Trib. Macerata, sentenza 29/03/2024, n. 349

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Macerata, sentenza 29/03/2024, n. 349
Giurisdizione : Trib. Macerata
Numero : 349
Data del deposito : 29 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 2434/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa S G ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2434/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VERDUCCI Parte_1 C.F._1
BERNADETTE, giusta procura alle liti depositata congiuntamente all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore ad Ancona al Corso Mazzini n.148
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. M AANDRA, CP_1 C.F._2
giusta procura alle liti depositata congiuntamente alla comparsa di costituzione e risposta del
12.1.2021, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Montecosaro in Via Aurelio Saffi
n.48
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. A P, giusta CP_2 C.F._3
procura speciale alle liti depositata congiuntamente alla comparsa di costituzione e risposta del
17.12.2020, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Civitanova Marche in Via
Sabotino n.23
CONVENUTI
Oggetto: Regime patrimoniale della famiglia ex art. 159 e s.s. c.c. – annullamento contratto di compravendita autoveicolo
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10
Precisate all'udienza del 12.2.2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Per parte attrice:
precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. con reiterazione della richiesta di pagamento anche delle migliorie apportate al bene, accertamenti da parte della Guardia di Finanza in relazione alla vendita del camper, in particolare sui pagamenti in contante effettuati dalla Sig.ra al salone e di chiarimenti da sottoporre al CTU CP_2 Parte_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta,
IN VIA PRINCIPALE:
Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, che il camper Fiat Auto spa 230BLMAB 1D
MC LOUIS tg BG776TA, faceva parte della comunione legale dei coniugi e Parte_1 CP_1
e questa ultima, senza consenso dell'attore né convalida da parte di questo ultimo, ha provveduto alla vendita del bene immobile registrato e per l'effetto, ex art. 184 c.c., annullare la vendita del predetto bene mobile registrato e ordinare la ricostituzione della comunione legale con tutte le statuizioni del caso e le relative trascrizioni nei pubblici registri automobilistici;

IN SUBORDINE:
Nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di annullamento della vendita del camper
Fiat Auto spa 230BLMAB 1D MC LOUIS tg BG776TA effettuata dalla sig. ra in violazione CP_1 dell'art. 184 c.c., senza il consenso né la convalidata da parte del sig. , disporre Parte_1 comunque la ricostituzione della comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, il pagamento dell'equivalente all'attore previa verificare del reale prezzo di mercato del bene in questione;

IN VIA ISTRUTTORIA
-si chiede che venga disposta fin da ora ex art. 210 c.p.c. l'esibizione da parte della convenuta CP_1
di tutta la sua movimentazione bancaria di questi ultimi dieci anni;

[...]
-si chiede che vengano disposti accertamenti da parte della Guardia di Finanza in relazione alla vendita del camper oggetto del presente ricorso, in particolare sui pagamenti in contanti effettuati dalla sig.ra al salone ;
-con ogni più ampia CP_2 Parte_2

riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
pagina 2 di 10 Con vittoria di spese di lite e competenze professionali di causa.
Per parte convenuta : CP_1
come da prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (non essendo state depositate note scritte all'atto dell'udienza di pc)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati
IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;

Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”
Per parte convenuta : CP_2
insiste per l'acquisizione della documentazione tutta indicata nelle note d'udienza del 05/07/2023 (1-
Scrittura in data 13/04/2019 a firma di deposito in vendita del camper oggetto di giudizio CP_1
presso la concessionaria ;

2- Atto di vendita in data 18/12/2019 in favore di Org_1 CP_2
del camper oggetto di giudizio;

3- Atto di acquisto da parte di di autovettura previa
[...] CP_3
permuta del camper oggetto di giudizio. ) in quanto imprescindibili ai fini della decisione e non depositate tempestivamente in quanto venute in possesso della convenuta solo nella CP_2
data indicata.
Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contraiis reiectis, accertato che l'acquisto da parte della convenuta del camper oggetto di giudizio è avvenuto per il tramite della CP_2 [...]
, corrente in Piediripa di Macerata, al prezzo complessivo di €. 9.700,00, respingere la Org_2
domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 10
La presente sentenza è redatta in forma succinta, come consentito dagli artt. 132 comma 2, numero 4)
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., limitandosi il giudice a richiamare i soli profili di fatto e diritto e le questioni rilevanti ai fini della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 2-5.10.2020, domandava l'annullamento Parte_1
della vendita del camper Fiat Auto spa 230BLMAB 1D MC LOUIS tg BG776TA operata dalla moglie
in favore di in data 17.12.2019 al prezzo (non corrispondente a suo dire al CP_1 CP_2
valore del mezzo) di euro 4.000,00, ex art. 184 c.c., trattandosi di bene appartenente alla comunione legale, ordinandone la ricostituzione o, in subordine, con pagamento dell'equivalente.
Fissata la prima udienza in citazione al 11.1.2021 e differita d'ufficio al 13/1/2021, si costituivano in giudizio le due convenute le quali contestavano la fondatezza della domanda attorea.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., acquisite le produzioni documentali delle parti, la causa era istruita a mezzo ordine di esibizione e prove orali e successivamente fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale la causa era rimessa sul ruolo dall'allora G.I. per l'espletamento della
CTU e come da d.p. 3/2023 perveniva allo scrivente magistrato, che
- Formulava il quesito al CTU, il quale constatava che il camper era stato nuovamente venduto e, di conseguenza, sulla base del successivo quesito (ordinanza del 20.9.2023), procedeva alla stima in base ai meri elementi già in atti
- Formulava proposta conciliativa, non accettata da parte attrice
- Essendo ampiamente decorsi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e non essendovi alcuna ragione per la rimessione in termini, negava l'ingresso di nuovo materiale probatorio come da ordinanza del 13.7.2023, 20.9.2023 e da ultimo con ordinanza 127 ter c.p.c. con cui assegnava i termini del 190 comma 2 c.p.c., tutte da intendersi qui integralmente richiamate
***
La domanda principale di parte attrice di annullamento del contratto è fondata e va accolta, senza che occorra esaminare- quindi- la domanda subordinata.
Al di là di quelle che sono state, infatti, le argomentazioni delle parti convenute, risulta dimostrato in atti che:
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- e si siano sposati nel 2002 (doc. 1 parte attrice, circostanza non Parte_1 CP_1
contestata comunque) e il loro regime fosse la comunione dei beni (non risultando annotazioni diverse nell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio)
- Il camper di cui si discute sia stato nella proprietà di dal 3.8.2015 al 17.12.2019 CP_1
come si vede nel doc.2 di parte attrice
- Il medesimo mezzo sia stato venduto dalla a (circostanza mai CP_1 CP_2
contestata dalla venditrice e da ultimo confermata dalla visura al PRA operata dal CTU, come da documento prodotto in telematico il 21.5.2023 dal CTU)
O, come ricordato dalla giurisprudenza “Anche se per la vendita di un veicolo non è necessario il consenso dell'altro coniuge in regime di comunione legale dei beni (art. 159 cod. civ.) essendo sufficiente la dichiarazione autenticata del trasferimento verbale del venditore per l'iscrizione o la trascrizione nel P.R.A.(artt. 13 e 16 R.D. 29 luglio 1927 n. 1814), tale bene tuttavia entra automaticamente nel patrimonio di entrambi i coniugi (art. 177 lett. a) cod. civ.), pur essendo consumabile e oneroso, salvo che il giudice del merito ne accerti la natura personale (art. 179 lett. c) e
d) cod. civ.).” (Sez. 3, Sentenza n. 1292 del 06/02/1998, Rv. 512362 – 01, analoga Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 14575 del 09/11/2000 (Rv. 541538 - 01)
A differenza, dunque, di quanto opina la difesa della non sussiste alcun elemento per affermare CP_1
che il camper in questione, acquisito da quando i coniugi erano sposati in regime di CP_1
comunione dei beni, fosse un bene personale.
