Trib. Lucca, sentenza 04/12/2024, n. 442
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Testo completo
N. R.G. 821/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 821/2022
Oggi 4 dicembre 2024 alle ore 9.24 innanzi alla dott.ssa Alfonsina Manfredini nella sua stanza virtuale e in collegamento da remoto con l'applicativo TEAMS, sono comparsi:
Per l'avv. Tilde BARATTA Parte_1
Per 'avv. Tommaso BERTUCCELLI Controparte_1
I difensori dichiarano di essere soli nel loro studio e che non sono in atto sistemi di registrazione dell'udienza
È altresì presente nella stanza fisica d'udienza il dott. Pietro CIMA funzionario addetto all'UpP
Il Giudice invia i difensori alla discussione
Essi discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'Avv. Baratta in merito all'eccezione di controparte ribadisce che il divieto non opera potendo il Giudice ammettere prove anche al di fuori dei limiti stabiliti al codice civile. Inoltre indica che per un mero errore nel ricorso è stato indicato per le trasferte l'art. 32 del CCNL invece dell'art. 39. L'avv. Bertuccelli si riporta alle eccezioni tutte e alle difese già svolte negli atti di causa e anche nella nota conclusiva relativa alla causa RG 955/2022 nonché alla nota conclusiva oggi depositata.
I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza e dichiarano altresì che
l'udienza si è svolta regolarmente
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 12:55 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott. Alfonsina Manfredini
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Alfonsina Manfredini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 821/2022 promossa da:
, C.F. , con il patrocinio degli avvocati Tilde BARATTA e Parte_1 C.F._1
Massimo MARTINELLI ricorrente
e
n persona del l.r p.t. con il patrocinio dell'avv. Tommaso Controparte_1
BERTUCCELLI resistente
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni del ricorrente
“1. Voglia accertare che dal 01/07/2020 al 30/11/2020 o da quella data che sarà ritenuta di giustizia al ricorrente spettava la retribuzione netta € 3.500,00, comprensiva degli istituti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale
e territoriale del settore Lapidei Aziende Industriali ed esclusi i ratei di mensilità aggiuntive e di TFR;
2. Voglia, conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 legale in Massa, Via Dorsale 114, p.iva , a pagare al ricorrente, per le causali di cui alle premesse, a titolo di P.IVA_1 differenze salariali conseguenti alla mancata corresponsione dei ratei di mensilità aggiuntive (13ma e 14ma) e del trattamento di fine rapporto maturate dal 01/07/2020, alla data del 30/11/2020, la complessiva somma di € 6.195,16, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa in applicazione anche dell'art. 36 Cost., oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3. Voglia accertare che dal 23/08/2020 al 30/11/2020 o da quella data che sarà ritenuta di giustizia il ricorrente è stato illegittimamente adibito a mansioni inferiori rientranti in una diversa categoria legale rispetto a quella di assunzione e, per
l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Massa, Via Controparte_1
1 Dorsale 114, p.iva , a pagare al ricorrente, per le causali di cui alle premesse, la somma di netti € 10.500,00, P.IVA_1
o la diversa somma, da determinarsi eventualmente in via equitativa, ritenuta di giustizia;
4. Voglia altresì condannare, per le causali di cui in premessa, la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede legale in Massa, Via Dorsale 114, p.iva a pagare al ricorrente, a titolo di retribuzione P.IVA_1 delle ore di viaggio come previsto dal CCNL di settore, lordi € 91,09 per ogni giorno in cui lo stesso ha dovuto recarsi da
Massa presso la cava della e, quindi, lordi € 6.558,48 o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre CP_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
5. Voglia infine condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Massa, Via Dorsale 114, p.iva , a pagare tutti i compensi, le spese e competenze del presente giudizio, come P.IVA_1 da tabelle professionali;
Si dichiara che la presente causa è di valore pari ad € 23.253,64 e non è soggetta al pagamento del contributo unificato in ragione del reddito del nucleo familiare del ricorrente.
Conclusioni della società resistente
“-rigettare tutte le domande proposte dal sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate;
-con Parte_1 vittoria di spese e compensi di lite.”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)-Il ricorrente a fondamento delle domande sopra riportate ha esposto che:
-aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full time inquadrato nel livello C del CCNL Lapidei Aziende Industriali.
- aveva concordato con la società, prima della formale assunzione, una retribuzione di un importo pari a
3.500 euro netti, superiore a quanto previsto dal relativo livello di inquadramento contrattuale, stante la particolare esperienza maturata dal ricorrente nel settore lapideo.
