Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/06/2024, n. 566
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Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, composto dai Magistrati: dott. G G Presidente dott.ssa T V G Giudice dott. S R Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1295 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del giorno 18.12.2023 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali, e promossa da:
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via Leonardo Da Vinci n. 23, presso lo studio dell'avv. V C, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Controparte_1 C.F._2
Terme (CZ), via Giovanni Nicotera n. 98 presso lo studio dell'avv. C B, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter
c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.9.2021, chiedeva che venisse dichiarata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in San P a Maida (CZ) il
19.10.2002 tra il medesimo e precisando che dalla relativa unione coniugale Controparte_1 erano nati quattro figli: (il 31.8.2003), (il 24.9.2007), (il Persona_1 Per_2 Per_3
24.9.2007) e P (il 24.9.2007).
In particolare, a sostegno della domanda, il ricorrente deduceva di essere separato dalla coniuge in virtù di titolo definitivo, costituito dalla sentenza parziale di separazione giudiziale n. 223/2016 del
22.2.2016 del Tribunale di Lamezia Terme, passata in giudicato, e che detta separazione si era protratta ininterrottamente per il tempo di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, legge 1 dicembre 1970
n. 898 (per come modificato e medicato dalla l. 55/2015), decorrente dal giorno della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione.
1
Il ricorrente, quindi, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e con quello di comunicarsi eventuali cambi di residenza. 2) La casa coniugale di proprietà di
[...]
è assegnata allo stesso. 3) In relazione all'affidamento dei quattro figli: nato Pt_1 Persona_1 in Lamezia Terme il 31.8.2003 è ora maggiorenne, mentre per i figli minori e Per_2 Per_3
P nati a Lamezia Terme il 24.9.2007, i coniugi intendono adottare la formula dell'affidamento congiunto, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione della madre, lasciando liberi i ragazzi di stare, mangiare e dormire dal padre quando vogliono così come si stanno autonomamente determinando ormai da anni. 4) Disporre a carico del un assegno di mantenimento pari ad Pt_1 euro 100,00 per ogni figlio, per un totale di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. 5)
Nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore di la quale lavora ormai Controparte_1 stabilmente ed è economicamente autosufficiente”.
Si costituiva in giudizio con apposita memoria difensiva la quale non si Controparte_1 opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
all'assegnazione della casa coniugale a ;
all'affidamento congiunto dei tre figli minori ad entrambi i genitori;
Parte_1 concludendo per la conferma delle condizioni della sentenza di separazione tra le parti, ed, in particolare, chiedendo che “il padre tenga con sè i figli due pomeriggi a settimana, dalle tre del pomeriggio al dopocena;
a fine settimana alternati, dall'uscita della scuola il venerdì fino all'ingresso a scuola del lunedì;
durante le vacanze natalizie, sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni, la giornata di Natale o di Capodanno;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la giornata di Pasqua o di Pasquetta;
durante le vacanze estive, 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio ed agosto, da concordare entro il giorno 30 giugno di ogni anno, o in mancanza di accordo il padre terrà con sé il figlio dal 1 al 15 luglio e dal 16 al 31 agosto. Tali tempi e modi di frequentazione padre-figli potranno essere comunque modificati su accordo delle parti tenuto conto in ogni caso delle esigenze personali e di studio dei tre figli ancora minorenni, mentre il figlio , oramai Per_1 maggiorenne, potrà regolamentare autonomamente la propria quotidiana collocazione e i diritti di visita con il genitore non convivente”;
che fosse posto a carico del sig. l'obbligo di Parte_1 corrispondere un assegno di mantenimento pari ad euro 847,00, in favore di Controparte_1 per il figlio , che se pur maggiorenne non ancora economicamente autonomo, nonché per Per_1
i figli minori , e P oltre al rimborso delle spese sanitarie non coperte da Per_3 Per_2 servizio sanitario ed alle spese straordinarie nella misura del 50%, previa esibizione di relativa documentazione per le stesse”;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CNA nella misura di legge”. All'udienza del 22.3.2022 le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza, confermava in via provvisoria ed urgente, i provvedimenti della separazione. Le parti venivano, quindi, rimesse dinanzi al Giudice Istruttore.
