Trib. Velletri, sentenza 06/11/2024, n. 2269
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Testo completo
N. R.G. 3610/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa C
B, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3610/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
QUARTARONE SILVIA
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCIFONI Controparte_1 C.F._2
ANNA
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice opponente
“1) Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua parte, stante l'assoluta carenza e/o difetto di prova scritta ex art. 634
c.p.c., e per tutti i motivi già dedotti in parte motiva. 2) Accertare e dichiarare, in accoglimento delle deduzioni innanzi sollevate, l'insussistenza, sul piano soggettivo ed oggettivo, del diritto di credito fatto valere col decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo dichiarandolo infondato, ingiusto ed illegittimo e comunque non dovuto in quanto il rimborso del 50% delle spese documentate si riferiscono a spese di natura ordinaria, ovvero di spese non concordate, non necessarie e/o comunque non sostenibili per il sig. per tutte le ragioni dedotte in parte motiva. 3) In via meramente Parte_1
pagina 1 di 6 gradata e per mero scrupolo difensivo, qualora l'Ill.mo Giudice adito dovesse riconoscere il diritto della sig.ra ad ottenere il rimborso delle somme richieste ridurre CP_1
l'importo alla minore somma che si riterrà di giustizia, tenuto conto della necessità delle stesse, della loro mancata concertazione e della situazione economica dell'opponente sig.
. 4) Ritenere e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di aumento Istat per Parte_1
gli anni 2016-2017 e 2018 in quanto già corrisposto dal sig. per tutte le ragioni Pt_1 dedotte nell'atto di opposizione”.
Conclusioni di parte convenuta opposta
“Voglia il Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria richiesta ed eccezione: –in via principale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui
Codesto Tribunale ritenesse di accogliere parzialmente la domanda avversaria, ridurre la somma, comunque dovuta alla odierna opposta, all'importo che sarà ritenuto di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria”. –In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il signor ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 704/2019 emesso da questo Tribunale in data
7.4.2019 su istanza della signora con il quale gli era stato ingiunto il Controparte_1
pagamento della somma di € 5.399,71=, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, quale rimborso delle spese straordinarie anticipate dalla ingiungente nell'interesse del figlio della coppia.
A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto: a) l'inesistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova dello stesso;
b) l'insostenibilità delle spese rapportate alle proprie condizioni economiche;
c) che le spese straordinarie dovevano essere previamente concordate fra i genitori e ciò non era avvenuto;
d) la non debenza
pagina 2 di 6
dell'adeguamento ISTAT.
costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo Controparte_1
quanto segue: a) che il padre aveva autorizzato le spese effettuate e, in ogni caso, le stesse dovevano ritenersi necessarie e non superflue e, perciò, dovute anche se non concordate
(specie le spese mediche del figlio, affetto da disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività, caratterizzato da livelli invalidanti di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa C
B, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3610/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
QUARTARONE SILVIA
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCIFONI Controparte_1 C.F._2
ANNA
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice opponente
“1) Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua parte, stante l'assoluta carenza e/o difetto di prova scritta ex art. 634
c.p.c., e per tutti i motivi già dedotti in parte motiva. 2) Accertare e dichiarare, in accoglimento delle deduzioni innanzi sollevate, l'insussistenza, sul piano soggettivo ed oggettivo, del diritto di credito fatto valere col decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo dichiarandolo infondato, ingiusto ed illegittimo e comunque non dovuto in quanto il rimborso del 50% delle spese documentate si riferiscono a spese di natura ordinaria, ovvero di spese non concordate, non necessarie e/o comunque non sostenibili per il sig. per tutte le ragioni dedotte in parte motiva. 3) In via meramente Parte_1
pagina 1 di 6 gradata e per mero scrupolo difensivo, qualora l'Ill.mo Giudice adito dovesse riconoscere il diritto della sig.ra ad ottenere il rimborso delle somme richieste ridurre CP_1
l'importo alla minore somma che si riterrà di giustizia, tenuto conto della necessità delle stesse, della loro mancata concertazione e della situazione economica dell'opponente sig.
. 4) Ritenere e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di aumento Istat per Parte_1
gli anni 2016-2017 e 2018 in quanto già corrisposto dal sig. per tutte le ragioni Pt_1 dedotte nell'atto di opposizione”.
Conclusioni di parte convenuta opposta
“Voglia il Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria richiesta ed eccezione: –in via principale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui
Codesto Tribunale ritenesse di accogliere parzialmente la domanda avversaria, ridurre la somma, comunque dovuta alla odierna opposta, all'importo che sarà ritenuto di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria”. –In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il signor ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 704/2019 emesso da questo Tribunale in data
7.4.2019 su istanza della signora con il quale gli era stato ingiunto il Controparte_1
pagamento della somma di € 5.399,71=, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, quale rimborso delle spese straordinarie anticipate dalla ingiungente nell'interesse del figlio della coppia.
A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto: a) l'inesistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova dello stesso;
b) l'insostenibilità delle spese rapportate alle proprie condizioni economiche;
c) che le spese straordinarie dovevano essere previamente concordate fra i genitori e ciò non era avvenuto;
d) la non debenza
pagina 2 di 6
dell'adeguamento ISTAT.
costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo Controparte_1
quanto segue: a) che il padre aveva autorizzato le spese effettuate e, in ogni caso, le stesse dovevano ritenersi necessarie e non superflue e, perciò, dovute anche se non concordate
(specie le spese mediche del figlio, affetto da disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività, caratterizzato da livelli invalidanti di
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