Trib. Milano, sentenza 13/11/2024, n. 9807

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 13/11/2024, n. 9807
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 9807
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

N. 13214/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 06/04/2022, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 7/10/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 23/10/2024 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BERTOGLIO ELENA con studio in CORSO MARTIRI DELLA
LIBERTA', 7 BRESCIA presso il quale è elettivamente domiciliata,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( c.f. ,) nato a [...] il [...] , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. TRESOLDI DIEGO con studio in VIA MAZZINI, 46 TREZZO
D'ADDA presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E
AVV. LUCIA MELLA, Curatore Speciale dei minori nata il [...], nata il Persona_1 Per_2
16.10.2018 e nato il [...], nominata con provvedimento del 23.11.2022, con studio in Per_3
Milano Via Vincenzo Monti n. 34,

Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 15.4.2022

OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
NEL MERITO:
- rigettare le domande tutte formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;

- pronunciare la separazione personale fra i coniugi, alle seguenti condizioni: Per_ 1) affidare in via super esclusiva i figli , e alla madre, NO Per_1 Per_3 Parte_1
, con collocazione prevalente dei medesimi presso l'abitazione della stessa, sita in Cambiago (MI), Via
[...] Comotti n. 10/6;

2) assegnazione della casa coniugale, sita in Cambiago (MI), Via Comotti n. 10/6, appartamento al piano primo composto di due locali, cucina abitabile, servizi, due balconi e pertinente vano di cantina al piano secondo interrato, nella palazzina 6 oltre a pertinente box al piano secondo interrato della palazzina 4, dette unità immobiliari sono censite nel Catasto Fabbricati come segue:
- foglio 1, mappale 578 sub. 715, Via Angelo Comotti n. 10, piano 1-s2, categoria A/2, classe 1, vani 4,5, R.C.
Euro 464,81 (di proprietà di ½ (un mezzo) ciascuno dei signori e );
CP_2 Parte_1

- foglio 1, mappale 568 sub. 23 Via Angelo Comotti n. 10/6, piano S2, categoria C/6, classe 3, metri quadrati 20, R.C. Euro 42,35 (di proprietà del signor ), dove attualmente vive il nucleo familiare, alla madre, CP_2 quale genitore convivente con i figli minori, con i mobili ivi presenti, dalla quale il sig. ha già CP_2 asportato i propri effetti personali;

3) il padre avrà facoltà di tenere presso di sé o, comunque, di occuparsi dei minori nei modi e nei tempi che verranno ritenuti più idonei alla tutela ed alla cura degli stessi, previa verifica delle capacità genitoriali del signor ed in ogni caso con modalità protetta ed in spazio neutro sino a che il padre non si sarà sottoposto CP_2 ad una verifica sulle propria capacità genitoriale con esito positivo e sempre che tali frequentazioni non siano pregiudizievoli alla crescita serena dei minori;

4) porre a carico del sig. , per il mantenimento dei figli, un assegno mensile dell'importo di CP_2
€.#1.050,00 (€350,00 per ciascun figlio), o quello maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
Per_ 5) porre a carico del sig. il 100% del costo della mensa scolastica di e ed il CP_2 Per_1

100% delle spese extra assegno relative ai tre figli come da Linee Guida della Corte di Appello e del Tribunale
Ordinario di Milano del 14 novembre 2017;
6) porre a carico del sig. per il mantenimento della moglie, un assegno mensile CP_2 dell'importo di €250,00, o quello maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
7) alla luce dell'affidamento super esclusivo, disporre che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla NO , quale genitore affidatario dei minori. Parte_1

In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante come previsto dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art.2 D.M. 55/14), oltre ad accessori di legge e successive spese occorrende.”