Non ricorrono, infatti, le condizioni di cui all'art. 179 lett c) e d) né tanto meno quella della lett. f) atteso che CP_1
- Non ha fornito la prova che si trattasse di un bene strettamente personale né che esso servisse per la sua professione (il camper era usato dalla famiglia per i viaggi e le trasferte della figlia)
- Non ha documentato di averlo acquisito col prezzo del trasferimento di beni personali
- Non ha dimostrato che l'esclusione del bene mobile registrato dalla comunione sia stata dichiarata all'atto d'acquisto cui abbia partecipato il (art. 179 ultimo comma c.c.) Pt_1
Difatti, la decisione Cass. Sez. U, Sentenza n. 22755 del 28/10/2009 (alla cui motivazione si rimanda), riferita agli immobili ma estensibile anche ai mobili registrati (sottoposti allo stesso regime dalla norma poc'anzi citata) ha specificato che:
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- Nel caso di acquisto effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, secondo comma, cod. civ., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, primo comma, lett. c), d) ed f), cod. civ.,
- Nel caso di acquisto effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa nell'atto dall'altro coniuge non acquirente, ai sensi dell'art. 179, secondo comma, cod. civ., in ordine alla natura personale del bene, si atteggia diversamente a seconda che tale natura dipenda dall'acquisto dello stesso con il prezzo del trasferimento di beni personali del coniuge acquirente o dalla destinazione del bene all'uso personale o all'esercizio della professione di quest'ultimo, assumendo nel primo caso natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti, ed esprimendo nel secondo la mera condivisione dell'intento del coniuge acquirente.
- L'azione prevista dall'art. 184 cod. civ. per l'annullamento degli atti compiuti dal coniuge in comunione legale senza il necessario consenso dell'altro coniuge, in quanto avente ad oggetto
l'invalidazione dell'atto di acquisto del terzo per un vizio del titolo del suo dante causa, è soggetta, per tutto quanto non diversamente stabilito dalla norma speciale che la prevede, alla disciplina generale dettata dall'art. 1445 cod. civ. per l'azione di annullamento dei contratti: pertanto, salvi gli effetti della trascrizione della domanda, il sopravvenuto accertamento dell'inclusione del bene nella comunione legale non è opponibile al terzo acquirente di buona fede.
O, non essendovi stata dimostrazione alcuna che all'atto di acquisto del camper nel 2015 da parte della fosse presente il coniuge né emergendo evidenze tali da escludere la comunione, è CP_1 Pt_1 indubbio che il possa chiedere l'annullamento dell'atto, restando solo da stabilire se l'acquisto Pt_1
sia avvenuto in buona fede ad opera di . CP_2
Infatti, la decisione Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 22585 del 10/09/2019 ha specificato “L'art. 1445
c.c., escludendo gli effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi di buona fede che abbiano acquistato a titolo oneroso, sancisce implicitamente l'efficacia dell'annullamento nei confronti degli acquirenti rispetto ai quali non ricorra tale requisito soggettivo. Il giudizio sulla sussistenza o meno
pagina 6 di 10 della buona fede importa un apprezzamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità ove sorretto da esauriente motivazione e ispirato a esatti criteri giuridici.”
Alle risultanze acquisite in atti risulta senza ombra di dubbio alcuno che non fosse in CP_2
buona fede.
Anzitutto,
- fin dalla citazione, parte attrice ha allegato che “la sig.ra amica della sig.ra CP_2 CP_1
, era a conoscenza dell'instaurato procedimento di separazione giudiziale fra i coniugi e che il
[...]
camper era stato acquistato dalla famiglia in regime di comunione dei beni al fine di agevolare gli spostamenti della figlia minore della coppia.”