Avverso l'ordinanza presidenziale il promuoveva apposito reclamo davanti alla Corte di Pt_1
Appello di Catanzaro per la riforma parziale del provvedimento con riferimento al mantenimento della moglie e per i figli minori.
La Corte d'Appello di Catanzaro, con successivo decreto emesso in data 1.7.2022, accoglieva in parte l'impugnazione del e, a parziale riforma del provvedimento reclamato, decideva di Pt_1 revocare il contributo mensile a carico del ricorrente in favore di e di ridurre ad Controparte_1 euro 100,00 il mantenimento da corrispondere in favore di ciascuno dei figli delle parti.
2
Con le memorie integrative le parti ribadivano sostanzialmente le richieste già precedentemente formulate;
all'udienza di prima comparizione del 4.7.2022, il Giudice Istruttore riservava la decisione al Collegio in relazione alla sola pronuncia di stato, resa in data 4.11.2022, e rinviava la causa all'udienza del 3.4.2023 per l'ammissione dei mezzi di prova.
A seguito di richiesta di modifica delle statuizioni presidenziali avanzata dalla resistente, il Giudice
Istruttore, con ordinanza del 8.6.2023, a modifica delle statuizioni presidenziali, anche d'ufficio così disponeva: “- affida in via esclusiva a i quattro figli minori collocandoli Controparte_1 presso la madre;
- dispone che i Servizi Sociali di Lamezia Terme dovranno monitorare le relazioni familiari e, in particolare, quelle padre-figli minori segnalando tempestivamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente qualsiasi comportamento ritenuto nocivo per i minori;
-dispone che i Servizi Sociali di Lamezia Terme predispongano un calendario di incontri protetti padre-figli minori , e P (secondo le indicazioni fornite in parte motiva) Persona_1 Per_3 che saranno poi autorizzati dal competente Giudice Penale per il periodo di permanenza di Pt_1
al regime degli arresti domiciliari;
- dispone, in particolare, che i responsabili dei predetti
[...]
Servizi Sociali organizzino incontri tra il padre e i figli minori , e P con Persona_1 Per_3 modalità da remoto, per almeno tre volte la settimana (per un'ora circa), alla presenza di operatori dei Servizi Sociali, qualora ciò sia conforme all'interesse dei minorenni, garantendosi comunque la necessaria autonomia dei responsabili del servizio per la organizzazione dei contatti;
- invita i
Servizi Sociali interessati a prendere in carico il nucleo familiare in oggetto con assoluta ed estrema urgenza e a relazionare al Tribunale e al Giudice Penale competente per iscritto ogni tre mesi sull'andamento degli incontri padre-figli minori , e P;
- sospende le Persona_1 Per_3 frequentazioni tra il padre e la figlia minore per il periodo di un anno a decorrere dalla Per_2 comunicazione della presente ordinanza”.
Con il medesimo provvedimento il G.I. respingeva tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti e rinviava all'udienza del 18.12.2023 per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni all'udienza del 18.12.2023, il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario già resa da questo Tribunale con sentenza non definitiva
n. 896/2022.
La presente pronuncia concerne pertanto solo la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in particolare l'affidamento dei figli minori e P Per_2 Per_3
(l'altro figlio è ormai maggiorenne), la determinazione degli incontri genitore non Persona_1 affidatario/non collocatario – figli minori, l'assegnazione della casa coniugale, l'assegno di mantenimento dovuto per i figli minori e, eventualmente, al figlio maggiorenne ove dovuto, nonché la debenza o meno dell'assegno divorzile a favore della resistente.
Per quanto concerne il regime di affidamento dei figli minori si osserva quanto segue.
Come noto, l'affidamento condiviso comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole.