- la retribuzione, come concordata dalle parti, avrebbe dovuto costituire la base di calcolo di tutti gli ulteriori istituti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore e così, a suo dire, i ratei di mensilità aggiuntive e il TFR avrebbero dovuto essere calcolati sulla suindicata retribuzione convenzionale
(mensilmente ammontante a 3.500,00 netti), mentre la società aveva inserito nel computo dei 3500 euro corrisposti come mensilità ordinaria anche i ratei dei suddetti elementi retributivi accessori e differiti – tredicesima, quattordicesima e TFR- rendendo la retribuzione omnicomprensiva e non facendo percepire al lavoratore tali elementi retributivi accessori e differiti quali emolumenti in più
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 821/2022
Oggi 4 dicembre 2024 alle ore 9.24 innanzi alla dott.ssa Alfonsina Manfredini nella sua stanza virtuale e in collegamento da remoto con l'applicativo TEAMS, sono comparsi:
Per l'avv. Tilde BARATTA Parte_1
Per 'avv. Tommaso BERTUCCELLI Controparte_1
I difensori dichiarano di essere soli nel loro studio e che non sono in atto sistemi di registrazione dell'udienza
È altresì presente nella stanza fisica d'udienza il dott. Pietro CIMA funzionario addetto all'UpP
Il Giudice invia i difensori alla discussione
Essi discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'Avv. Baratta in merito all'eccezione di controparte ribadisce che il divieto non opera potendo il Giudice ammettere prove anche al di fuori dei limiti stabiliti al codice civile. Inoltre indica che per un mero errore nel ricorso è stato indicato per le trasferte l'art. 32 del CCNL invece dell'art. 39. L'avv. Bertuccelli si riporta alle eccezioni tutte e alle difese già svolte negli atti di causa e anche nella nota conclusiva relativa alla causa RG 955/2022 nonché alla nota conclusiva oggi depositata.
I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza e dichiarano altresì che
l'udienza si è svolta regolarmente
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 12:55 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott. Alfonsina Manfredini
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Alfonsina Manfredini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 821/2022 promossa da:
, C.F. , con il patrocinio degli avvocati Tilde BARATTA e Parte_1 C.F._1
Massimo MARTINELLI ricorrente
e
n persona del l.r p.t. con il patrocinio dell'avv. Tommaso Controparte_1
BERTUCCELLI resistente
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni del ricorrente
“1. Voglia accertare che dal 01/07/2020 al 30/11/2020 o da quella data che sarà ritenuta di giustizia al ricorrente spettava la retribuzione netta € 3.500,00, comprensiva degli istituti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale
e territoriale del settore Lapidei Aziende Industriali ed esclusi i ratei di mensilità aggiuntive e di TFR;
2. Voglia, conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 legale in Massa, Via Dorsale 114, p.iva , a pagare al ricorrente, per le causali di cui alle premesse, a titolo di P.IVA_1 differenze salariali conseguenti alla mancata corresponsione dei ratei di mensilità aggiuntive (13ma e 14ma) e del trattamento di fine rapporto maturate dal 01/07/2020, alla data del 30/11/2020, la complessiva somma di € 6.195,16, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa in applicazione anche dell'art. 36 Cost., oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3. Voglia accertare che dal 23/08/2020 al 30/11/2020 o da quella data che sarà ritenuta di giustizia il ricorrente è stato illegittimamente adibito a mansioni inferiori rientranti in una diversa categoria legale rispetto a quella di assunzione e, per
l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Massa, Via Controparte_1
1 Dorsale 114, p.iva , a pagare al ricorrente, per le causali di cui alle premesse, la somma di netti € 10.500,00, P.IVA_1
o la diversa somma, da determinarsi eventualmente in via equitativa, ritenuta di giustizia;
4. Voglia altresì condannare, per le causali di cui in premessa, la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede legale in Massa, Via Dorsale 114, p.iva a pagare al ricorrente, a titolo di retribuzione P.IVA_1 delle ore di viaggio come previsto dal CCNL di settore, lordi € 91,09 per ogni giorno in cui lo stesso ha dovuto recarsi da
Massa presso la cava della e, quindi, lordi € 6.558,48 o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre CP_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
5. Voglia infine condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Massa, Via Dorsale 114, p.iva , a pagare tutti i compensi, le spese e competenze del presente giudizio, come P.IVA_1 da tabelle professionali;
Si dichiara che la presente causa è di valore pari ad € 23.253,64 e non è soggetta al pagamento del contributo unificato in ragione del reddito del nucleo familiare del ricorrente.
Conclusioni della società resistente
“-rigettare tutte le domande proposte dal sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate;
-con Parte_1 vittoria di spese e compensi di lite.”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)-Il ricorrente a fondamento delle domande sopra riportate ha esposto che:
-aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full time inquadrato nel livello C del CCNL Lapidei Aziende Industriali.
- aveva concordato con la società, prima della formale assunzione, una retribuzione di un importo pari a
3.500 euro netti, superiore a quanto previsto dal relativo livello di inquadramento contrattuale, stante la particolare esperienza maturata dal ricorrente nel settore lapideo.
- la retribuzione, come concordata dalle parti, avrebbe dovuto costituire la base di calcolo di tutti gli ulteriori istituti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore e così, a suo dire, i ratei di mensilità aggiuntive e il TFR avrebbero dovuto essere calcolati sulla suindicata retribuzione convenzionale
(mensilmente ammontante a 3.500,00 netti), mentre la società aveva inserito nel computo dei 3500 euro corrisposti come mensilità ordinaria anche i ratei dei suddetti elementi retributivi accessori e differiti – tredicesima, quattordicesima e TFR- rendendo la retribuzione omnicomprensiva e non facendo percepire al lavoratore tali elementi retributivi accessori e differiti quali emolumenti in più
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