Trib. Brescia, sentenza 10/12/2024, n. 5086
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Testo completo
N. 824/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 834 del ruolo generale dell'anno 2022 e promosso da:
RI TT (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Roca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, viale sant'Eufemia n. 104 B, in forza di giusta procura presente in atti;
-Attore
Contro
NI GN (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Spiaggiari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, via Solferino n. 55, in forza giusta procura presente in atti;
-Convenuto
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex. art. 617 c.p.c..
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 22.02.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
SE AT ha introdotto procedura di esecuzione immobiliare a carico di TT ES in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 7081/09 del Tribunale di Brescia.
Con ricorso notificato in data 16.11.2020, TT ES, debitrice esecutata nel procedimento n.
404/2020 R.G. Es.., ha proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, chiedendo, previa sospensione del procedimento esecutivo, “accertata e dichiarata la nullità della notifica e dell'atto di precetto, della notifica e del pignoramento immobiliare, la nullità del titolo e l'illegittimità della richiesta di duplicazione del titolo ex art.
476 c.p.c., accertata e dichiarata la tempestività dell'opposizione, dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore sig. SE AT di procedere ad esecuzione forzata…” ed inoltre “la sopravvenuta soddisfazione della pretesa rispetto al decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 7981/09/2020 R.G. 14472/09…”, con vittoria di spese ed onorari e danni ex art. 96 c.p.c..
Il G.E., nella fese sommaria dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, con ordinanza in data
28.11.2021, “con particolare riguardo all'eccepita nullità della notifica del precetto e del successivo atto di pignoramento immobiliare”, ha sospeso l'esecuzione immobiliare, fissando termine di 60 giorni per l'inizio del giudizio di merito e riservando all'esito di questo la liquidazione delle spese.
Nelle more del procedimento di opposizione in epigrafe, questo Tribunale, adito da TT ES in opposizione a nuovo atto di precetto notificato da EM AT in data 26.1.2021 (causa n.
1782/2021 R.G.), ha pronunziato in data 10.6.2021 ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo medesimo, comunicata il 14.06.2021.
SE AT ha proposto reclamo ex art. 669-terdecies al Collegio (R.G. 7758/2021), che è stato rigettato con ordinanza collegiale in data 4.11.2021.
La causa di opposizione a precetto n. 1782/2021 R.G. si è conclusa in data 18.07.2023, con sentenza n.
1917/2023 con cui il Giudice ha accolto l'opposizione di TT ES e, conseguentemente, ha dichiarato l'inesistenza del diritto di agire esecutivamente in capo a SE AT, ha rigettato la domanda di condanna ex. art. 96 c.p.c. ed infine ha condannato SE AT a rifondere a TT
ES le spese di causa.
In data 26.01.2022 SE AT ha introdotto il presente giudizio di merito, iscritto al n. 824/2022
R.G. ex. art. 618 c.p.c..
SE AT nell'atto introduttivo ha evidenziato l'infondatezza dell'opposizione agli atti esecutivi e dell'opposizione all'esecuzione proposte da TT ES, richiamando la memoria difensiva depositata il 14 dicembre 2020.
Si è ritualmente costituita TT ES, la quale ha contestato integralmente le deduzioni di SE
AT, deducendo:
-in via preliminare, l'improcedibilità della domanda, posto che l'atto di citazione risulta privo dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c.;
- è mancata la notifica del precetto, in quanto l'Ufficiale giudiziario ha ammesso di non essersi mai recato al civico n. 66 e pertanto non vi sono i presupposti di cui all'art. 143 c.p.c. da cui ne consegue altresì la nullità di tutti gli atti successivi ex. art. 159 c.p.c.;
- vi è cessazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 834 del ruolo generale dell'anno 2022 e promosso da:
RI TT (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Roca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, viale sant'Eufemia n. 104 B, in forza di giusta procura presente in atti;
-Attore
Contro
NI GN (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Spiaggiari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, via Solferino n. 55, in forza giusta procura presente in atti;
-Convenuto
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex. art. 617 c.p.c..
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 22.02.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
SE AT ha introdotto procedura di esecuzione immobiliare a carico di TT ES in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 7081/09 del Tribunale di Brescia.
Con ricorso notificato in data 16.11.2020, TT ES, debitrice esecutata nel procedimento n.
404/2020 R.G. Es.., ha proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, chiedendo, previa sospensione del procedimento esecutivo, “accertata e dichiarata la nullità della notifica e dell'atto di precetto, della notifica e del pignoramento immobiliare, la nullità del titolo e l'illegittimità della richiesta di duplicazione del titolo ex art.
476 c.p.c., accertata e dichiarata la tempestività dell'opposizione, dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore sig. SE AT di procedere ad esecuzione forzata…” ed inoltre “la sopravvenuta soddisfazione della pretesa rispetto al decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 7981/09/2020 R.G. 14472/09…”, con vittoria di spese ed onorari e danni ex art. 96 c.p.c..
Il G.E., nella fese sommaria dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, con ordinanza in data
28.11.2021, “con particolare riguardo all'eccepita nullità della notifica del precetto e del successivo atto di pignoramento immobiliare”, ha sospeso l'esecuzione immobiliare, fissando termine di 60 giorni per l'inizio del giudizio di merito e riservando all'esito di questo la liquidazione delle spese.
Nelle more del procedimento di opposizione in epigrafe, questo Tribunale, adito da TT ES in opposizione a nuovo atto di precetto notificato da EM AT in data 26.1.2021 (causa n.
1782/2021 R.G.), ha pronunziato in data 10.6.2021 ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo medesimo, comunicata il 14.06.2021.
SE AT ha proposto reclamo ex art. 669-terdecies al Collegio (R.G. 7758/2021), che è stato rigettato con ordinanza collegiale in data 4.11.2021.
La causa di opposizione a precetto n. 1782/2021 R.G. si è conclusa in data 18.07.2023, con sentenza n.
1917/2023 con cui il Giudice ha accolto l'opposizione di TT ES e, conseguentemente, ha dichiarato l'inesistenza del diritto di agire esecutivamente in capo a SE AT, ha rigettato la domanda di condanna ex. art. 96 c.p.c. ed infine ha condannato SE AT a rifondere a TT
ES le spese di causa.
In data 26.01.2022 SE AT ha introdotto il presente giudizio di merito, iscritto al n. 824/2022
R.G. ex. art. 618 c.p.c..
SE AT nell'atto introduttivo ha evidenziato l'infondatezza dell'opposizione agli atti esecutivi e dell'opposizione all'esecuzione proposte da TT ES, richiamando la memoria difensiva depositata il 14 dicembre 2020.
Si è ritualmente costituita TT ES, la quale ha contestato integralmente le deduzioni di SE
AT, deducendo:
-in via preliminare, l'improcedibilità della domanda, posto che l'atto di citazione risulta privo dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c.;
- è mancata la notifica del precetto, in quanto l'Ufficiale giudiziario ha ammesso di non essersi mai recato al civico n. 66 e pertanto non vi sono i presupposti di cui all'art. 143 c.p.c. da cui ne consegue altresì la nullità di tutti gli atti successivi ex. art. 159 c.p.c.;
- vi è cessazione
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