3
La Cassazione, secondo un
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, composto dai Magistrati: dott. G G Presidente dott.ssa T V G Giudice dott. S R Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1295 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del giorno 18.12.2023 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali, e promossa da:
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via Leonardo Da Vinci n. 23, presso lo studio dell'avv. V C, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Controparte_1 C.F._2
Terme (CZ), via Giovanni Nicotera n. 98 presso lo studio dell'avv. C B, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter
c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.9.2021, chiedeva che venisse dichiarata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in San P a Maida (CZ) il
19.10.2002 tra il medesimo e precisando che dalla relativa unione coniugale Controparte_1 erano nati quattro figli: (il 31.8.2003), (il 24.9.2007), (il Persona_1 Per_2 Per_3
24.9.2007) e P (il 24.9.2007).
In particolare, a sostegno della domanda, il ricorrente deduceva di essere separato dalla coniuge in virtù di titolo definitivo, costituito dalla sentenza parziale di separazione giudiziale n. 223/2016 del
22.2.2016 del Tribunale di Lamezia Terme, passata in giudicato, e che detta separazione si era protratta ininterrottamente per il tempo di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, legge 1 dicembre 1970
n. 898 (per come modificato e medicato dalla l. 55/2015), decorrente dal giorno della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione.
1
Il ricorrente, quindi, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e con quello di comunicarsi eventuali cambi di residenza. 2) La casa coniugale di proprietà di
[...]
è assegnata allo stesso. 3) In relazione all'affidamento dei quattro figli: nato Pt_1 Persona_1 in Lamezia Terme il 31.8.2003 è ora maggiorenne, mentre per i figli minori e Per_2 Per_3
P nati a Lamezia Terme il 24.9.2007, i coniugi intendono adottare la formula dell'affidamento congiunto, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione della madre, lasciando liberi i ragazzi di stare, mangiare e dormire dal padre quando vogliono così come si stanno autonomamente determinando ormai da anni. 4) Disporre a carico del un assegno di mantenimento pari ad Pt_1 euro 100,00 per ogni figlio, per un totale di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. 5)
Nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore di la quale lavora ormai Controparte_1 stabilmente ed è economicamente autosufficiente”.
Si costituiva in giudizio con apposita memoria difensiva la quale non si Controparte_1 opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
all'assegnazione della casa coniugale a ;
all'affidamento congiunto dei tre figli minori ad entrambi i genitori;
Parte_1 concludendo per la conferma delle condizioni della sentenza di separazione tra le parti, ed, in particolare, chiedendo che “il padre tenga con sè i figli due pomeriggi a settimana, dalle tre del pomeriggio al dopocena;
a fine settimana alternati, dall'uscita della scuola il venerdì fino all'ingresso a scuola del lunedì;
durante le vacanze natalizie, sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni, la giornata di Natale o di Capodanno;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la giornata di Pasqua o di Pasquetta;
durante le vacanze estive, 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio ed agosto, da concordare entro il giorno 30 giugno di ogni anno, o in mancanza di accordo il padre terrà con sé il figlio dal 1 al 15 luglio e dal 16 al 31 agosto. Tali tempi e modi di frequentazione padre-figli potranno essere comunque modificati su accordo delle parti tenuto conto in ogni caso delle esigenze personali e di studio dei tre figli ancora minorenni, mentre il figlio , oramai Per_1 maggiorenne, potrà regolamentare autonomamente la propria quotidiana collocazione e i diritti di visita con il genitore non convivente”;
che fosse posto a carico del sig. l'obbligo di Parte_1 corrispondere un assegno di mantenimento pari ad euro 847,00, in favore di Controparte_1 per il figlio , che se pur maggiorenne non ancora economicamente autonomo, nonché per Per_1
i figli minori , e P oltre al rimborso delle spese sanitarie non coperte da Per_3 Per_2 servizio sanitario ed alle spese straordinarie nella misura del 50%, previa esibizione di relativa documentazione per le stesse”;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CNA nella misura di legge”. All'udienza del 22.3.2022 le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza, confermava in via provvisoria ed urgente, i provvedimenti della separazione. Le parti venivano, quindi, rimesse dinanzi al Giudice Istruttore.