- ha affermato nella sua comparsa di costituzione “ NON ha acquistato CP_2 CP_2
il camper 230BLMAB 1D MC LUOIS tg BG776TA direttamente dalla sig.ra Org_3 CP_1
, pur conoscendo la stessa ed essendo legata da rapporto di stima e amicizia.”
[...]
Di conseguenza, ha ammesso di avere stima e amicizia con e non ha CP_2 CP_1
specificamente contestato di essere a conoscenza della separazione (senza che il fatto vada provato ex art. 115 c.p.c.), il che già depone per una sua non piena “ignoranza” dello stato del mezzo.
In più (peraltro cambiando versione varie volte e cercando di introdurre tardivamente CP_2
documenti), ha affermato di non aver acquistato direttamente da smentendo una CP_1
circostanza mai contestata neanche da (la quale non ha mai negato né di essere stata la CP_1
venditrice né il prezzo di 4.000,00 euro).
Per giunta, è rimasta priva di qualsiasi riscontro la tesi di di aver pagato euro 4.000,00 CP_2
in contanti e di aver dato in permuta il proprio camper del valore di euro 5.700,00 (così da aver versato un complessivo corrispettivo 9.700,00), atteso che di queste circostanze (specificamente contestate da parte attrice, come emerge già nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) non è stata fornita documentazione.
Non sussiste alcuna prova in atti né del versamento in contanti di euro 4.000,00 né (soprattutto) della permuta del vecchio camper dalla alla (circostanza questa che sarebbe stata facilmente CP_2 CP_1
dimostrabile).
Peraltro, la data della compravendita, le parti ed il prezzo risultano per via documentale in base alla visura al PRA (pagine 4 e 5), con ovvio valore contro le parti stipulanti.
pagina 7 di 10
Inoltre, come emerso poco dopo il conferimento dell'incarico al CTU, ha rivenduto il CP_2
camper proprio qualche giorno prima di costituirsi in giudizio, tacendo questa circostanza al Giudice fino a che non è stata costretta ad ammetterla (proprio perché il CTU aveva in origine l'incarico di visionare il mezzo, atteso che in sede di prova orale parevano emergere migliorie).
Questi indici sono tutti altamente sintomatici della malafede di confermata, invero, CP_2 anche dall'assoluta incongruità del prezzo pagato, soprattutto in rapporto al prezzo di rivendita.
Difatti, questo Giudice aveva già rilevato che era pacifico che il camper fosse stato acquistato nel 2015 ad euro 16.000 euro e che in causa era stato prodotto un annuncio di vendita ad euro 15.900 nel gennaio 2021 (doc. 1 allegato alla seconda memoria di parte attrice), il che rendeva molto sospetto
l'acquisto della al prezzo di soli euro 4.000,00. CP_2
Indizio ancor più grave il fatto che la stessa in data 9.12.2020 (meno di un anno dopo CP_2
l'acquisto e sicuramente dopo la notifica dell'atto di citazione) abbia rivenduto il bene all'acquirente specializzato (che ben difficilmente avrebbe pagato un prezzo fuori mercato) alla Controparte_4
via Cluentina 13/A – Macerata al prezzo dichiarato di 10.000,00 euro.
[...]
Del resto, la stessa giurisprudenza ha precisato che il Giudice, ai fini della malafede, deve valutare anche il divario tra il prezzo di mercato ed il prezzo esposto nel contratto “in quanto tale elemento, se accertato, costituisce un importante sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente” (cfr. Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 17381 del 17/06/2021)
Sotto tale profilo, il divario fra il prezzo pagato e il valore di mercato è certamente sussistente atteso che l'ausiliario del Giudice, senza che pervenisse alcuna osservazioni dalle parti, ha osservato “non ha mai avuto l'opportunità di visionare il mezzo e constatare lo stato di manutenzione e usura del camper oggetto di causa (camper Fiat Auto spa 230BLMAB 1D MC LOUIS tg BG776TA) in quanto ad oggi il mezzo è in possesso di un proprietario estraneo alla causa (allegato 2), pertanto le valutazioni dello scrivente vengono fatte sia su atti allegati (allegato 1) alla causa (nello specifico quelli citati dal G.I. nel quesito), sia su indagini fatte presso gli operatori commerciali di camper nel circondario, per altro non molto diffusi.
