Trib. Pisa, sentenza 23/09/2024, n. 489

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pisa, sentenza 23/09/2024, n. 489
Giurisdizione : Trib. Pisa
Numero : 489
Data del deposito : 23 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Lavoro
N.R.G. 1076/2023
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 27/06/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
IS OL (CF: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela
Scarfò, presso il cui studio, sito in Livorno, alla piazza Attias n. 13, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
M.M.O. S.p.a., (P.I.: 01914820509), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Gremigni e Silvia Bozzi, presso il cui studio sito in Pisa, al Lungarno Pacinotti, 26, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Licenziamento individuale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27.6.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 2/08/2023 la ricorrente ha impugnato il licenziamento irrogato dalla società resistente in data 4 agosto 2022, per superamento del periodo di comporto, evidenziando la sua nullità per discriminazione indirettaex art. 2, D. Lgs. n.
216/2003
.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
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a) era stata assunta dalla società resistente in data 19.12.2016, inizialmente con contratto di lavoro a tempo determinato, trasformato successivamente a tempo indeterminato con lettera del 17.12.2018, con qualifica di 5 liv. CCNL Commercio ed orario full time;

b) nel mese di dicembre 2021 le era stato diagnosticato un carcinoma della mammella sinistra invasivo NST G2, di 35 mm associato a CDIS G2 di tipo solido con necrosi e cancerizzazione dei lobuli;

c) in data 3.2.2022, con ricovero sino al 5.2.2022, era stata sottoposta ad intervento chirurgico di quadrantectomia spero-esterna sinistra e linfoadenectomia ascellare (BLS
Positiva) a cui aveva fatto seguito prima la terapia chemioterapica e ormonoterapica e poi la radioterapia;

d) per sottoporsi a tali cure si era assentata per malattia dal 31.1.2022 al 4.8.2022, per n.
184 giorni;

e) “da subito” aveva informato il suo datore di lavoro, nella persona del legale rappresentante della MMO spa sig. Tiziano Benvenuti, ed i suoi colleghi, della sua grave patologia, del tipo di intervento subito e delle terapie che aveva dovuto seguire;

f) era stata poi sottoposta a radioterapia a decorrere dal 15.9.2022;

g) era stata riconosciuta dall'INPS “PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI
GRAVITA'” ai sensi dell'art. 4, della legge 5.2.1992 n. 104 con provvedimento del
25.7.2022;

h) durante l'assenza per malattia, era sempre stata rassicurata dal suo datore di lavoro sul fatto che l'azienda avrebbe aspettato i tempi necessari per la sua guarigione, conservandole il suo posto di lavoro.
1.2. Con memoria depositata in data 31.1.2024 si è costituita la società resistente la quale si
è opposta all'accoglimento della domanda, contestando la sussistenza in capo alla ricorrente di una situazione di “handicap”, avendo inoltre la stessa potuto godere di misure aggiuntive previste dall'ordinamento per gli invalidi civili.
2. La domanda è fondata.
3. Costituisce questione dirimente la riconduzione nell'ambito della nozione di discriminazione indiretta della condotta datoriale consistita nell'applicazione alla ricorrente del periodo di comporto previsto dall'art. 186 del CCNL Commercio nella
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medesima misura per tutti i lavoratori, a prescindere dalla sussistenza o meno di una condizione di disabilità.
3.1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, si ha discriminazione indiretta “quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o nazionalità o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”.
L'art. 3, comma 3 bis, dello stesso d.lgs. n. 216/2003, proprio con l'intento di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con
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