Trib. Messina, sentenza 07/02/2024, n. 234
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Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 07/02/2024 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 632 / 2013 R.G. e vertente
TRA
MO MA, C.F. [...], ROMEO GRAZIA, C.F.
[...], e TA MA AU nata a [...] il [...]
(codice fiscale [...]);
CALI' LA TE nata a [...]
l'08/05/1937 (codice fiscale [...]);
TA US nato a [...]
(ME) il 10/02/1939 (codice fiscale [...]);
TA AS nato a
Castelmola (ME) il 20/01/1972 (codice fiscale [...]), n.q. di eredi della sig.ra
TA CA nata a [...] il [...] (codice fiscale
[...])ricorrenti, rappresentati e difesi dall'avv. PP Tribulato
CONTRO
CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore resistente rappresentato e difeso dall' avv. Carmelo Matafù;
e nei confronti di
CA IO , nato a [...] il [...] C.F. [...], PO
SA nato a [...] il [...] cod. fisc. [...], FILETI LO, nato a
IN il 19.12.1970 C.F. [...], NICOLOSI OR, nato a [...] il
20/06/1962 C.F. [...], IN LO nato a [...] il [...] C.F.
PNIPLA66D0F158U e VA AU, nato a [...] il [...] e C.F.
[...]resistenti rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Piccolo;
DE UC AN, nato a [...] il [...], ivi residente in [...],
Villaggio Santo, C.F. [...], resistente rappresentato e difeso dall'avv. Ketty
Terranova;
1 BR US, C.F. [...];
AGATI US, C.F
[...], CASUCCIO MICHELE, C.F. [...], D'ANGELO
ANTONIO, C.F. [...];
MAGGIORE IN, C.F. [...];
MONASTRA GA RO, C.F. [...];
SILVESTRO ANTONIO,
C.F. [...], URZI' AGATA, C.F. [...], ;
IN MA,
C.F. [...], resistente rappresentanti e difesi dall'avv. Emanuele De RA
Oggetto: diritto all'assunzione e risarcimento del danno
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
Con ricorso depositato in data 25.1.2013 MO LM, EO IA e TT NA esponevano:
- che il Consorzio per le Autostrade Siciliane aveva pubblicato nella GURS del 24.4.2004 avviso pubblico per la formazione di una graduatoria di personale con qualifica di ATE;
- che con delibera n. 126 del 3.7.2003 era stata approvata la graduatoria;
- che le ricorrenti unitamente ad altri 24 aspiranti risultavano essere in possesso del titolo di ATE ed inseriti in graduatoria;
- che tutti i 27 aspiranti avevano partecipato per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni alla realizzazione di progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 l. 1988 n. 67 ed erano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, c. 2 e 3 l. r.s. 85/1995 ad eccezione di IT IT, ER
IC, OR MA OS, SC LE e FI NE FI che, seppure non articolisti, risultavano essere stati avviati in lavori socialmente utili;
- che le odierne ricorrenti, unitamente ai 24 Ate avevano inoltrato, in data 13.5.2004, richiesta ex art.
66 d.lgs. 165/2001 all'UPL di IN, esperendo il tentativo di conciliazione al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'applicazione della riserva di legge pari al 50% delle assunzioni a tempo indeterminato;
- che in data 7.9.2004 tra le parti veniva sottoscritto verbale di conciliazione con il quale il CAS si era obbligato ad applicare la riserva di legge;
- che con delibera n. 49 del 12.5.2005 il CAS statuiva l'assunzione di n 49 ATE senza applicare alcuna riserva di legge;
- che i 24 riservisti presentavano ricorso innanzi al Tribunale di IN che si concludeva con sentenza n. 301 del 2008 con la quale veniva riconosciuto il diritto dei ricorrenti a beneficiare delle riserve spettanti agli articolisti ed agli lsu nei limiti di 15 e 9 posti per un totale di 24 riservisti e ordinava l'assunzione dei 24 riservisti;
2
- che a seguito della notifica della sentenza il Cas invitava i riservisti a prendere servizio con decorrenza 1.7.2008;
- che di tali 24 ATE IN SE , AS PP, CL DO e CO MA rinunciavano all'assunzione a tempo indeterminato facendo sorgere in capo a LL NE FI ed alle ricorrenti il diritto all'assunzione per scorrimento della graduatoria.
Ciò premesso chiedevano che venisse accertato il diritto all'applicazione delle riserve di legge e che venisse riconosciuto il proprio diritto all'assunzione a tempo indeterminato in quota di riserva ordinando al Cas l'immediata assunzione delle ricorrrenti;
chiedevano inoltre che il Cas venisse condannato al risarcimento dai danni patiti pari agli stipendi lordi non percepiti quale ata sin dal
12.5.2005 o dal 1.7.2008.
Si costituiva in giudizio il CAS contestando il fondamento del ricorso.
Con provvedimento del 13.5.2016 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria approvata con delibera n. 126 del 3.7.2003.
Con memoria del 22.3.2017 si costituivano in giudizio RA MA , RI AR , LE
OL, IC TO, PI OL e RO UR, chiedendo che alla graduatoria approvata con delibera 126 del 03.07.2003 non venissero
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 07/02/2024 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 632 / 2013 R.G. e vertente
TRA
MO MA, C.F. [...], ROMEO GRAZIA, C.F.