Avverso l'ordinanza presidenziale il promuoveva apposito reclamo davanti alla Corte di Pt_1
Appello di Catanzaro per la riforma parziale del provvedimento con riferimento al mantenimento della moglie e per i figli minori.
La Corte d'Appello di Catanzaro, con successivo decreto emesso in data 1.7.2022, accoglieva in parte l'impugnazione del e, a parziale riforma del provvedimento reclamato, decideva di Pt_1 revocare il contributo mensile a carico del ricorrente in favore di e di ridurre ad Controparte_1 euro 100,00 il mantenimento da corrispondere in favore di ciascuno dei figli delle parti.
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Con le memorie integrative le parti ribadivano sostanzialmente le richieste già precedentemente formulate;
all'udienza di prima comparizione del 4.7.2022, il Giudice Istruttore riservava la decisione al Collegio in relazione alla sola pronuncia di stato, resa in data 4.11.2022, e rinviava la causa all'udienza del 3.4.2023 per l'ammissione dei mezzi di prova.
A seguito di richiesta di modifica delle statuizioni presidenziali avanzata dalla resistente, il Giudice
Istruttore, con ordinanza del 8.6.2023, a modifica delle statuizioni presidenziali, anche d'ufficio così disponeva: “- affida in via esclusiva a i quattro figli minori collocandoli Controparte_1 presso la madre;
- dispone che i Servizi Sociali di Lamezia Terme dovranno monitorare le relazioni familiari e, in particolare, quelle padre-figli minori segnalando tempestivamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente qualsiasi comportamento ritenuto nocivo per i minori;
-dispone che i Servizi Sociali di Lamezia Terme predispongano un calendario di incontri protetti padre-figli minori , e P (secondo le indicazioni fornite in parte motiva) Persona_1 Per_3 che saranno poi autorizzati dal competente Giudice Penale per il periodo di permanenza di Pt_1
al regime degli arresti domiciliari;
- dispone, in particolare, che i responsabili dei predetti
[...]
Servizi Sociali organizzino incontri tra il padre e i figli minori , e P con Persona_1 Per_3 modalità da remoto, per almeno tre volte la settimana (per un'ora circa), alla presenza di operatori dei Servizi Sociali, qualora ciò sia conforme all'interesse dei minorenni, garantendosi comunque la necessaria autonomia dei responsabili del servizio per la organizzazione dei contatti;
- invita i
Servizi Sociali interessati a prendere in carico il nucleo familiare in oggetto con assoluta ed estrema urgenza e a relazionare al Tribunale e al Giudice Penale competente per iscritto ogni tre mesi sull'andamento degli incontri padre-figli minori , e P;
- sospende le Persona_1 Per_3 frequentazioni tra il padre e la figlia minore per il periodo di un anno a decorrere dalla Per_2 comunicazione della presente ordinanza”.
Con il medesimo provvedimento il G.I. respingeva tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti e rinviava all'udienza del 18.12.2023 per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni all'udienza del 18.12.2023, il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario già resa da questo Tribunale con sentenza non definitiva
n. 896/2022.
La presente pronuncia concerne pertanto solo la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in particolare l'affidamento dei figli minori e P Per_2 Per_3
(l'altro figlio è ormai maggiorenne), la determinazione degli incontri genitore non Persona_1 affidatario/non collocatario – figli minori, l'assegnazione della casa coniugale, l'assegno di mantenimento dovuto per i figli minori e, eventualmente, al figlio maggiorenne ove dovuto, nonché la debenza o meno dell'assegno divorzile a favore della resistente.
Per quanto concerne il regime di affidamento dei figli minori si osserva quanto segue.
Come noto, l'affidamento condiviso comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole.
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