Sulla base delle considerazioni precedentemente evidenziate è parere dello scrivente che il prezzo del camper alla data del 17/12/2019 come richiesto dal quesito poteva essere compravenduto per un prezzo che variava da un minimo di 15.000 euro a un massimo di 16.000 euro.”
pagina 8 di 10
O, a fronte di un valore siffatto fra 15.000 e 16.000 euro e di tutti gli altri elementi in atti (gravi, precisi e concordanti), deve ritenersi la mala fede di , il che giustifica la pronuncia di CP_2
annullamento.
Va, quindi, esaminata la richiesta (conseguenziale) di “ordinare la ricostituzione della comunione legale con tutte le statuizioni del caso e le relative trascrizioni nei pubblici registri automobilistici” la quale sconta una evidente genericità ed indeterminatezza, non colmabile da questo Giudice.
Infatti, la ricostituzione della comunione è prevista nell'art. 184 comma 3 c.c. (come si indica riprendendo il dettato codicistico anche nella domanda subordinata di parte attrice) ma vale solo per i mobili non registrati, di tal non viene in rilievo nel caso di specie, essendo il camper un bene mobile registrato.
Di conseguenza, la domanda corretta (ed eventualmente accoglibile) era semmai quella di restituzione del bene, a norma dell'art. 2037-2038 c.c., da ritenersi però non formulata chiaramente né quanto ai presupposti né quanto al soggetto obbligato né quanto alle conseguenze (per la necessaria domanda di parte e per la necessità di assolvere all'onere di allegazione e prova cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 6664 del
16/03/2018 con riguardo all'azione di nullità, con principi applicabili anche all'annullamento).
Peraltro, alla luce di quanto emerso, una simile condanna restitutoria sarebbe anche inattuabile per essere intervenuti una serie di acquisti successivi senza che vi sia stata (sempre in base agli atti acquisiti, cioè la visura al PRA e a quanto consta) la trascrizione della presente domanda giudiziale
(come pure possibile a norma dell'art. 2690 n. 3 c.c.).
Del resto, a fronte di quanto emerso a maggio/giugno 2023 (quando il CTU chiedeva, su ordine del
Giudice, informazioni al PRA), la parte attrice non ha neanche diversamente precisato le sue domande, come pure avrebbe potuto fare, già nell'udienza successivamente fissata del luglio 2023 (in cui, invece, si è limitata a reiterare le medesime conclusioni senza neanche articolare ulteriori richieste di prova)
Null'altra statuizione va adottata, non essendovi stata domanda (neanche da parte della ) CP_2
di restituzione del prezzo pagato e non potendo quindi il Giudice procedere d'ufficio.
Va, comunque, ordinata la trascrizione della presente sentenza nel Pubblico Registro Automobilistico, come implicitamente si trae sempre dall'art. 2690 n.3 c.c. e per quanto occorrer possa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico delle convenute, considerando il valore dichiarato della causa (parte attrice lo ha indicato in 4.000,00 euro, di tal che è questa la somma da usare ex art. 14 c.p.c.), valutate le fasi svolte, con valori fra minimi e medi per tutte le fasi, atteso anche
pagina 9 di 10
che si era già svolta una fase di decisione, prima della proposta conciliativa (di tal che l'attore ha diritto
a vedersi riconosciuti anche tali importi)
Le spese di CTU, considerando che il supplemento di istruttoria nonostante fosse emersa la vendita del mezzo ad un terzo non in causa é stato in larga parte determinato dalla condotta della stessa parte attrice che ben avrebbe potuto accettare la proposta conciliativa (che appare addirittura più favorevole della presente decisione), sono poste a carico di tutte le parti, per un terzo ciascuna.
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