Trib. Palermo, sentenza 13/05/2024, n. 2669

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 13/05/2024, n. 2669
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 2669
Data del deposito : 13 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. F Ma Presidente dott.ssa M M Giudice dr. M G Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9362 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021, riunito al procedimento n. 9703/2021 R.G., vertente
TRA
, nata a Palermo il 19/02/1983, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. G M, per mandato in atti;

– parte ricorrente –
CONTRO
nato a Palermo il 21/07/1978, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. M L, per mandato in atti;

– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18/03/2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “visto”.
1


MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio a Palermo il 16.09.2003 con il resistente che dall'unione coniugale erano nati a Palermo, i CP_1 figli: , il 20.02.1999, e , il 3.04.2006, ha chiesto Persona_1 CP_2
a questo Tribunale, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, di pronunciare la separazione personale tra le parti, di disporre
l'affidamento del figlio e l'assegnazione della casa familiare, sita a CP_2
Palermo in via Giuseppe Cammarano n. 25, in favore della ricorrente, ponendo
a carico di l'obbligo di versare a titolo di mantenimento suo e CP_1 del figlio , la somma complessiva di euro 800,00 mensili, oltre che di CP_2 provvedere per intero al pagamento delle spese straordinarie per entrambi i figli.
2. a sua volta aveva promosso analogo ricorso iscritto al n. CP_1
9703/2021 R.G. e si è costituito nel presente giudizio con memoria del
15/06/2022, aderendo alla domanda di pronuncia della separazione personale.
3. All'udienza presidenziale del 16/06/2022, in via preliminare veniva disposta la riunione al presente giudizio del procedimento n. 9703/2021 R.G., pendente tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto, quindi, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f., con ordinanza del 18/06/2022, rimetteva le parti davanti al Giudice Istruttore, previa adozione dei seguenti provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole:
dispone che il figlio minore della coppia, (nato in data CP_2
03.04.2010) resti affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con prevalente domiciliazione presso l'abitazione della madre;
assegna a ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., la casa Parte_1 familiare affinché vi continui ad abitare insieme alla prole minorenne;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 [...]

[...
[...] [...]
entro il giorno cinque di ciascun mese, la somma complessiva di euro Parte_2
150,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice istat) a titolo di contributo per il mantenimento, in forma indiretta, del figlio ;
CP_2 pone a carico di entrambi i genitori, secondo le aliquote e le modalità specificate in parte motiva, le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del predetto figlio minore;
affida il nucleo familiare in questione al servizio sociale territorialmente competente per attività di sostegno e monitoraggio con onere a carico di detto servizio di relazionare a questo Tribunale entro il 30 settembre 2022
;”
4. Successivamente, dopo l'assunzione delle prove ammesse dal G.I., le parti, con dichiarazione scritta sottoscritta da entrambe, hanno rappresentato di essersi riconciliate ed hanno pertanto chiesto al Tribunale emettersi i provvedimenti conseguenti.
5. Sulla base di tutti i suesposti elementi, preso atto dell'intervenuta riconciliazione dei coniugi ai sensi dell'art. 154 cod. civ., dev'essere emessa declaratoria di cessazione della materia del contendere.
6. In considerazione, infine, dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
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