favore del ricorrente così che il debito si riduce ad euro 6.546,45 (autoannullamento parziale dell'indebito)”;
- il riconoscimento al coniuge del sig. RI della maggiorazione, quale invalida totale, è da considerarsi “reddito incidente sulla misura dell'assegno sociale del ricorrente e della relativa maggiorazione”. Ciò rilevato e considerato:
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- che è inapplicabile alla fattispecie l'art. 52 della L. 88/1989 perché dettato in materia di prestazioni pensionistiche previdenziali e norma di carattere eccezionale;
- che l'indebita erogazione di cui si tratta è addebitabile al ricorrente essendo stata generata dagli introiti derivanti dalla vendita di beni immobili da parte del coniuge del sig. RI i quali hanno determinato il superamento della soglia reddituale prevista;
- che la regola della ripetibilità dell'indebito assistenziale dalla data del provvedimento che accerta i maggiori redditi “vale nel caso in cui il cittadino abbia adempiuto al proprio dovere di effettuare le dovute comunicazioni, mentre nel nostro caso il ricorrente ha omesso di indicare le somme percepite dal coniuge e non ha trasmesso i modelli Red”.
Per questi motivi
, l'INPS ha chiesto dichiararsi dovuta la restituzione dell'importo di € 6.546,45 a titolo di somme indebitamente erogate. All'udienza del 13.2.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza di rinvio con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), D.Lgs. 149/2022. Quindi, depositata dalla sola parte ricorrente la prevista nota scritta nel termine assegnato, la causa, istruita per via documentale, è stata decisa come di seguito.
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Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati. Giova premettere che l'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale che ha sostituito la pensione sociale con effetto dal 1° gennaio 1996. Essa è erogabile in favore dei cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e si trovino in disagiate condizioni economiche, o perché privi di reddito o perché in possesso di
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