Trib. Siena, sentenza 15/01/2025, n. 21

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 15/01/2025, n. 21
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 21
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 594/2023 R. G. tra MA MB ([...]), rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di citazione dall'Avv. Chiara
Salvatici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via
Camollia n. 65, Siena
PARTE ATTRICE
nei confronti di
REGIONE TOSCANA (01386030488), rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Matteo Cerretti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via dei Bossi n. 6, Milano
PARTE CONVENUTA
e nei confronti di
COMUNE DI SOVICILLE (00114630528), rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Francesco Usai ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Venezia n. 8, Firenze
PARTE CONVENUTA
1
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI:
MB MA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
– condannare la Regione Toscana ex art. 2052 c.c., ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c., disgiuntamente o in solido con il Comune di
Sovicille, ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, come meglio indicato in parte motiva, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro de quo, mediante il pagamento della somma di €
51.136,68 (cinquantunomilacentotrentasei/68) ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, nella misura ritenuta di giustizia e ragione, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (08.08.2018) al saldo effettivo;

– condannare il Comune di Sovicille, ex art. 2051 ovvero, in subordine, ex art. 2043, disgiuntamente o in solido con la Regione
Toscana, ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, come meglio indicato in parte motiva, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro de quo, mediante il pagamento della somma di €
51.136,68 (cinquantunomilacentotrentasei/68), ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, nella misura ritenuta di giustizia e ragione, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (08.08.2018) al saldo effettivo Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa e sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”:
REGIONE TOSCANA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare.


1. In rito, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di titolarità sostanziale e/o di legittimazione passiva della Regione in relazione alle domande di cui agli artt. 2052 e/o 2051 c.c., per le causali esposte in atti e, per l'effetto, dichiarare inammissibili tali domande.

2

2. Nel merito, in via principale: rigettare, per tutti i motivi esposti in atti, le domande svolte dal Sig.

BO nei confronti della Regione, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.


3. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal Sig. BO nei confronti della Regione, ridurre il risarcimento eventualmente dovuto, per tutti i motivi di cui in atti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. e/o dell'art. 2054

c.c., e nei limiti della responsabilità attribuibile alla Regione, previa ripartizione delle quote interne di responsabilità tra i convenuti, in proporzione della rispettiva colpa e delle entità delle conseguenze che ne sono derivate.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”;

COMUNE DI SOVICILLE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni diversa domanda, eccezione e conclusione:
- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Sovicille;

- nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea nei confronti del Comune di Sovicille in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato BO MA ha convenuto in giudizio la Regione Toscana e il Comune di Sovicille domandando la condanna del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a seguito dell'incidente occorsogli in data 8 agosto 2018, alle ore 15:45 circa in Sovicille (SI) quando, percorrendo con la sua moto la Via Grossetana, direzione
3
Sant'Andrea - San Rocco a Pilli, nelle vicinanze di Loc. Loccaia, un capriolo aveva attraversato con un balzo la carreggiata - da sinistra verso destra - così repentinamente che non aveva potuto evitare
l'impatto.
A fondamento delle domande ha invocato la responsabilità della
Regione Toscana ex art. 2052 c.c. quale ente territoriale deputato, in materia di fauna selvatica, a svolgere non solo funzioni normative, ma anche amministrative;
ha richiamato la L. 27 dicembre 1977
n.968, con cui la fauna selvatica appartenente a determinate specie protette è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato e la
Legge Regionale Toscana del 12 gennaio 1994 n. 3 di “Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modifiche richiamando, in particolare, l'art. 2 Legge Regionale Toscana n.
22/2015 secondo cui “sono oggetto di trasferimento alla Regione, nei termini previsti dalla presente legge, le seguenti funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prima dell'entrata in vigore della presente legge secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A: ... b) le funzioni in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne”.
Quanto al Comune di Sovicille, ne ha evocato la responsabilità ex art. 2051 c.c. in qualità di ente competente del tratto di strada ove è avvenuto il sinistro nonché, ex art. 2043 c.c., non avendo apposto la cartellonistica sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 37, 39 del Codice della Strada e degli artt. 84 e 95 del
Regolamento di Attuazione del C.d.S..
Si è costituita la Regione Toscana eccependo l'assenza di prova di quanto dedotto dall'attore sull'an del sinistro, evidenziando che i pubblici ufficiali che hanno redatto il verbale allegato in atti non avevano assistito al fatto e, dunque, il relativo verbale non prova nulla in merito all'accadimento del fatto storico come narrato dal danneggiato.
4
Ha contestato l'applicabilità alla presente fattispecie della responsabilità ex art. 2052 c.c. invocando l'applicazione dell'art.
2043 c.c. ed ha, in ogni caso, invocato il caso fortuito dovuto al comportamento dell'animale e/o alla condotta del danneggiato, tenuto conto che egli abita nelle vicinanze del luogo ove è avvenuto il sinistro ed è notoria la presenza di fauna selvatica.
Ha contestato l'applicabilità nei suoi confronti della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. essendo il Comune di Sovicille l'ente proprietario della strada e l'assenza di responsabilità ex art. 2043
c.c..
Ha, infine, contestato altresì il quantum della domanda risarcitoria, sia relativamente al danno non patrimoniale che patrimoniale, rispetto al quale ha eccepito l'insufficienza di un mero preventivo di spesa per la riparazione del mezzo.
Si è costituito il Comune di Sovicille eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per essere legittimata la sola
Regione Toscana e nel merito l'assenza di ogni sua responsabilità;
ha, anch'ella contestato il quantum della domanda.
Istruita mediante assunzione di prove orali, CTU dinamica e medico legale, le parti all'udienza del 26.9.2024 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. hanno precisato le conclusioni come in epigrafe con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La responsabilità della Regione Toscana
È innanzitutto opportuno ricordare che la giurisprudenza della
Corte di Cassazione ha di recente modificato il proprio orientamento in materia di responsabilità da fauna selvatica stabilendo che i relativi danni sono risarcibili dalla p.a. a norma dell'art. 2052 c.c. giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157/1992
5
rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
È stato quindi affermato che nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti.
La Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (Cass. 30/10/2023, n. 30072;
Cass. 08/02/2023,
n. 3745;
Cass., 20/04/2020, n. 7969, seguita da Cass., 22/06/2020,
n. 12113).
La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art.
2052 c.c., è necessario provare che la
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