[...], e TA MA AU nata a [...] il [...]
(codice fiscale [...]);
CALI' LA TE nata a [...]
l'08/05/1937 (codice fiscale [...]);
TA US nato a [...]
(ME) il 10/02/1939 (codice fiscale [...]);
TA AS nato a
Castelmola (ME) il 20/01/1972 (codice fiscale [...]), n.q. di eredi della sig.ra
TA CA nata a [...] il [...] (codice fiscale
[...])ricorrenti, rappresentati e difesi dall'avv. PP Tribulato
CONTRO
CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore resistente rappresentato e difeso dall' avv. Carmelo Matafù;
e nei confronti di
CA IO , nato a [...] il [...] C.F. [...], PO
SA nato a [...] il [...] cod. fisc. [...], FILETI LO, nato a
IN il 19.12.1970 C.F. [...], NICOLOSI OR, nato a [...] il
20/06/1962 C.F. [...], IN LO nato a [...] il [...] C.F.
PNIPLA66D0F158U e VA AU, nato a [...] il [...] e C.F.
[...]resistenti rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Piccolo;
DE UC AN, nato a [...] il [...], ivi residente in [...],
Villaggio Santo, C.F. [...], resistente rappresentato e difeso dall'avv. Ketty
Terranova;
1 BR US, C.F. [...];
AGATI US, C.F
[...], CASUCCIO MICHELE, C.F. [...], D'ANGELO
ANTONIO, C.F. [...];
MAGGIORE IN, C.F. [...];
MONASTRA GA RO, C.F. [...];
SILVESTRO ANTONIO,
C.F. [...], URZI' AGATA, C.F. [...], ;
IN MA,
C.F. [...], resistente rappresentanti e difesi dall'avv. Emanuele De RA
Oggetto: diritto all'assunzione e risarcimento del danno
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
Con ricorso depositato in data 25.1.2013 MO LM, EO IA e TT NA esponevano:
- che il Consorzio per le Autostrade Siciliane aveva pubblicato nella GURS del 24.4.2004 avviso pubblico per la formazione di una graduatoria di personale con qualifica di ATE;
- che con delibera n. 126 del 3.7.2003 era stata approvata la graduatoria;
- che le ricorrenti unitamente ad altri 24 aspiranti risultavano essere in possesso del titolo di ATE ed inseriti in graduatoria;
- che tutti i 27 aspiranti avevano partecipato per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni alla realizzazione di progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 l. 1988 n. 67 ed erano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, c. 2 e 3 l. r.s. 85/1995 ad eccezione di IT IT, ER
IC, OR MA OS, SC LE e FI NE FI che, seppure non articolisti, risultavano essere stati avviati in lavori socialmente utili;
- che le odierne ricorrenti, unitamente ai 24 Ate avevano inoltrato, in data 13.5.2004, richiesta ex art.
66 d.lgs. 165/2001 all'UPL di IN, esperendo il tentativo di conciliazione al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'applicazione della riserva di legge pari al 50% delle assunzioni a tempo indeterminato;
- che in data 7.9.2004 tra le parti veniva sottoscritto verbale di conciliazione con il quale il CAS si era obbligato ad applicare la riserva di legge;
- che con delibera n. 49 del 12.5.2005 il CAS statuiva l'assunzione di n 49 ATE senza applicare alcuna riserva di legge;
- che i 24 riservisti presentavano ricorso innanzi al Tribunale di IN che si concludeva con sentenza n. 301 del 2008 con la quale veniva riconosciuto il diritto dei ricorrenti a beneficiare delle riserve spettanti agli articolisti ed agli lsu nei limiti di 15 e 9 posti per un totale di 24 riservisti e ordinava l'assunzione dei 24 riservisti;
2
- che a seguito della notifica della sentenza il Cas invitava i riservisti a prendere servizio con decorrenza 1.7.2008;
- che di tali 24 ATE IN SE , AS PP, CL DO e CO MA rinunciavano all'assunzione a tempo indeterminato facendo sorgere in capo a LL NE FI ed alle ricorrenti il diritto all'assunzione per scorrimento della graduatoria.
Ciò premesso chiedevano che venisse accertato il diritto all'applicazione delle riserve di legge e che venisse riconosciuto il proprio diritto all'assunzione a tempo indeterminato in quota di riserva ordinando al Cas l'immediata assunzione delle ricorrrenti;
chiedevano inoltre che il Cas venisse condannato al risarcimento dai danni patiti pari agli stipendi lordi non percepiti quale ata sin dal
12.5.2005 o dal 1.7.2008.
Si costituiva in giudizio il CAS contestando il fondamento del ricorso.
Con provvedimento del 13.5.2016 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria approvata con delibera n. 126 del 3.7.2003.
Con memoria del 22.3.2017 si costituivano in giudizio RA MA , RI AR , LE
OL, IC TO, PI OL e RO UR, chiedendo che alla graduatoria approvata con delibera 126 del 03.07.2003 non venissero
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