Trib. Avezzano, sentenza 21/01/2025, n. 13

TRIB Avezzano
Sentenza
21 gennaio 2025
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TRIB Avezzano
Sentenza
21 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avezzano, sentenza 21/01/2025, n. 13
Giurisdizione : Trib. Avezzano
Numero : 13
Data del deposito : 21 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 207/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 207/2023 tra
VE IC
RICORRENTE e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER L'ABRUZZO, UFFICIO III, AMBITO TERRITORIALE PER LA
PROVINCIA DI L'AQUILA
RESISTENTI

Oggi 21/01/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. CIPRIANI GIUSEPPINA in sostituzione dell'avv. RINALDI GIOVANNI;
per parte resistente, nessuno compare. L'avv. CIPRIANI si riporta al ricorso e alle note conclusive. Precisa le conclusioni come da note conclusive.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni di parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c.
dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia

N. R.G. 207/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 207/2023, promossa da:
IC VE (C.F. [...]), con il patrocinio degli avv.ti
Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi
RICORRENTE
Contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80255230585), l'UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, UFFICIO III, AMBITO TERRITORIALE
PER LA PROVINCIA DI L'AQUILA (C.F. 80007350665), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.1.2025, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
IC ET adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale, per ivi sentire accertare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta
Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e, per l'effetto, condannare il MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO all'assegnazione della somma di € 1.500,00.
Esponeva, in particolare, la ricorrente di essere dipendente del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, assunta con contratto a tempo determinato presso vari istituti dal 21.09.2020 al 30.6.2021, presso
l'Istituto Comprensivo San Vincenzo Valle Roveto dal 4.9.2021 al 30.6.2022, presso l'Istituto
Comprensivo di Pescina dal 2.9.2022 al 30.6.2023.
Tanto premesso la ricorrente deduceva l'illegittimità - per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/77/CE, dell'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, del principio del buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. - dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente
(c.d. Carta del docente), istituito dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo stato limitato tale beneficio, in forza dell'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 25.9.2015 e del successivo D.P.C.M.
28.11.2015, ai soli docenti di ruolo (assunti, cioè, a tempo indeterminato).
Si costituivano il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, l'UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER L'ABRUZZO, UFFICIO III, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA
DI L'AQUILA, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto;
eccependo, in ogni caso, la prescrizione ai sensi dell'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato si è posto, nella giurisprudenza sia interna sia unionale, il problema di un'ingiustificata disparità di trattamento.
La giurisprudenza amministrativa ha, in particolare, rilevato come il riconoscimento della carta docenti ai soli assunti a tempo indeterminato delinei un sistema a doppia trazione (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), che, tuttavia, si pone in contrasto con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: tale differenziazione collide, infatti, con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la
fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Ma se è così, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in
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