Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 59

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 59
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 59
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica- GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.329-2021 RG, tra
RD DI VE, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Donno –attrice;

e
Banca Monte dei Paschi di Siena PA, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Giacobbe – convenuta;

AP RL (poi, IN SPV RL e, per essa, IS Credit Management RL), rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano Padovani e Gianluca Massimei - parte intervenuta;
avente ad oggetto “conto corrente bancario-accertamento nullità clausole e addebiti non dovuti –accertamento saldo contabile- “.

Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 16 ottobre 2024) è stata riservata la decisione con termini ordinari per deposito memorie conclusive ex art.190 cpc vigente ratione temporis.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
DI VE RD, premettendo di essere titolare di conto corrente di corrispondenza (n.10230.91) presso MP PA-Filiale di Castellaneta, ha dedotto la nullità totale o parziale delle clausole negoziali, la necessità di escludere gli addebiti non dovuti e di ricalcolare il rapporto dare-avere.
In particolare, ha dedotto che:
-la banca non ha riscontrato le sue richieste ex art.119 TUB per la consegna di copia del contratto e dei documenti contabili (estratti conto e scalari);

-la banca, dopo tali richieste rimaste inevase, ha sporto denuncia di smarrimento del contratto originario n.10230, depositandola presso la Legione Carabinieri Stazione di Castellaneta;

-la banca è stata inadempiente violando l'art.117 TUB, le norme codicistiche sul mandato e sulla diligenza professionale (artt.1710-1176 secondo comma c.c.);

1
-in sede di apertura di credito del 23.05.2014, vi è stata violazione dell'art.117 comma 8 TUB per mancata indicazione del TAE, risultando solo previsto il limite dell'affidamento, il tasso intra-fido ed extra-fido;

-la banca ha capitalizzato gli interessi debitori, ha applicato commissioni di massimo scoperto nulle per mancata pattuizione e per indeterminatezza, ha applicato commissioni varie e spese non pattuite;

-gli addebiti nulli e non dovuti hanno determinato un saldo debitore di €31.028,50, mentre, escludendo le poste passive illegittime, si giunge ad un saldo creditore di €9.960,63, determinato dal
Ctp al 16 aprile 2019.
La convenuta ha contestato la fondatezza della domanda esponendo che:
-la RD aveva stipulato il contratto di conto corrente con Banca Nazionale dell'Agricoltura, poi interessata da incorporazione societaria in Banca Antoniana Popolare Veneta;

-nel rapporto contrattuale, per successive vicende societarie, è subentrata MP PA;

-nei diversi passaggi societari è quasi normale lo smarrimento di qualche documento, nonostante la dovuta attenzione;

-inoltre, l'obbligo di custodia grava su entrambe le parti del rapporto bancario e, quindi, anche la parte correntista che riceve copia del contratto al momento della stipulazione è tenuta alla conservazione;

-pur in assenza del documento contrattuale, il rapporto di conto corrente deve intendersi regolato dalle condizioni applicate nel corso di un ventennio, come risultanti dagli estratti conto prodotti dall'attrice;

-per tutte le operazioni contabili anteriori al decennio dalla notifica della citazione si eccepisce la prescrizione in relazione ai pagamenti con effetto solutorio;

-sono da ritenere prescritti anche gli eventuali interessi attivi ove dovesse riscontrarsi, per alcuni periodi, un saldo attivo nel conto;

-non è configurabile la dedotta violazione dell'art.117 TUB perché il contratto di conto di corrente è stato stipulato in forma scritta;

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-non vi è stata violazione dell'art.119 TUB perché la mancata consegna di copia del contratto di conto corrente non rappresenta una condotta volta a ledere il diritto della correntista, ma soltanto la conseguenza dello smarrimento;

-nel contratto del 23.05.2014 è stato riportato il tasso d'interesse del rapporto di conto corrente, così come risulta dagli scalari prodotti dall'attrice e, trattandosi di previsione relativa ad un precedente rapporto, non era necessaria l'indicazione del TAE;

-la capitalizzazione degli interessi è avvenuta conformemente alle prescrizioni normative ed alle
Delibere CICR;

-non è fondata la contestazione sulle cms, in quanto applicate – prima - secondo i parametri indicati dalla Corte di Cassazione e – dopo – secondo le prescrizioni normative;

-in ogni caso, per gli addebiti compiuti a titolo di interessi passivi e di cms, deve tenersi conto della eccepita prescrizione;

-tutte le spese e commissioni sono state
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