Per : CP_1
Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria e statuizione, così provvedere:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi parti in causa;

2) confermare l'assegnazione alla GN della casa coniugale sita in Cambiago Parte_1
(MI), via Comotti n. 10/6 costituita da appartamento posto al piano primo di due locali, cucina abitabile, servizi, due balconi e pertinente vano di cantina al piano secondo interrato, identificata catastalmente al foglio 1, mappale
568 sub. 23 Via Angelo Comotti n. 10/6, piano S2, categoria C/6, classe 3, metri quadrati 20, R.C. Euro 42,35, il tutto come da titolo d'acquisto prodotto quale documento 4 da parte ricorrente e con esclusione di ogni altro bene immobiliare, box et similia, di proprietà esclusiva del Sig. ancorché sito al medesimo Indirizzo CP_2 ovvero ad esso prossimo;
Per_

3) affidare i figli minori , e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_3 prevalente presso la madre e con facoltà per il padre, tenuto conto della sua attuale residenza di fatto in Catania, di vederli e frequentarli ogni qualvolta gli sarà possibile e beninteso previo accordo con la madre e nel rispetto dei loro impegni di vita e della loro gestione quotidiana da parte della madre stessa ovvero, in subordine, laddove il Giudice dovesse ritenere di confermare l'affidamento dei minori all'Ente e la loro collocazione presso la Per_ madre disposti in corso di causa, determinare modalità e tempi di visita e frequentazione di , e Per_1 da parte del padre;
Per_3

4) determinare nella somma mensile di Euro 200,00 per ciascun figlio minore il contributo al mantenimento della prole a carico del padre, da rivalutarsi annualmente dall'anno e dal mese successivo a quello di pronuncia della sentenza e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo;

5) rigettare, per le ragioni svolte, la domanda di mantenimento avanzata dalla Sig.ra ovvero Pt_1 ridurre ad Euro 200,00 mensili l'ammontare del relativo assegno.”

Per il CURATORE SPECIALE

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così disporre Per_
- Affidare i minori , e in via super esclusiva alla madre NO Per_1 Persona_4 Parte_1
con collocamento prevalente degli stessi presso la residenza familiare sita in Cambiago (MI) via
[...] Comotti 10/6 confermando l'assegnazione della casa familiare alla madre;

- disporre la prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio Sociale competente della madre per un supporto al ruolo genitoriale;

- disporre la prosecuzione degli incontri padre e figli presso lo Spazio Neutro distrettuale e la Regolamentazione della frequentazione padre e figli mediante un calendario stilato dai Servizi Sociali, nell'interessi dei figli minori;

- disporre la prosecuzione del lavoro in rete con la NPIA di ZO per procedere con la necessaria valutazione psicodiagnostica di Per_3
- Disporre, se ritenuti necessari, i seguenti interventi: o la prosecuzione del lavoro in rete con gli adulti di professionisti che affiancano i membri del nucleo familiare;

o la prosecuzione dello spazio di intervento educativo domiciliare con la madre;

o la co-costruzione di un percorso di supporto genitoriale paterno con gli operatori sociosanitari del suo luogo di attuale domicilio.
- Porre a carico del signor il versamento di un contributo al mantenimento dei figli minori CP_2 dell'ammontare di € 500,00 cadauno, per un totale di € 1.500,00 mensile da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione ISTAT, fino al raggiungimento della indipendenza economica dei figli minori;

- disporre che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla sig.ra in quanto genitore Pt_1 collocatario;

- porre a carico del signor il versamento della quota del 100% delle spese straordinarie CP_2 relative ai figli minorenni, come da protocollo del Tribunale di Milano.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio Civile in Almenno San Parte_1 CP_2
Salvatore (BG) in Milano in data 21.3.2009, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto
Comune - anno 2009, n. 2 parte I;
dall'unione coniugale sono nati il 9.4.2015, il Per_1 Per_2
16.10.2018 e il 30.10.2020. Per_3
Con ricorso depositato il 5.4.2022 la chiedeva la separazione dal marito, l'affidamento Pt_1
condiviso dei minori con tempi di permanenza presso il padre che tenessero conto dei propri turni lavorativi, l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà, un assegno perequativo per il mantenimento dei minori nella misura di € 350,00 per ciascun figlio e di € 250,00 per il proprio mantenimento, essendo priva di un lavoro lasciato dopo la nascita della secondogenita per dedicarsi interamente ai figli.
A sostegno della domanda narrava di un' unione coniugale molto difficile a causa dei comportamenti aggressivi, svalutanti e connotati da ingiustificata e soffocante gelosia tenuta dal marito, anche a volte alla presenza dei figli, tutti in tenera età, per i quali aveva anche sporto querela per maltrattamenti in famiglia. Descriveva il resistente come un accentratore che aveva sempre gestito il denaro secondo le esigenze che lo stesso, in via
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