Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 290
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Testo completo
N. R.G. 49569/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 49569/2021 promossa da:
GI LI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Francesco Cicconi e dell'avv. Pietro Cappannini, elettivamente domiciliato in Perugia, via Manfredo Fanti n. 2/B, presso lo studio dell'avv. Cappannini
ATTORE
contro
UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 01818390302), con il patrocinio dell'avv. Monica Petrillo, elettivamente domiciliata in Udine, viale Ungheria n. 56, presso lo studio del suo difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere: - In via principale: accertato l'inadempimento contrattuale descritto in narrativa, condannare
VE Società Cooperativa Sociale al pagamento del compenso in favore dell'Arch. LI da quantificarsi in Euro 194.000,00 (diconsi centonovantaquattromila,00) pari al 2% del prezzo di vendita della RSA di OR Pia, acquistata dalla EA SG, oltre IVA ed altre imposte dovute, o della maggiore o minore somma che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre interessi da calcolarsi dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di
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aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti e chiedere prova per testi, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte, si depositano gli allegati documenti. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da liquidarsi secondo le tariffe o i parametri vigenti, oltre al rimborso forfettario al 15%, CAP ed IVA ed accessori come per legge.
Parte convenuta:
Nel merito in via principale: - Rigettare, per tutti i motivi esposti, le domande attoree in quanto infondate e/o illegittime in fatto e in diritto;
- Condannarsi l'Arch. GI LI (C.F. GLL
GLG 56L04 F205X) al risarcimento dei danni in favore dell'odierna convenuta nella misura ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 96 cpc per aver agito in giudizio con malafede o colpa grave per le ragioni tutte di cui alla narrativa del presente atto. In ogni caso: - Spese e competenze tutte relative al presente procedimento interamente rifuse. In via istruttoria: - I più ampi mezzi istruttori riservati.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure
l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002;
Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto di citazione l'arch. GI LI conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la VE
Società Cooperativa Sociale, chiedendo, in via principale, accertato l'inadempimento contrattuale della società convenuta, di condannare la stessa al pagamento del compenso in favore dell'arch. LI da quantificarsi in euro 194.000,00, pari al 2% del prezzo di vendita della RSA di OR Pia, acquistata dalla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 49569/2021 promossa da:
GI LI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Francesco Cicconi e dell'avv. Pietro Cappannini, elettivamente domiciliato in Perugia, via Manfredo Fanti n. 2/B, presso lo studio dell'avv. Cappannini
ATTORE
contro
UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 01818390302), con il patrocinio dell'avv. Monica Petrillo, elettivamente domiciliata in Udine, viale Ungheria n. 56, presso lo studio del suo difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere: - In via principale: accertato l'inadempimento contrattuale descritto in narrativa, condannare
VE Società Cooperativa Sociale al pagamento del compenso in favore dell'Arch. LI da quantificarsi in Euro 194.000,00 (diconsi centonovantaquattromila,00) pari al 2% del prezzo di vendita della RSA di OR Pia, acquistata dalla EA SG, oltre IVA ed altre imposte dovute, o della maggiore o minore somma che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre interessi da calcolarsi dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di
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aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti e chiedere prova per testi, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte, si depositano gli allegati documenti. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da liquidarsi secondo le tariffe o i parametri vigenti, oltre al rimborso forfettario al 15%, CAP ed IVA ed accessori come per legge.
Parte convenuta:
Nel merito in via principale: - Rigettare, per tutti i motivi esposti, le domande attoree in quanto infondate e/o illegittime in fatto e in diritto;
- Condannarsi l'Arch. GI LI (C.F. GLL
GLG 56L04 F205X) al risarcimento dei danni in favore dell'odierna convenuta nella misura ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 96 cpc per aver agito in giudizio con malafede o colpa grave per le ragioni tutte di cui alla narrativa del presente atto. In ogni caso: - Spese e competenze tutte relative al presente procedimento interamente rifuse. In via istruttoria: - I più ampi mezzi istruttori riservati.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure
l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002;
Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto di citazione l'arch. GI LI conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la VE
Società Cooperativa Sociale, chiedendo, in via principale, accertato l'inadempimento contrattuale della società convenuta, di condannare la stessa al pagamento del compenso in favore dell'arch. LI da quantificarsi in euro 194.000,00, pari al 2% del prezzo di vendita della RSA di OR Pia, acquistata dalla
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