Trib. Modena, sentenza 11/03/2024, n. 245

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 11/03/2024, n. 245
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 245
Data del deposito : 11 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 1026/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 1026/2022 tra
NN ER
RICORRENTE/I
e
AUTOCARROZZERIA IMPERIALE
RESISTENTE/I

Oggi 06/03/2024 ad ore 9.23 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per NN ER l'Avv. FOSCHI CHIARA ha depositato le note di trattazione scritta
Per AUTOCARROZZERIA IMPERIALE l'Avv. BARGELLINI ALBERTO e l' avv. CENNAMO
ALESSANDRO hanno depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide mediante deposito delle note di trattazione scritta.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1026/2022 promossa da:
NN ER (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in BOLOGNA,
VIA SANTO STEFANO N. 58, rappresentato e difeso dall'avv. FOSCHI CHIARA;

RICORRENTE/I contro
AUTOCARROZZERIA IMPERIALE SRL (C.F. 02263470367), elettivamente domiciliata in VIA
ANACARSI NARDI, 35 41100 MODENA, rappresentata e difesa dall'Avv. BARGELLINI
ALBERTO;

RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/11/2022, già dipendente dal 24.02.2020 della Autocarrozzeria
Imperiale Srl, con qualifica di operaia verniciatrice, per un monte orario settimanale di 40 ore e con inquadramento al terzo livello del CCNL “Metalmeccanico - Confapi”, ha impugnato il licenziamento intimatole – a suo dire – oralmente dalla società datrice di lavoro, spiegando le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare che Autocarrozzeria Imperiale S.r.l. ha licenziato oralmente la signora NA
NI in violazione delle formalità prescritte dall'art. 2 L.604/1966 e per l'effetto dichiarare la nullità e l'inefficacia del licenziamento intimato e condannare la società convenuta “Autocarrozzeria
Imperiale S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mirandola, Via Barbi
n.15 alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro in mansioni compatibili con lo stato di salute della ricorrente, oltre che al pagamento di un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento
pagina 2 di 12 a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad €. 2.162,39 (€.1.996,05 x 13 mensilità / 12 mesi) con interessi al tasso legale, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non accolga la domanda principale, - accertare il difetto di giustificazione del licenziamento intimato per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma 4, D.Lgs. 23/2015 e per l'effetto annullare il licenziamento e condannare la società convenuta alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro in mansioni compatibili con lo stato di salute della ricorrente, oltre che al pagamento di un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad €. 2.162,39
(€.1.996,05 x 13 mensilità / 12 mesi) con interessi al tasso legale, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente per insussistenza di giustificato motivo oggettivo e per l'effetto dichiarare estinto il rapporto di lavoro e condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria, non assoggettata a contribuzione previdenziale, in misura di almeno 6 mensilità fino ad un massimo di 36 mensilità, secondo l'apprezzamento del
Giudice, tenuto conto anche del numero di dipendenti occupati, delle dimensioni aziendali, del comportamento e delle condizioni delle parti”.
In particolare, ha dedotto:
di aver prestato lavoro subordinato, come turnista, applicata di volta in volta presso uno stabilimento differente dell'Autocarrozzeria Imperiale Srl;

di essere stata stabilmente applicata allo stabilimento di San Possidonio (MO), con mansioni di verniciatore a spruzzo nel reparto “Loghi e Livree”, poi denominato reparto “ad personam”, destinato alla verniciatura della scocca esterna del modello “Lamborghini Aventador”, secondo lo standard previsto dalla casa produttrice Automobili Lamborghini;

di essersi occupata di tutte le fasi che riguardavano la verniciatura delle scocche: preparazione della superficie da verniciare mediante le operazioni di filettatura e di mascheratura per delimitare l'area di verniciatura, applicazione della vernice nelle apposite cabine, esecuzione dei ritocchi attraverso l'utilizzo dell'aerografo, fino alla fase finale dell'applicazione dello strato protettivo di vernice c.d. “trasparente”;

pagina 3 di 12
di aver sviluppato, in dipendenza dell'attività svolta, un'asma allergica, determinata dell'esposizione alle polveri di verniciatura, e in particolare una sensibilizzazione a una sostanza elasticizzante, denominata bis 2-etilesile ftalato dioctilftalato, che è contenuta in vernici, rivestimenti, lacche e smalti;

di essere stata dichiarata, in data 09.03.2022, dal medico Competente, idonea con prescrizioni temporanee;

che il medico le abbia prescritto di: «evitare l'inalazione o il contatto con vernici, solventi e prodotti broncoirritanti per 1 mese. Si prescrive la visita allergologica presso la Medicina del
Lavoro ASL di Modena»;

di essere stata applicata, a decorrere dal 10.03.22, all'esito delle prove allergiche, anche alla fase di mascheratura, continuando tuttavia a rimanere a contatto con le polveri di vernici lavorando su componenti carteggiate, cosparse di polvere, con conseguenze nocive per la sua salute;

di essere stata dichiarata, in data 24.05.2022, idonea con prescrizioni temporanee, ovvero, nello specifico, di: «evitare l'inalazione o il contatto con vernici, solventi e prodotti broncoirritanti;

di essere stata applicata alla mascheratura nel reparto “neri estetici” ove si occupava di incartare le parti non carteggiate che dovevano essere sottoposte a verniciatura, attività che comunque avrebbe implicato l'inalazione di polveri irritanti, che avrebbero dovuto essere evitate sulla base della prescrizione del medico competente;

di essere stata riconosciuta, in data 27.05.2022, «permanentemente non idonea alla mansione», in quanto avrebbe dovuto evitare «l'inalazione o il contatto con vernici, solventi, polveri, fumi e prodotti bronco irritanti in genere»;

di aver ricevuto, in data 30.05.2022, nella tarda mattinata, una telefonata dalla responsabile del reparto, signora ET GI, che le avrebbe chiesto di lasciare immediatamente l'azienda in ragione del referto di inidoneità ricevuto da parte il Medico competente;

che, durante tale incontro del 31.05.2022, la Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane le avrebbe comunicato di non presentarsi più in azienda in ragione del referto di inidoneità alla mansione per cui era stata assunta, indicando le modalità che sarebbero state adottate dall'azienda: la dipendente avrebbe dovuto “smaltire” le ferie maturate e successivamente
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avrebbe dovuto consegnare il badge, le tute da lavoro e la valigetta contenente gli strumenti di lavoro, nonché firmare un documento non meglio specificato;

in data 09.06.2022 il datore di lavoro l'avrebbe convocata alla visita medica di fine rapporto fissata per il giorno 15.06.2022, ovvero quando la ricorrente avrebbe terminato il periodo di ferie “forzato”;

di aver impugnato in data 27.06.2022 il licenziamento in quanto illegittimo ed inefficace ai sensi dell'art. 2 L. n. 604/1966 e comunque carente di qualunque requisito formale e sostanziale, dichiarando nel contempo di mettersi a disposizione per riprendere immediatamente servizio presso l'Autocarrozzeria Imperiale;

che in data 12.07.2022, l'Autocarrozzeria Imperiale, per il tramite del suo difensore, l'avrebbe invitata a rientrare in quel medesimo settore di produzione l'indomani (13.07.2022), esplicitando che l'assunzione dei relativi rischi per la salute sarebbe rimasta a carico della lavoratrice stessa, con esonero dell'azienda da ogni eventuale responsabilità in merito.
in data 20.07.2022, nonostante il divieto del Medico Competente (cfr. doc. 12 – referto Medico
Competente
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